Parifica regione Siciliana: si esprime anche la Cassazione

Nell’ordinanza 304/2023 le SU accolgono la stessa interpretazione della Corte Costituzionale affermando che il giudizio di parifica si esprime sui saldi di bilancio e confermando la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti

L’ordinanza in commento decide il conflitto per “eccesso di potere giurisdizionale” sollevato dalla stessa Regione Siciliana (oltre, che dalla stessa Procura generale della Corte dei conti).

Le Sezioni Unite, confermano quanto già affermato dalle Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza 20 che è l’oggetto del conflitto, i precedenti commenti su questo sito qui e qui) ossia riconoscono che l’oggetto del giudizio è «il ciclo d’informazioni in cui consiste il bilancio, di modo che ad essere impugnato non è l’atto sottoposto a controllo, ma l’effetto giuridico conseguente al riscontro dello stato del bilancio». E’, del resto, quanto già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 184/2022 (il commento qui).

L’oggetto del giudizio non può quindi essere né la legge regionale, né l’atto amministrativo del rendiconto, men che meno la decisione di controllo delle Sezioni riunite siciliane (che ha essa stessa forma di sentenza). Il giudizio delle Sezioni Riunite in speciale composizione, riguarda pertanto lo stesso oggetto del giudizio di parifica: il bilancio ed i suoi saldi.

In questa prospettiva, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito la giustiziabilità delle pronunce delle sezioni regionali di controllo in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario.

A differenza che in passato (il caso precedente era del 2016), non si pronunciano con una inammissibilità, ma entrano nel merito. Anche questa scelta conferma che la parifica assume valenza giurisdizionale. L’ordinanza quindi ribadisce che il giudizio di parificazione, con un unitario oggetto dinanzi alla sezione di controllo e alle Sezioni riunite in speciale composizione, è la manifestazione di funzione giurisdizionale.

E’ poi indubbia la competenza (esclusiva) della Corte dei conti a esercitare il sindacato giurisdizionale in materia di controllo di legittimità e regolarità dei risultati di amministrazione delle Regioni. Ciò alla luce dei principi costituzionali di finanza pubblica, più esattamente di stabilità economica, cui si sono richiamate le Sezioni Unite della Cassazione per deliberare nel merito.

Del resto, la particolare tipologia della decisione di parificazione a esito dicotomico è funzionale a esercitare una importante funzione di controllo-garanzia, tant’è che una «eventuale impugnativa, esclude che l’adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea regionale possa costituire ostacolo all’emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell’impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti».

Proprio per questo, per come cristallizzato in un importante pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n.72 del 4 aprile 2012, presidente Gallo e redattore Cassese), «le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti».

Né si può rinvenire un’invasione della sfera di attività della Regione, se – come nel caso – si propongono osservazioni sul modo con cui l’amministrazione interessata si è conformata alle leggi e si suggeriscono variazioni o le riforme opportune., nella relazione che si accompagna alla decisione.

Bisogna quindi distinguere tra il controllo politico (esercitato dall’assemblea legislativa) sulle scelte finanziarie dell’esecutivo illustrate anche tramite il rendiconto, dal controllo delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente» (Corte costituzionale, sentenze nn. 247/2021 e 235/2015), su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria.

Un controllo, quest’ultimo, che rappresenta la prerogativa del magistrato giudice contabile, quale organo di garanzia della legalità.

L’ordinanza per intero https://dirittoeconti.it/wp-content/uploads/2023/01/Cassazione-su-eccesso-potere-giurisdzionale-parifica_SSUU-ordina-304-del-2023.pdfqui

Per chi fosse interessato ad approfondire l’attività di parifica della Corte dei conti ricordiamo il video del cons. Sucameli di cui si può vedere la presentazione qui

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