Massima a C.d.C. Sez. giur. Liguria 14.09.2020, n. 59
Il concetto di colpa grave, nella sua forma generica, postula l’inescusabile violazione di “regole di esperienza” ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti, che rendono quindi prevedibili i conseguenti eventi e sulle cautele da attuare per evitare i medesimi.
In particolare, la grave negligenza consiste nel mancato compimento di un’attività positiva, quale può essere nel caso oggi presente la mancata richiesta di una seconda biopsia, da fare più attentamente e con maggiori cautele rispetto alla precedente, onde evitare di intraprendere un inutile sovraintervento distruttivo. Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento – e cioè la misura della diligenza – deve essere fatta alla stregua dell’agente avveduto e coscienzioso che svolga la stessa attività. In particolare, con riferimento all’attività medica, il sanitario, per non rispondere di colpa grave deve essere preparato, aggiornato sulle leges artis, impeccabile nelle diagnosi, capace di fare scelte adeguate.
La diversità tra struttura aziendalistica privata, che persegue finalità lucrative, e struttura sanitaria pubblica che persegue la sola finalità di tutelare la salute individuale e collettiva, che può giustificare una conseguente diversità di disciplina positiva, è stata recentemente messa in luce dalla Corte costituzionale nella sentenza 21.07.2020, n. 157; essendo diversi i presupposti delle due diverse attività, pur avendo lo stesso oggetto di prestazione, non possono che essere differenti anche i caratteri di disciplina, sia sul piano contabile che sotto quello civilistico, con particolare riferimento ai rapporti interni tra struttura sanitaria pubblica e medico ospedaliero.
Pertanto, i principi affermati da Cass. 11.11.2019, n. 28987 devono ritenersi applicabili ai soli casi in cui il medico presti la propria attività in una casa di cura privata.