di Alfonso Torchia
Come noto, la relazione di fine mandato è l’atto in virtù del quale il presidente della provincia o il Sindaco rendono conto della gestione amministrativa e contabile dell’ente locale da loro rappresentato, prima dello svolgimento delle elezioni successive alla scelta dei nuovi amministratori.
La relazione di fine mandato è disciplinata dall’articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011; la sua finalità è quella di soddisfare (v. art. 4, c. 1) il principio di trasparenza in ordine ad “entrata” e “spesa” dell’ente locale.
Il comma 2 dell’art. 4 sopra detto scandisce in modo preciso la sequenza procedimentale relativa alla relazione di fine mandato, disponendo che questa deve essere:
- “…sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato”…
- “Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale”…
- “nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”…
- “La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.
Relazione di fine mandato e slittamento del termine per le elezioni.
Uno degli aspetti più critici che la Giurisprudenza contabile ha dovuto affrontare nel corso degli anni è rappresentato dall’individuazione del momento entro il quale il sindaco (o il presidente della provincia) deve sottoscriverla. La problematica si è proposta varie volte in seguito all’adozione – in periodo pandemico – di disposizioni speciali che hanno spostato in avanti il termine di elezione del sindaco e del presidente della provincia.
In altri termini, la questione può essere così riassunta: per i Comuni che hanno dovuto indire la tornata elettorale nel settembre del 2020, i sindaci hanno visto estendere la durata del loro mandato (con il che, anche il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato è spostato in avanti) o, invece, hanno solamente visto prorogare le loro funzioni e non anche il loro mandato (dunque, il termine per la sottoscrizione della relazione deve calcolarsi sulla base dell’originario momento di scadenza)?
A tal riguardo, un primo pronunciamento importante è stato, per diversi anni, rappresentato dalla sentenza 5/2021/EL delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, secondo la quale “…la legge disciplina articolatamente il caso della scadenza ordinaria (art. 51 TUEL; art. 1 L. n. 182/1991; art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 149/2011) e dello scioglimento anticipato del Consiglio (art. 2 L. n. 182/1991 e art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 149/2011), non altrettanto fa nel caso di proroga del mandato… In realtà, la rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte”.
In sostanza, le SS.RR. hanno affermato la tesi per cui “l’art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha infatti spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario”.
Sulla scorta di tale affermazione, gran parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno ribadito che “l’art. 51 del TUEL e l’art. 1 della l. n. 182/1991 tengono ben distinte la data delle nuove elezioni e la data della scadenza del mandato, facendo decorrere da quest’ultima – e non dalla prima – a ritroso il conto dei 60 gg entro i quali deve essere sottoscritta dal Sindaco” (SRCCAL/48/2025/PRSP), individuando nella mancata – tempestiva – sottoscrizione un comportamento sanzionabile in base al comma 6 del menzionato art. 4.
Va, però, anche ricordato un filone minoritario, ad avviso del quale lo spostamento delle elezioni avrebbe comportato non un prolungamento delle funzioni, ma del mandato, con conseguente slittamento anche del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato (SRCCAM/180/2023/VSG).
Il punto di svolta: in rinvio alla Sezione Autonomie.
Le oscillazioni (invero poche, ma comunque significative) hanno, poi, trovato un momento di sintesi a seguito della delibera SRCPIE/94/2025/QMIG, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha rimesso al Presidente della Corte dei conti (e, suo tramite, alla Sezione delle Autonomie) l’individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato per i Comuni di cui sopra.
La risposta della Sezione delle Autonomie è stata rapidamente assunta con la deliberazione 10 luglio 2025, n. 17/SEZAUT/2025/QMIG. Con tale delibera, è stato affermato il principio per cui “nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”.
La Sezione delle Autonomie è giunta a tale affermazione valorizzando “il ruolo sostanziale della relazione di fine mandato”, la cui finalità informativa verrebbe frustrata se la relazione fosse sottoscritta mesi prima delle nuove elezioni. Se così fosse, infatti, i cittadini chiamati ad esprimersi alle urne non verrebbero a conoscenza dell’andamento amministrativo-contabile del Comune nel semestre più prossimo al confronto elettorale.
Conclusioni.
A tal riguardo, è da notare come un approccio sostanzialistico alla tematica in questione è stato spesso propugnato da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, per quanto attiene alla verifica dei presupposti di applicazione delle sanzioni di cui al citato art. 4.
Secondo un significativo filone giurisprudenziale, infatti, anche successivamente alla sentenza 16 febbraio 2021, n. 5 sopra cennata, l’aspetto sostanziale della conoscibilità tempestiva ed effettiva della relazione era da prediligere rispetto all’osservanza scrupolosa della tempistica procedimentale (v. ad es. SRCMOL/158/2022/VSG, ove si legge che “il Collegio ha ritenuto di privilegiare, rispetto ai meri adempimenti formali, la funzione sostanziale svolta dalle relazioni di fine mandato, ovvero notiziare pubblicamente dell’attività amministrativa compiuta prima della chiamata alle urne, al fine di consentire agli elettori l’esercizio più consapevole del diritto di voto: dunque, si è valorizzata, in via principale, l’effettiva e tempestiva pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’ente, adempimento che, a giudizio del Collegio, rappresenta il fulcro dei presidi recati dalla normativa in parola”).
La delibera della Sezione Autonomie in commento rappresenta la consacrazione di tale tesi sostanzialistica, tesi che è certamente da preferire rispetto ad un atteggiamento solo formalistico, improntato al controllo della tempistica procedimentale.
In conclusione, l’affermazione della prevalenza del ruolo sostanziale-informativo della relazione apre la via ad un dibattito in ordine alle caratteristiche della relazione.
Questa, infatti, proprio in virtù dell’affermazione da ultimo resa dalla Sezione Autonomie, dovrà essere redatta in modo tale da assicurare la “sostanzialità dell’informazione” a beneficio degli elettori e non risolversi in un documento caratterizzato da un basso grado di pertinenza alle informazioni rilevanti (come, invece, talvolta capita di leggere).
Vedremo, dunque, in che modo le Sezioni regionali (che, dal 10 luglio, saranno chiamate a dare seguito al nuovo indirizzo) affronteranno la tematica dell’effettiva capacità delle relazioni di fornire informazioni ai cittadini.

