SANZIONI DOPO IL DISSESTO

Sez. Giurisdizionale Calabria decreto monocratico n. 3/2021

A) La decisione, nell’aderire sul punto al prevalente orientamento della giurisprudenza contabile, afferma che la legge (art. 248, comma 5, del Tuel) affida alla responsabilità delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, oltre all’accertamento della condotta contra ius, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, rimanendo invece la concreta applicazione di quella interdittiva nella competenza (seppure vincolata dall’accertamento giuscontabile) degli organi ordinariamente affidatari della medesima. Detta ricostruzione interpretativa viene in particolare argomentata, oltre che richiamando il disposto del successivo comma 5 bis con riguardo alla responsabilità dei revisori contabili (ove si prevede la trasmissione della decisione contabile ai Consigli dell’ordine per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e al Ministero dell’Interno ai fini della sospensione dall’eleco dei revisori di cui all’art. 16 del d. l. n. 138/2011), mediante il riferimento di ordine sistematico alla disciplina generale in materia di incandidabilità, ove si prevede (art. 16 del d. lgs. n. 235/2012) che “Le disposizioni di cui al presente testo unico limitatamente a quelle previste per l’accertamento dell’incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”).

In proposito, si richiama altresì il disposto dell’art. 10, u.c. (ma si veda altresì il successivo art. 11, commi 8 e 9) del d. lgs. n. 235/2012, a norma del quale le sentenze penali di condanna definitive e i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione (specificamente individuati nel comma 1, da cui consegue ex lege l’incandidabilità) emesse nei confronti degli amministratori locali “sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, all’organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente”.

B) Con riguardo alla ricostruzione dell’elemento materiale del nesso di causalità dell’illecito di cui all’art. 248, comma 5, del Tuel, la pronunzia in commento, dopo aver evidenziato la portata delle modifiche arrecate all’originario testo della norma (che sanzionava il dissesto allorquando “fosse diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile”), dal decreto legge n. 174/2012 (convertito nella legge n. 213/2012), ha sostenuto che il legislatore, con il testo vigente della disposizione (“aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario”), ha più puntualmente ricostruito la fattispecie sanzionatoria, in coerenza con gli ordinari principi di teoria generale dell’illecito plurisoggettivo in materia di concorso di cause e di definizione del “contributo causale minimo” di ciascun concorrente, chiarendo che “ai fini dell’imputazione di responsabilità per l’illecito al concorrente, occorre che questi abbia posto in essere una condotta che, pur non dovendo necessariamente costituire fattore eziologico dominante dell’evento, ne abbia quantomeno agevolato ovvero facilitato la realizzazione hic et nunc (c.d. causalità addizionale e causalità agevolatrice o di rinforzo)”.

C) Infine, con riguardo alla cognizione e ai poteri del giudice della responsabilità da dissesto, la pronunzia in commento, dopo aver affermato come in detta sede non possa esser posta in discussione (factum infectum fieri nequit) la sussistenza del dissesto finanziario, formalmente dichiarato dall’Ente e la cui procedura risulta in fase avanzata di esecuzione, ha affermato che la “tesi difensiva volta alla riconsiderazione dei presupposti legittimanti un dissesto ormai da tempo dichiarato (senza che gli odierni convenuti, pur legittimati, abbiano proposto ricorso avvero la delibera di dichiarazione), comporterebbe ictu oculi l’esercizio di un inammissibile sindacato di merito, di natura sostanzialmente sostitutiva, sul deliberato assunto dall’Amministrazione, nel quale convergono valutazioni, qualitativamente dominanti, ricognitive e prognostiche di ordine tecnico (contabile e finanziario), ma anche manifestazioni volontaristiche inerenti l’assunzione/prosecuzione, da parte del Comune, di un impegno di risanamento pluriennale (nelle forme del piano di riequilibrio, ovvero in quelle, ben diverse, della procedura di dissesto finanziario)”.

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