Occultamento doloso e prescrizione

Sez. Giur. Lombardia 339/2019

In caso di occultamento doloso di condotte dannose (nella specie appropriazione di somme del Miur da parte di segretario falsificando mandati) il concetto di “scoperta” del danno, da cui decorre la prescrizione dell’azione giuscontabile va inteso come momento in cui il doloso occultamento “poteva e doveva essere scoperto” secondo criteri di ordinaria diligenza. Ne consegue che la Banca tesoriere e i revisori interni dell’istituto scolastico potevano e dovevano avvedersi dei falsi mandati, essendo tenuti a peculiare diligenza nelle verifiche dei pagamenti e dalla data di tale omesso riscontro decorre la prescrizione.

Anche la banca tesoriere, quale soggetto legato da rapporto di servizio alla P.A., ha un obbligo di denuncia, oltre che al cliente ente pubblico, anche  alla Procura della Corte dei Conti dei danni erariali accertati nell’esercizio delle proprie funzioni di soggetto pagatore, in base ad una lettura testuale e sistematica dell’art.52, d.lgs. n.174 del 2016 (fattispecie relativa all’accertamento di mandati di una Scuola falsificati posti all’incasso da pubblico dipendente)

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