Sentenza Corte Cost. 279/2016

Giudizio di legittimità costituzionale a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio avente ad oggetto l’art. 9 della l.r. Molise 4 marzo 2016, n. 6 – Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2016 e Bilancio pluriennale 2016-18, essendo in esso previste nella parte attiva del Bilancio somme indebitamente utilizzate per allargare la capacità di spesa regionale, pregiudicando l’equilibrio di bilancio

Massima

La Corte Costituzionale  riafferma che nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati individualmente identificati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente

Si ha allargamento indebito della possibilità di spesa oltre le risorse disponibili allorquando sia disposta l’iscrizione in parte entrata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto l’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità può avvenire solo a seguito della cancellazione dei crediti dal conto di bilancio, riducendosi, così, di pari importo, il valore del risultato di amministrazione.

E’ lesiva degli equilibri di bilancio l’assenza di un prospetto sintetico in grado di dare la misura della dimensione economico-finanziaria dalla quale prendere avvio il bilancio di previsione annuale, nonché delle complessive coperture riferite all’esercizio annuale, a quello triennale e alle straordinarie situazioni debitorie fronteggiate attraverso il ricorso alle eccezionali misure normative previste da leggi statali. Infatti, il bilancio è un documento che si articola attraverso la contrapposizione di due serie numeriche bilancianti, finalizzate a riassumere in modo chiaro e attendibile la situazione economico – finanziaria dell’ente che lo ha adottato.

La denominazione tecnica e la relativa differenziazione dei vari elementi positivi e negativi che compongono il bilancio non può oscurare lo stato di tale bilanciamento, soprattutto quando il disavanzo è talmente anomalo da prevedere un rientro ripartito in tante annualità future.

Per i principi contabili vale la regola dell’interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali.

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