Ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei Conti

Mancata riproposizione in appello del difetto di giurisdizione e formazione del giudicato interno

Massima Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13247/2019, depositata il 16.5.2019 avverso: la sentenza n. 383/2017 della Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 14.6.2017

E’ inammissibile il ricorso per cassazione, allorquando risulti che il ricorrente non abbia, in sede di appello, dedotto il vizio di difetto di giurisdizione, in quanto si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, investite del ricorso per la cassazione di una sentenza della Corte dei conti per difetto di giurisdizione in tema di contributi pubblici, hanno ribadito in modo molto chiaro che la mancata riproposizione in appello – come motivo di gravame – della censura del difetto di giurisdizione conduce all’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Invero, in base alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo», deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.

Pertanto, sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha affermato che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass., Sez. U., 9 ottobre 2008, n. 24883).

Ne deriva che, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto; diversamente, l’esame della relativa questione è precluso in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione (Cass., Sez. U., 20 gennaio 2011, n. 2067; Cass., Sez. U., 29 novembre 2017, n. 28503; Cass., Sez. U., 2 ottobre 2018, n. 24132; Cass., Sez. U. 16 ottobre 2018, n. 25937; Cass, Sez. U. 17 maggio 2019 n. 13436/2019).

 

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato.

Diritto e Conti è un'associazione senza fini di lucro. Sostienici.

Torna in alto