Prime note a Corte Costituzionale 184/2022 sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Siciliana
di Giovanni Guida
Con la recentissima pronuncia n. 184/2022, la Corte costituzionale ha rigettato il ricorso, per conflitto d’attribuzione, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (di seguito SS.RR.), 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbe leso le proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, in quanto avrebbe giudicato in ordine alla legittimità di alcune poste del rendiconto regionale relativo all’esercizio 2019, pur essendo nelle more del giudizio intercorsa la legge regionale n. 26/2021 di approvazione del predetto rendiconto. Ad avviso della Regione Siciliana la ricordata sentenza delle SS.RR. in speciale composizione della Corte dei conti avrebbe, altresì, leso il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, in quanto l’esercizio della funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di parificazione, costituirebbe espressione di una funzione ausiliaria rispetto all’assemblea legislativa.
Rinviando alla lettura della motivazione dell’articolata pronuncia per una ricostruzione dei motivi di ricorso, di quelli controdedotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dell’apparato motivazionale a supporto del rigetto, in questa sede, a primissima lettura, si ritiene opportuno evidenziare alcuni significativi passaggi argomentativi in ordine alla natura del giudizio di parificazione del rendiconto regionale e al giudizio che si svolge dinnanzi alle SS.RR. in speciale composizione della Corte dei conti.
In primo luogo, la sentenza, prendendo le mosse da un precedente ancora fortemente attuale (sentenza n. 121/1966), ricorda come il giudizio di parificazione – vertendo indifferentemente su un rendiconto dello Stato o di una Regione (a cui, come noto, tale giudizio è stato progressivamente esteso, a partire dalla Regioni ad autonomia speciale e poi a quelle ordinarie, da ultimo con il d.l. n. 174/2012) – si svolge «nelle forme della giurisdizione contenziosa» e ha una funzione di «controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione (in termini di entrate e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all’approvazione con legge del rendiconto governativo, riservata al Parlamento, nell’esercizio del suo autonomo potere di controllo e indirizzo politico».
La sentenza ricorda, altresì, che, alla luce anche del principio costituzionale dell’equilibrio tendenziale del bilancio, introdotto dalla legge cost. n. 1/2012 e che è assurto ad architrave della legalità costituzionale-finanziaria, ha ricondotto le funzioni di controllo in sede di parifica dei rendiconti regionali nell’archetipo dei “controlli di legittimità-regolarità” (sentenze n. 101 del 2018 e n. 189 del 2020), con la conseguente individuazione, quale carattere connotante della forma della giurisdizione contenziosa, della possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera e), c.g.c.
Dallo stretto collegamento tra quelle che icasticamente vengono esplicitamente definite «le fasi del procedimento di parificazione – controllo e impugnativa –» la sentenza in rassegna ricava alcuni importanti precipitati, che si ritiene di evidenziare in questa sede:
- «la configurazione della decisione di parifica – quale risultato dell’esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l’eventuale impugnativa, in vista dell’obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica – induce a escludere che l’adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea regionale possa costituire ostacolo all’emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell’impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti»;
- «l’accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, ha l’effetto di mettere a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell’ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali
- «se l’ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali»;
- «oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l’esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49 del 2018). La rendicontazione – questa Corte ha inoltre affermato – costituisce «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo», in quanto assicura «ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 18 del 2019)».