Previsioni di entrata ed elusione del patto

Responsabili per elusione del patto di stabilità i vertici comunali che hanno ignorato l’esistenza di debiti fuori bilancio certificati dall’organo di revisione.

La Sezione Campania interviene in materia di elusione del patto di stabilità condannando i componenti degli organi politici e il responsabile del servizio finanziario con decreto pubblicato in data 26 marzo 2018 (leggi qui)

Da un punto di vista dell’applicabilità della legge il decreto richiama la giurisprudenza in base alla quale i comportamenti elusivi del patto di stabilità interno sono sanzionabili con l’adozione di apposite misure restrittive solo a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 (6 luglio 2011) che ha inserito, all’articolo 1 della l. n. 220/2010, il comma 111-ter, non potendo la legge avere efficacia retroattiva.

Quanto alla prospettazione che la sovrastima di entrate tributarie ed extratributarie sia fonte di elusione del patto di stabilità, il giudice esclude la responsabilità in quanto non risulta sufficientemente provata la suddetta sovrastima.

Quanto invece alla posta di bilancio che ha visto i soggetti coinvolti ignorare l’esistenza di debiti fuori bilancio segnalata anche dall’Organo di revisione sussiste la responsabilità per elusione del patto. Il mancato riconoscimento tempestivo dei debiti, derivanti da condanne e accompagnate anche dal pignoramento della cassa, costituisce il titolo della responsabilità sanzionatoria perché, non riconoscendo tempestivamente il debito, il comune viola la legge ed ottiene saldi di bilancio migliori. Le sentenze in questione risalivano al 2010 e l’elusione si verifica con l’approvazione del bilancio 2012 priva dei relativi accantonamenti per la copertura del debito. La condotta è dunque gravemente colposa, in quanto i responsabili hanno ignorato volutamente una previsione legislativa stringente.

Per l’anno 2013 la condanna è fondata sulla constatazione che la posta di bilancio per entrate tributarie è disallineata rispetto alle scritture contabili dell’ente. Specificamente viene contabilizzato un accertamento da recupero di evasione tributaria senza relativa emissione dei ruoli (effettuata l’anno successivo). In questo caso la condotta gravemente colposa è addebitabile al responsabile del servizio finanziario che ha violato le normali regole di prudenza, veridicità e i principi contabili in materia di accertamenti delle entrate.

In ragione della reiterazione delle condotte non viene riconosciuta una riduzione della sanzione che si calcola sulle indennità spettanti ai diversi organi.

SEZIONE: Giurisdizione Campania

DATA DI PUBBLICAZIONE: 26 marzo 2018

DATA UDIENZA: 14 DICEMBRE 2017

RELATORE: Benedetta Cossu

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