Sollevata questione pregiudiziale comunitaria sulla sospensione dei poteri istruttori della Corte dei conti, per violazione dello Stato di diritto

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con l’ordinanza n. 37/2021 (clicca qui per scaricare il testo), nell’ambito di un giudizio sul piano di riequilibrio, concerne il comune di Camerota, ha sollevato questione pregiudiziale adendo la Corte di giustizia Ue, affinché questa si pronunci sul dubbio di violazione del principio generale dello Stato diritto e delle norme comunitarie sulla trasparenza dei quadri di bilancio.

L’ordinanza chiede lumi sulla compatibilità col diritto comunitario della art. 53 del D.L. n. 104/2020 (su cui, su questo sito, per una ricostruzione, clicca qui).

La pronuncia si rivela interessante per i seguenti tre punti:

1) la legittimazione della Sezione quale “giurisdizione pleno iure“, nell’ambito di un giudizio che si svolge in “unico grado” in due fasi, una contenziosa, dinanzi alla Sezione di controllo , e una non contenziosa, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione;

2) la costruzione del parametro comunitario mediante la combinazione del principio generale dello “Stato di diritto” e il regolamento n. 2092/2020, dal quale sarebbe ricavabile un divieto che ne costituirebbe un contenuto essenziale. Tale contenuto essenziale sarebbe direttamente applicabile e impedirebbe una limitazione anche per via processuale e temporanea del sindacato giurisdizionale del diritto eurounitario;

3) l’affermazione che il principio dell’effetto utile del diritto comunitario fonderebbe un divieto di retrocessione dall’attuazione delle direttive nelle parti in cui non sono direttamente applicabili.

Le questioni comunitarie sono sostanzialmente due e riguardano:

a) la violazione dei regolamenti sul patto di stabilità e sul SEC 2010, nonché delle direttive sui quadri di bilancio, norme che impongono trasparenza sulla contabilità comune europea, anche per le varie pubbliche amministrazioni interne dello Stato membro (i cc.dd. sotto-settori);

b) la violazione della direttiva sulla tempestività dei pagamenti, poiché la sospensione dell’istruttoria determina la sospensione delle azioni esecutive dei creditori oltre i tempi della direttiva citata. La sospensione delle azioni esecutive è infatti collegata, nel diritto interno, alla pendente omologazione del piano di riequilibrio da parte della Sezione di controllo.

«12. Con riferimento alle pronunce delle Sezioni regionali di controllo assoggettate al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite ex art. 11, comma 6, del C.g.c. e, quindi, anche a quelle in materia di piani di riequilibrio (art. 11, comma 6, lettera a), la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza del 12 novembre 2020, n. 32/2020/EL e sentenza 16 febbraio 2021, n. 5/2021/EL) ha chiarito che il legislatore configura un sistema in cui il sindacato sulla legittimità degli atti di natura finanziaria avviene in un ambito giurisdizionale unitario ed integrato, articolato in due fasi che si svolgono dinanzi a due diversi organi della magistratura contabile: una prima fase non contenziosa, che si svolge dinanzi alle Sezioni territoriali di controllo, che costituisce un momento di verifica necessario (trattandosi di controlli obbligatori e continui sul ciclo di bilancio), in cui i giudici contabili accertano la conformità dei bilanci alle norme di diritto oggettivo, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, e statuiscono in merito all’osservanza o meno di un preciso parametro normativo con effetti imperativi ed, eventualmente, inibitori; una seconda fase eventuale e contenziosa, che si instaura nel caso in cui la pronuncia della Sezione regionale di controllo sia impugnata con ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, caratterizzata dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti. Tale seconda fase si svolge in “unico grado”, nelle forme del giudizio ad istanza di parte (artt. 11, 123-129 e 172-176 C.g.c.).
La pronuncia della Sezione regionale di controllo, qualora non sia impugnata con ricorso alle Sezioni riunite, è suscettibile di passare in giudicato. Come è stato osservato dalla Corte costituzionale (sentenza del 14/02/2019, n. 18, ECLI:IT:COST:2019:18), infatti, l’accertamento contenuto nella decisione della Sezione regionale di controllo “fa stato nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione”. […]

41. […] In particolare, l’art. 3 del regolamento UE 2020/2092 contiene una elencazione delle violazioni dei principi dello Stato di diritto e tra tali violazioni include anche “la limitazione della disponibilità e dell’efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione (…) delle sanzioni per violazioni del diritto”. Il principio generale dello Stato di diritto, come emerge dal citato articolo 3, implica un divieto chiaro, preciso e incondizionato consistente nella preclusione, per gli Stati membri, di limitare la disponibilità e l’efficacia dei mezzi di ricorso, con ciò intendendosi tutte le forme tramite cui si attiva il sindacato giurisdizionale, secondo la disciplina degli ordinamenti giuridici nazionali. Tale effetto può essere conseguito “attraverso norme procedurali restrittive” e la limitazione “delle sanzioni per violazioni del diritto”. Ciò si verifica anche quando, come nel caso di specie, la sospensione dei poteri istruttori delle Sezioni regionali della Corte dei conti impedisce non solo l’esercizio delle funzioni del giudice contabile nella fase non contenziosa ed officiosa del giudizio di esame del piano di riequilibrio ma anche, a cascata, l’esperibilità di un eventuale ricorso dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, in questo modo minando la certezza e l’effettività del diritto euro-unitario.
In definitiva, dal regolamento UE 2020/2092, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 19 del TUE e 47 della Carta, è ricavabile un divieto comunitario, che costituisce un contenuto essenziale del principio generale dello Stato di diritto. In base a tale divieto, la legislazione nazionale – tramite norme procedurali, anche in via temporanea – non potrebbe privare un settore disciplinato dall’Unione europea, compreso quello del bilancio, di un organo indipendente di giustizia.
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