La Corte dei Conti per il Veneto (sentenza 132/2020) condanna per danni derivanti dalla mancata realizzazione del Centro di Terapia Protonica di Mestre
La sentenza in commento tratta di una pluriannuale vicenda relativa alla costruzione di un complesso dedicato alla Terapia Protonica a Mestre che doveva essere realizzato tramite project financing. Tuttavia, il tema centrale della condanna riguarda la transazione che la AUSLL 12 Veneto ha dovuto stipulare con il concessionario dell’appalto versando oltre 6 milioni di euro in ragione dell’impossibilità di condurre in porto il progetto. Di tale esborso sono considerati responsabili il DG della AUSLL dell’epoca (2007-2011) il Direttore Amministrativo e il Responsabile Unico del Procedimento.
Il tema degli investimenti in sanità è particolarmente complesso perché richiede una notevole capacità di programmazione. Infatti, oltre al fatto che generalmente si tratta di investimenti dall’orizzonte medio-lungo, in determinati casi il livello di decisione adeguato non è neppure quello regionale, ma nazionale o almeno pluriregionale. Sul punto si può vedere, anche se un po risalente, il commento al referto delle SSRR del 2018 sugli investimenti per grandi attrezzature mediche
Nel caso di specie, la A.U.S.L.L. 12 del Veneto, nel 2007, aveva deliberato la spesa di circa 150 milioni di euro finalizzati a costruire, tramite finanza di progetto, un Centro per la Terapia Protonica che avrebbe dovuto servire tutto il bacino di pazienti del Veneto.
La scelta di procedere nel notevole investimento avrebbe dovuto quindi essere ampiamente condivisa a livello Regionale. Agli atti, invece, risultano, posizione critiche della Commissione Regionale per l’investimento in Tecnologia e l’Edilizia (CRITE), del Nucleo di Regionale di Valutazione e Verifica e da ultimo della Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS). Di conseguenza, non solo il progetto non era condiviso, ma in diverse occasioni era stato espressamente chiesto alla AUSL di non procedere con lo stesso (il fatto è ampiamente documentato nella sentenza in commento).
La A.U.S.L.L., invece, decideva di bandire la gara e nel 2008 assegnava l’appalto al consorzio vincitore, stabilendo anche un canone a favore del concessionario che avrebbe coperto i costi di costruzione in 15 anni. Il numero di pazienti che avrebbero avuto accesso alla struttura per garantire il pareggio tra costi e i trasferimenti da parte della Regione era di 1500 unità.
Tuttavia, non solo non esisteva il relativo LEA che garantisse il successivo pagamento dalla Regione alla A.U.S.L.L. (la stima di 20.000 euro a paziente non veniva mai approvata in forma definitiva), ma la Regione non era intenzionata a procedere alla definizione del LEA. Emergeva dunque la non fattibilità finanziaria dell’investimento.
Addirittura con una nota del 20/09/2010 il Segretario Regionale per la Sanità aveva formalmente invitato il Direttore Generale “anche al fine di evitare possibili responsabilità contabili, a sospendere qualsiasi iniziativa che [potesse] determinare l’assunzione di oneri aggiuntivi rispetto all’ordinaria gestione a carico del bilancio della Sua Azienda”.
Nonostante ciò, nel 2011 l’Azienda sottoscriveva la convenzione con il consorzio vincitore della gara impegnandosi così ai successivi esborsi (iniziali ed annuali).
A seguito del cambio di vertici aziendali, nel 2013 il progetto veniva messo in discussione, mancando del tutto l’approvazione regionale e dunque il finanziamento pubblico dell’iniziativa. In ragione di tale ripensamento il consorzio procedeva prima diffidando la AUSSL a dare esecuzione alla convenzione sottoscritta due anni prima e poi anche in via giudiziaria. Ovviamente, però, in assenza di un finanziamento regionale, l’Azienda non era in grado di sopportare l’esborso legato alla convenzione sottoscritta. D’altra parte, la Regione nel 2014 aveva stipulato una convenzione con la PA di Trento per dirottare i propri pazienti nell’analogo centro in Trentino e quindi l’investimento si palesava insostenibile anche nel futuro. Nel 2016 si perveniva, infine, alla transazione tra la AUSLL e il consorzio che comportava l’esborso da parte dell’Azienda di 6.068.221,28 euro oltre a 238.803,30 euro relativi ad altri oneri sostenuti.
La sentenza in commento ritiene responsabile di tale esborso l’allora Direttore Generale della A.U.S.L.L. e alcuni altri funzionari (direttore amministrativo e Rup).
In particolare, la responsabilità del DG è individuata, a titolo di colpa grave, per aver proceduto nell’iniziativa nonostante i ripetuti interventi critici dei soggetti regionali coinvolti, sia tecnici che politici.
Nella sentenza di particolare interesse risulta la parte sulla eccezione di insindacabilità della scelta politica di realizzare l’opera. Infatti, l’opera era stata inserita nel piano triennale degli investimenti approvato dalla Giunta (periodo 2006-2008) il che comportava, secondo la difesa del principale convenuto, la non sindacabilità della scelta da parte della Procura contabile.
Afferma il collegio che nel caso di specie non può essere richiamata questa fattispecie a fronte dei numerosi atti in cui il disaccordo degli esponenti regionali, tecnici e politici, è manifestato con chiarezza. Anche la consapevolezza delle precarie condizioni finanziarie della Azienda avrebbero dovuto suggerire estrema prudenza nell’attivare l’intera procedura. La decisione, quindi, non era supportata da sufficienti elementi tecnici favorevoli all’investimento. A dimostrazione di ciò si rileva il deciso intervento degli organi di vertice subentrati nel procedere all’immediata interruzione del rapporto convenzionale con atti in autotutela di sovvertimento delle scelte compiute in precedenza.
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