Usi civici, ambiente e territorio

CORTE COSTITUZIONALE N.71 DEL 24 APRILE 2020

La sentenza della Corte Costituzionale n.71 del 24 aprile 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 della Legge della Regione Calabria n. 34 del 29 Dicembre 2010 che disponeva che i diritti di uso civico – nel caso in cui questi insistano su aree di sviluppo industriale individuati dai piani regolatori ai sensi dell’art. 20 della legge reg. Calabria n. 38 del 2001 – siano da ritenersi cessati.

Il giudice delle leggi, difatti, ha condiviso l’orientamento del giudice remittente, la Corte di Appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, che con ordinanza del 15 febbraio 2019 aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo il predetto articolo. Nello specifico la Consulta ha censurato l’art. 53 Legge reg. Calabria 34\2010 per la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., ritenendo inoltre assorbite le ulteriori censure proposte dal giudice rimettente, che coinvolgevano nello specifico la lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza espressi dall’art. 3 Cost e l’art. 42 Cost., in quanto la disposizione della Regione Calabria farebbe venire meno l’ordinario regime di proprietà e di «accessibilità diffusa dei beni gravati ope legis da usi civici».

Inoltre la sentenza in oggetto si segnala per il fatto che enuclea, attraverso una operazione ricognitiva della legislazione e della giurisprudenza in materia, una serie di princìpi, tanto prodromici alla decisione quanto di portata più generale, i quali – seguendo il tracciato svolto nelle considerazioni in diritto – possono essere così raggruppati:

a) «Rapporto tra tutela paesistico-ambientale e garanzie di natura civilistica a favore delle collettività titolari di beni civici». Questa relazione può essere riguardata in termini di assimilazione, nella misura in cui la tutela paesistico-ambientale «incorpora ed è consustanziale» alla salvaguardia del regime dei beni d’uso civico, «sicché l’esercizio di quest’ultima deve operare in assoluta sinergia con la tutela paesistico-ambientale».

b) «Regime e limiti della sclassificazione e dei mutamenti di destinazione dei suddetti assetti fondiari collettivi». La Corte sul detto punto afferma che, in relazione alle tipologie di sclassificazione e mutamento di destinazione degli assetti fondiari collettivi previsti dalla legge n.1766\1927 – e dal regolamento attuativo approvato con R. decreto n.332\1928 -, la recenziore legge n.168\2017 non vi apporta modifica alcuna.

Più nello specifico, l’art. 1 della l. 168\2017 che prevede la facoltà per gli enti esponenziali delle collettività titolari di domini collettivi di assumere personalità giuridica di diritto privato, «attiene unicamente alle modalità di gestione di tali beni, che può essere costituzionalmente legittima solo nel perimetro fissato dal particolare regime giuridico dell’assetto fondiario, dall’uso paesisticamente coerente dello stesso e dall’impossibilità di escludere da tale particolare societas il godimento del bene collettivo spettante a ciascun membro della collettività».

Si sottolinea inoltre come, anche per i domini collettivi, l’art. 3, comma 3, della legge n.168\2017 ribadisca che «il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale».

c) «Rapporti tra soggetti titolari della pianificazione paesistico-ambientale e soggetti titolari di quella urbanistica». La Consulta chiarisce, riprendendo la precedente sentenza n.113\2018, che, tanto nel periodo ante riforma del Titolo V parte II della Costituzione, quanto successivamente al suddetto intervento, il regime civilistico dei beni civici non sia mai stato oggetto di competenza regionale. Pertanto, nelle ipotesi in cui la pianficazione paesistico-ambientale e dell’assetto del territorio coinvolga assetti fondiari collettivi, è necessario «un rigoroso esame di compatibilità con le esigenze di natura paesistico-ambientale di competenza statale e con i concreti interessi della collettività locale che ne è titolare».

d) «Caratteri delle tutele in questione in relazione alla natura mutevole e dinamica dei canoni di gestione del territorio». Il giudice delle leggi chiarisce che le forme di tutela non possono sostanziarsi nella mera conservazione statica del territorio, «ma devono tener conto dell’evoluzione ecosistemica, di quella dell’economia agricola e delle nuove conoscenze nella materia ambientale, nell’agricoltura e nelle tecniche silvo-pastorali.»

Tutto ciò premesso, l’art. 53 legge della Regione Calabria 34\2010, nel prevedere la cessazione dei diritti di uso civico quando questi insistano sulle aree e sui nuclei di sviluppo industriale individuati dai relativi piani regolatori, si pone in contrasto con l’art. 9 Cost., poiché in tal modo pregiudica una valutazione preliminare dello Stato in relazione al mutamento di destinazione delle aree agro-silvo-pastorali gravate da usi civici e alla loro ricomprensione nel piano di sviluppo industriale. L’autorità statale risulterebbe così impossibilitata a far valere in sede di pianificazione gli interessi di cui è portatrice in materia di tutela paesistico-ambientale e dominicale dei beni di uso civico.

Per quanto concerne invece la violazione dell’art. 117 comma 2, lett. l), la Corte osserva che la norma censurata «nel disporre la descritta cessazione-estinzione, introduce, attraverso l’invasione della competenza statale, una non consentita compressione della proprietà collettiva.»

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