Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consilio dei Ministri, avente ad oggetto l’art. 3 l.r. della Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 – Bilancio di previsione 2016 e Bilancio pluriennale per gli anni 2016-18,concernente la valutazione come disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario della differenza tra il totale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio 2013 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri
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MASSIMA
L’istituto del “disavanzo tecnico” costituisce una tassativa eccezione alla regola del pareggio di bilancio ed, in quanto tale, risulta di strettissima interpretazione ed applicazione.
La norma in base alla quale (art. 3, co. 13 d.lgs. 118/2011) “nel caso in cui a seguito del risarcimento straordinario…i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio a costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata”, va intesa non come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento analiticamente corredato dall’elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e dalla scadenza delle singole obbligazioni.
In particolare, l’applicazione del disavanzo tecnico deve essere intesa come una facoltà comportante un vero e proprio risultato economico – finanziario di carattere negativo, sia pure circoscritto al periodo delimitato dalle scadenze delle obbligazioni diacronicamente coinvolte.