Illegittimità cost. art. 41, co. 2 d.l. 24 aprile 2014, n. 66 concernente il divieto di assunzione di personale per le Amministrazioni pubbliche, anche regionali, in ritardo nei pagamenti dei propri debiti
Massima
La fissazione di un termine per il pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni e la previsione di una sanzione nel caso in cui l’Ente pubblico abbia tempi medi superiori a quel termine, non rappresentano strumenti incompatibili con l’autonomia costituzionale delle Regioni. Essi sono altresì compatibili con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, atteso che detto principio non può essere limitato alla emanazione di norme aventi lo scopo di limitare la spesa ma comprende anche norme statali aventi la funzione di riorientare la spesa pubblica in tutti i settori
Nelle relazioni Stato-Regioni la legislazione statale può comportare, quando ne ricorrano i presupposti, una significativa compressione dell’autonomia regionale solo se essa non si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità. In particolare, costituisce elemento sintomatico della violazione della proporzionalità l’inidoneità della previsione normativa statale a realizzare i fini che intende perseguire. Tale inidoneità è da valutare sia in astratto che in concreto.
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