Residui attivi inesistenti e danno erariale
Attestare falsamente nei consuntivi dati contabili non corrispondenti al vero, facendo risultare residui attivi anche in parte inesistenti, può determinare un danno erariale
Commento alla Sentenza Sez. giur. Toscana n.140/2019
Il bilancio è lo strumento per determinare il reddito dell’esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. La sua non veridicità, oltre ad ingannare i terzi, creditori, dipendenti, organi di controllo, ecc., incide sulle scelte gestionali e impedisce l’adozione di misure di risanamento.
Attestare falsamente nei bilanci consuntivi dati contabili non corrispondenti al vero, facendo risultare residui attivi in tutto o in parte inesistenti e inducendo in errore l’organo che, sul presupposto dell’esattezza dei dati, ha approvato il bilancio, oltre a determinare la condanna penale per falso nei confronti dei responsabili, impedisce l’azione di risanamento e contribuisce al danno erariale arrecato all’ente pubblico per effetto della irregolare gestione contabile, con conseguente responsabilità amministrativa di coloro che hanno posto in essere i predetti comportamenti.
Tali conclusioni, espresse in relazione ad una Università che ha subito un dissesto finanziario conseguente ad una prolungata gestione contabile irregolare, devono ritenersi applicabili nei confronti di ogni amministrazione pubblica che subisca un danno per effetto della irregolare gestione del bilancio, anche laddove quest’ultima non determini, come avvenuto nel caso in esame, il dissesto finanziario dell’ente.