Nota alla sentenza 16/2019 delle SSRR in speciale composizione

Il concetto di controllo nelle società partecipate

 

Con la sentenza n.16/2019/EL, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione – modificando in parte qua il proprio precedente orientamento (cfr. sentenza n. 8/2019/EL) – hanno qualificato l’attività di verifica delle Sezioni regionali sul rispetto delle disposizioni del DLgs 175/2016 come controllo di legittimità-regolarità e non come controllo collaborativo.

Ad avviso del Collegio, tale tipo di controllo esita in una pronuncia di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge e non in una valutazione sulla gestione, di tipo collaborativo.

Corollario di tale nuova qualificazione, è che dette pronunce, lungi dal limitarsi a sollecitare l’autocorrezione degli enti destinatari, sono suscettibili di pregiudicare in via diretta ed attuale gli interessi delle società coinvolte nel decisum.

In tali casi, la tutela in sede giurisdizionale deve essere garantita in maniera effettiva e concreta, e ciò alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 24 Cost.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio – respingendo le eccezioni sollevate dalla Procura generale in via pregiudiziale- ha affermato i seguenti principi:

La decorrenza del dies a quo per proporre rincorso: il termine di trenta giorni per proporre ricorso deve essere concesso a tutte le parti legittimate, tanto che siano state destinatarie dirette della notifica della deliberazione impugnata tanto che ne abbiano avuto conoscenza per successiva comunicazione o aliunde. Per l’effetto il dies a quo deve essere calcolato dalla data di “conoscenza legale” della deliberazione da parte del titolare di situazioni soggettive “conseguenti” alle deliberazioni medesima.

Il termine perentorio di “proposizione” del ricorso nei confronti della controparte processuale: non può estendersi anche al caso di mancata o tardiva comunicazione dell’atto alla Sezione regionale di controllo, e ciò in quanto “in questo caso la comunicazione dell’atto -per espressa volontà del legislatore – risponde ad esigenze meramente conoscitive e, in definitiva, ad una ratio del tutto diversa e secondaria rispetto a quella di assicurare la garanzia dell’integrità del contraddittorio”;

Legittimazione all’impugnazione: sussiste in capo alla società ricorrente ciò in quanto “ né l’art. 11 né gli art. 123 e seguenti del c.g.c. circoscrivono tale legittimazione in capo a soggetti specificamente determinati, dimodoché deve applicarsi il principio secondo il quale la legittimazione sussiste in quanto la parte che agisce in giudizio affermi la lesione di un proprio diritto o interesse, cui l’accoglimento della domanda consentirebbe di porre rimedio (art. 7, comma 2 , c.g.c. che rinvia ad art. 100 c.p.c.)”;

Interesse all’impugnazione: sussiste in capo alla società ricorrente in quanto la società ricorrente vanta un interesse diretto alla tutela di un pregiudizio attuale (e non già ipotetico o futuro) recato dal riconoscimento di un vero e proprio status di società “a controllo pubblico”, che la rende assoggettabile alla complessa disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile in materia di società.

Nel merito, il Collegio – accogliendo il ricorso per fondatezza della doglianza ed annullando le deliberazioni impugnate- ha affermato che al fine della perimetrazione dello status di “società a controllo pubblico la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di “comportamenti univoci o concludenti” ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

SEZIONE: Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione

NUMERO: 16/2019

DATA DI PUBBLICAZIONE: 22 maggio 2019

MATERIA: società a controllo pubblico – Dlgs 175/2016.

PRECEDENTI: sentenza n.8/2019/EL

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