Rapporti ente locale e società di riscossione: un’azione per definire debiti e crediti

La Sezione giurisdizionale Lazio con la sentenza 25/2022 interviene su una controversia tra l’incaricato della riscossione e il comune di Cave.

Chi segue questo blog sa, da tempo, che abbiamo una vera e propria passione per i giudizi a istanza di parte, trattati agli articoli  172 e seguenti del codice di giustizia contabile. Si tratta infatti di strumenti molto utili alla regolarizzazione dei conti degli enti locali.

Ci siamo già occupati qui e qui di quanto anche la Cassazione ha di recente riconosciuto una giurisdizione esclusiva in questi casi.

Tuttavia, restano poche le azioni (un esempio recente qui) intraprese dagli enti forse più perché non consapevoli della presenza di queste tipologie di azioni nonchè espressioni meno favorevoli di alcune sezioni (vedi qui).

Un esempio molto recente è la sentenza in commento che tratta il tema del recupero di risorse riscosse e non riversate al comune titolare delle imposte.

Al di là del caso concreto (Comune di Cave contro CEP srl) la sentenza è pregevole in termini di ricostruzione della giurisdizione sul tema e può costituire un leading case per altri giudizi.

Si sottolinea in particolare la parte del diritto (punto 1) che, respingendo l’eccezione di inammissibilità della Procura regionale, conferma la validità dello strumento e anche la sua forza di tutela degli enti locali. Si afferma in particoalre:

“ritiene il Collegio che oggi il sistema consente di addivenire, nell’ambito dei giudizi ad istanza di parte, ad una individuazione della giurisdizione contabile “per materia”, sulla base, come detto, dell’ampliamento e del rafforzamento che la novella di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c. ha introdotto rispetto al vecchio testo dell’art. 58 r.d. n. 1038 del 1933. Tale interpretazione offre, nel contempo, una semplificazione alle parti nella individuazione del plesso giudiziario che dovrà decidere sulla domanda di giustizia, in ossequio al principio della certezza del diritto, che, invece, una eccessiva parcellizzazione delle giurisdizioni renderebbe difficile da attuare.”

L’intera sentenza qui

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