Le Sezioni riunite in sede di controllo perimetrano il controllo della Corte dei conti nei confronti degli Organi di rilevanza costituzionale (del. n. 2/SSRRCO/QMIG/19)
Le Sezioni riunite in sede di controllo, chiamate ad esprimersi su una questione di massima di particolare complessità e rilevanza relativa alla competenza del controllo, hanno ravvisato, preliminarmente, un limite “esterno” soggettivo assoluto alla funzione di controllo della Corte dei conti esclusivamente nei confronti degli Organi costituzionali (cfr. Corte cost. 143/1968) mentre si ritiene sussistano limiti “esterni” differenti nella pluralità dei modelli di controllo affidati alla Corte nel quadro di una coerente matrice costituzionale.
Per quanto concerne il caso di specie, si è affermata la non applicabilità al CNEL, obbligato ad adeguare il proprio ordinamento ai soli principi di cui al Tit. I del D.Lgs. 165/2001, del controllo sulla gestione ex art. 3, comma 4, L. 20/1994 propriamente riferibile alle “pubbliche amministrazioni” (Corte cost. 470/1997).
Tale conclusione, recuperando anche l’iter argomentativo della deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/2018 (la delibera è stata commentata nel primo numero della rivista Bilancio Comunità Persona), è raggiunta in considerazione di una “dicotomia ontologica” (o, quantomeno, un principio di non immediata assimilabilità) tra gli Organi ausiliari e di rilievo costituzionale e la generalità delle pubbliche amministrazioni e degli “enti pubblici”. Ciò in considerazione dell’estraneità dell’operato di detti Organi alle politiche pubbliche governative, della tesi soggettiva della sottoponibilità degli atti al controllo della Corte in base alla provenienza dal Governo o da altra pubblica amministrazione (Corte cost. 143/1968), dell’autonomia regolamentare e della specificità della disciplina di revisione della spesa che spesso contraddistinguono tali enti e, infine, del “controllo di prossimità” (presenza di magistrati della Corte dei conti nei rispettivi Collegi dei revisori dei conti) che assegna al controllo di tipo contabile-finanziario una specifica valenza.
La trasmissione del rendiconto del CNEL, prevista dall’art. 21, comma 4, L. 936/1986, pertanto, sarebbe ascrivibile, nella prospettiva del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla funzione di diretta generale referenza della Corte nei confronti del Parlamento nell’ambito di un controllo di regolarità finanziario-contabile il cui generale fondamento si rinviene nell’art. 100, comma 2, della Costituzione.
SEZIONE: Sezioni riunite in sede di controllo
NUMERO: n. 2/SSRRCO/QMIG/2019
ANNO: 2019
RELATORE: Carlo Chiappinelli
MATERIA: controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ex art. 3, comma 4, L. 90/2014
PRECEDENTI: delibera n. 1/2017 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva n. 1/2018, Sezioni riunite in sede di controllo n. 9/2012.