Responsabilità erariale e omissione

SENTENZA III Sez. Centr Appello 5/2021

  • Responsabilità amministrativa – Appropriazione indebita di somme di danaro – Condotta omissiva del singolo pubblico ufficiale – Nesso di causalità diretto

In caso di concorso in appropriazione indebita di somme di danaro, non rileva il quantum di cui si è appropriato il singolo pubblico ufficiale, atteso che,    anche la condotta omissiva del singolo pubblico ufficiale che tace pur essendo consapevole dell’appropriazione indebita di altri soggetti è comunque tale da porsi in rapporto causale diretto con il complessivo danno causato al pubblico erario (nel caso di specie, il giudice d’appello ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di prime cure che, attesa l’interscambiabilità dei ruoli, ha attribuito a tutti i soggetti il complessivo impossessamento della intera somma, nell’impossibilità di stabilire con certezza quanto abbiano messo in comune e di quanto invece si siano appropriati personalmente).

  • Appropriazione indebita di somme di danaro –  Giurisdizione della Corte dei Conti sugli aspetti risarcitori – Irrilevanza della quantificazione in sede penale

La quantificazione delle somme oggetto di indebita apprensione operata dal giudice penale non rileva sotto il profilo della responsabilità amministrativa atteso che, per gli aspetti risarcitori, l’accertamento del danno è demandata alla giurisdizione della Corte dei Conti.

  • Responsabilità amministrativa – Inapplicabilità del principio di parziarietà in presenza di condotte dolose

In presenza di condotte dolose, non trova applicazione il principio di parziarietà della responsabilità amministrativa poiché lo stesso trova applicazione solo in caso di colpa.     

La sentenza per intero qui     

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