Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza 26 febbraio 2020, n. 2: clicca qui
Massime:
1) Realtà ed attualità del disavanzo. Non esistono disavanzi “prospettici”, ma solo attuali, anche se legati a fattori di squilibrio imminenti o futuri dall’impatto misurabile e “attualizzato”. Il disavanzo o è non è. Se “non è” occorre dimostrare di essere in equilibrio (giudizio finale ex art. 243-quater comma 6 TUEL sul raggiungimento dell’obiettivo di riequilibri) ma anche in tal caso occorrere provare che il disavanzo prospettico non abbia attualità alcuna.
2) Principio di necessità degli obiettivi intermedi. Data la premessa al punto 1) gli obiettivi intermedi sono coessenziali alla decisione di un PRFP. In questo senso il comma 6 dell’art. 243-bis lett d) TUEL e l’obbligo della relazione semestrale dell’organo di revisione. E de resto, «Ammettere che un PRFP possa non avere obiettivi intermedi, significa ammettere la possibilità che il bilancio venga effettivamente riequilibrato soltanto nella parte finale del periodo previsto dal piano, circostanza questa in contrasto con l’obbligo costituzionale di perseguire l’equilibrio di bilancio ». Inoltre «Sostenere, come fa il ricorrente, che sia sufficiente il solo controllo finale, previsto dall’art. 247 quater Tuel, significa non solo violare l’espressa previsione dell’art. 247 quater commi 6 e 7, ma consentire, qualora lo squilibrio non sia più raggiungibile, la violazione del precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio per tutto il tempo di durata residua del piano. »
2.1) Dal principio di necessità degli obietti intermedi si ricava che l’obiettivo intermedio si può ricavare per derivazione logico-matematica: «nel silenzio di una loro espressa indicazione, essi debbono ricavarsi implicitamente, presumendo un ritmo costante di rientro, ottenuto suddividendo l’obiettivo di riequilibrio sostanziale per gli anni di riequilibrio assunti a riferimento del piano adottato.».
3) La “reiterazione” del grave inadempimento è riferita al bilancio e non al suo accertamento. «Osserva il Collegio che gli aggettivi “grave e reiterato” si riferiscono al “mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano” e non al loro concreto rilevamento da parte della Sezione regionale di controllo in sede di verifica dell’attuazione del piano, bene potendo tale giudizio intervenire solo una volta senza che, come si dirà in seguito, possa generarsi alcun legittimo affidamento.».
3.1) Il mancato esercizio del monitoraggio su una annualità non genera “affidamento”, tantomeno “legittimo”, perché non vi è una relazione “paritaria” di cooperazione tra controllato e controllante, ma soprattutto perché in ogni caso presuppone un comportamento conforme a doveri di buona fede da parte di chi rivendica l’affidamento.
4) Non alternatività tra PRFP e dissesto. Non esiste una fungibilità assoluta tra procedura ex PRFP (243-bis e ss. TUEL) e procedura di dissesto (244 e ss. TUEL). Il PRFP consente agli organi ordinari dell’ente la gestione delle iniziative di risanamento, ed è uno strumento privilegiato fino a quando non vi è un default funzionale, ossia la difficoltà finanziaria è tale da pregiudicare la continuità delle funzioni essenziali del bilancio come bene pubblico (SSRR 15/2019, 19/2018, 20/2017). «Conseguentemente, “il ricorso alla procedura di riequilibrio non può rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore”, atteso che detta dichiarazione, in presenza delle condizioni legali, costituisce attività vincolata ed ineludibile (Cons. Stato, n. 143/2012) […] In tal modo si consente all’ente di ripartire, libero da vincoli e con un bilancio risanato (Tar Campania 3514/2019), atteso che la dichiarazione di dissesto, “pur con tutti i limiti derivanti dalla sua disciplina ormai datata, consente all’ente locale di potere ripristinare celermente l’erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie, con un bilancio stabilmente riequilibrato, grazie al fatto di concentrare tutte le passività pregresse in una gestione straordinaria, affidata all’Organo Straordinario di Liquidazione, che viene a svolgere la stessa funzione esercitata dalle bad company nel settore aziendalistico” (SSRR 25/2018)».