Ponte Morandi e Corte Costituzionale

“Decreto Genova”: la Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’esclusione di Autostrade S.p.a. dalla ricostruzione del Ponte Morandi

di Giovanni Comazzetto

Comunicato stampa della Corte costituzionale dell’8 luglio 2020: clicca qui

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR per la Liguria rispetto a diverse disposizioni del d.l. 28 settembre 2018, n. 109 (noto come “Decreto Genova”), nella parte in cui escludevano il concessionario autostradale (Autostrade per l’Italia s.p.a., di seguito Aspi) dalle attività di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi.

Il citato decreto-legge stabiliva, in particolare, che la ricostruzione del Ponte fosse affidata ad un Commissario straordinario, autorizzato ad operare «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione […] nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea» (art. 1, comma 5); che la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario fosse affidata «ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento e da società o da soggetti da quest’ultimo controllati, o, comunque, ad esso collegati» (art. 1, comma 7); che i costi di siffatte attività di ricostruzione e di ripristino del sistema viario ricadessero nondimeno sul concessionario (art. 1, comma 6).

A seguito di una pluralità di ricorsi promossi da Aspi in sede amministrativa, il TAR per la Liguria ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale in relazione al “Decreto Genova”, nella parte in cui limitava i diritti del concessionario e delle società ad esso collegate e alterava il complesso di diritti e obblighi previsti dalla relativa convenzione. Diversi i parametri evocati dal giudice amministrativo (artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103, 111 Cost.), il quale rilevava in particolare l’insufficiente adempimento dell’onere motivazionale da parte del legislatore rispetto alla scelta di escludere in toto la concessionaria dall’attività di ricostruzione, e l’inadeguata attività istruttoria rispetto alle sue possibili responsabilità (attesa la natura «sostanzialmente amministrativa» del provvedimento). Si giungeva dunque a dubitare della legittimità costituzionale di una scelta legislativa «così singolare e incisiva sulla sfera giuridica di un soggetto determinato, fondata su argomenti solo genericamente individuati, non congruamente esplicati (indebito vantaggio competitivo) e meramente potenziali (responsabilità della concessionaria nel sinistro)» (TAR per la Liguria, ord. 6 dicembre 2019, n. 932).

Secondo il comunicato stampa relativo alla decisione della Corte costituzionale, la scelta del legislatore è stata «determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso». Ivi si specifica che sono state dichiarate non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione; e invece inammissibili le questioni sull’analoga esclusione delle imprese collegate ad Aspi e quelle concernenti l’obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del Ponte e di esproprio delle aree interessate.

Si rinvia al momento della pubblicazione della motivazioni della sentenza, per una più ampia disamina.

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