La procedura di dissesto semplificato di cui all’art.258 del Tuel non rappresenta un comodo espediente ma costituisce un rimedio procedurale articolato per il superamento dello stato di dissesto
TAR Campania – napoli – SEZ. V – 26 GIUGNO 2019 N.3514
Ai sensi dell’art.244 del Tuel, si ha dissesto finanziario laddove l’ente locale non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistano, nei confronti dello stesso, crediti di terzi ai quali non si possa fare validamente fronte, né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio, né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio.
La procedura che segue la dichiarazione di dissesto finanziario mira, nell’ottica del risanamento dei conti dell’ente locale, a cristallizzare, ad una certa data, la situazione creditoria e soprattutto debitoria dell’ente, affidandone la gestione ad una commissione esterna, in modo di consentire allo stesso ente di ripartire, libero da vincoli e con un bilancio risanato.
L’art.258 del Tuel disciplina una procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, attivabile su proposta dell’O.S.L., con possibile definizione transattiva dei debiti nella misura tra il 40% e il 60%. Una volta completata la procedura di risanamento, coloro i quali non hanno accettato la proposta di transazione conservano pienamente le ragioni creditorie. L’O.S.L. può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata purché la massa attiva consenta di finanziare, insieme al mutuo, sia pure in misura ridotta, tutti i debiti. Non è necessaria la vendita di tutti i beni dell’ente.
Non è sindacabile la scelta dell’ente di procedere alla vendita di un bene piuttosto che di un altro ove sia attendibile la previsione di realizzo del valore stimato. Tuttavia, nel momento in cui le procedure di alienazione non hanno prodotto i risultati sperati, l’O.S.L. deve attuare le soluzioni alternative necessarie per consentire il rispetto delle previsioni iniziali della massa attiva, nella misura che ha giustificato il ricorso alla procedura semplificata, ovvero in misura sufficiente a soddisfare la massa passiva.
La normativa sul dissesto impone di effettuare uno stringente contemperamento tra le esigenze dell’ente di veder risanate le proprie finanze e le aspettative dei creditori di veder soddisfatto almeno parzialmente il proprio credito.
Il rispetto della par condicio è assicurato dalla decurtazione proporzionale dei crediti in ragione della anzianità. I crediti più antichi, risultando una maggiore perdita in termini di accessori di legge, devono essere liquidati in percentuale più elevata.