Opera in ritardo e danno erariale per negligenza nella gestione delle risorse

La Sezione giurisdizionale Lazio precisa, da un lato, che la tardiva realizzazione di un’opera pubblica e la mancata effettiva messa a disposizione della stessa in favore della collettività costituisce fonte di responsabilità erariale; dall’altro mette in luce come costituisca, altresì, fonte di responsabilità l’omesso rispetto delle regole contabili – in specie per quanto riguarda il riaccertamento dei residui attivi – determinando immediate ricadute sulla gestione della liquidità dell’Ente, riducendone la capacità operativa e aggravandone le spese per il pagamento dei correlati interessi sull’anticipazione di tesoreria utilizzata.

Nella sentenza 357/2019 la Sezione giurisdizionale Lazio ha affrontato un tema di estrema attualità. In via di sintesi, il caso esaminato ha riguardato la tardiva realizzazione di un teatro comunale, finanziato anche con risorse regionali. Il ritardo nella realizzazione dell’opera ne ha minato, in concreto, l’effettiva funzionalità, in quanto il protrarsi, oltre quanto previsto, dei lavori ha facilitato la vandalizzazione dell’opera, con conseguente impossibilità di rendere interamente fruibile il teatro alla collettività.

Il colpevole ritardo nell’avanzamento dei lavori ha, altresì, determinato il venir meno del finanziamento regionale, con conseguente necessità da parte del Comune di individuare risorse proprie per sostituire quelle originariamente, distogliendone dal perseguimento di altre finalità pubbliche. A ciò si sono, peraltro, accompagnate colpevoli negligenze nella gestione finanziaria del Comune, in quanto, pur essendo stati i predetti contributi regionali revocati, gli stessi sono stati comunque mantenuti a bilancio come poste di residui attivi. Ciò ha contribuito, su un piano più generale, ad aggravare la situazione di tensione finanziaria dell’Ente, per quanto riguarda in particolare la gestione della liquidità, resa critica dal costante ricorso alle anticipazioni di liquidità.

Proprio su tali ultimi aspetti si incentra la pronuncia in esame. Dopo aver, infatti, rilevato che la popolazione ha subito, comunque, un danno, a prescindere dal fatto che l’opera sia stata poi solo parzialmente ultimata, in quanto sono state utilizzate risorse comunali che potevano essere ad altro finalizzate, evidenzia come precipua fonte di responsabilità la colpevole negligenza nella gestione della contabilità dell’Ente: la mancata chiarezza della rappresentazione contabile ha, infatti, non solo impedito anche agli Organi decisionali del Comune di poter consapevolmente porre in essere le valutazioni agli stessi spettanti, ma anche reso necessario il ricorso a strumenti eccezionali, come l’anticipazione di tesoreria, con ulteriore negligente utilizzo di risorse pubbliche.

SEZIONE: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

NUMERO: 357/2019

ANNO: 2019

DATA DI PUBBLICAZIONE: 12 luglio 2019

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/357/2019

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