![]()
Bilancio Comunità Persona
NEWS & ANTICIPAZIONI
RIFLESSIONI SULL’EQUILIBRIO DEL MAGISTRATO E DEL PUBBLICO MINISTERO IN PARTICOLARE
Un requisito per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, tra Costituzione, reclutamento, valutazioni di professionalità e responsabilità disciplinare
di Vito Tenore
Presidente della Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti e Direttore del Servizio Massimario e Rivista della Corte. Abilitato ASN come professore ordinario di prima fascia di Diritto amministrativo
Sommario: 1. Premessa sulla nozione di equilibrio. L’equilibrio come requisito essenziale per un magistrato, non come orpello formale. – 2. Il fondamento costituzionale e convenzionale: imparzialità, terzietà e la loro precondizione soggettiva rappresentata dall’equilibrio. – 3. A) L’equilibrio come prerequisito nelle valutazioni di professionalità. – 4. La casistica innanzi al giudice amministrativo sulla mancanza di equilibrio in sede di valutazione di professionalità. – 5. B) L’equilibrio come dovere: il sistema della responsabilità disciplinare. – 6. Le Sezioni unite della Cassazione sull’equilibrio del magistrato ordinario in sede disciplinare. – 7. Equilibrio, libertà di espressione e vita pubblica del magistrato in sede disciplinare. – 8. C) La verifica dell’equilibrio ex ante: concorso, tirocinio e accertamento psicoattitudinale. – 9. D) L’equilibrio nelle nomine direttive: il piano dirigenziale. – 10. La deontologia oltre i precetti legislativi: codice etico e standard internazionali. – 11. L’equilibrio del pubblico ministero: la “parte imparziale”. – 12. Conclusioni: l’equilibrio come virtù istituzionale. Ambito applicativo per i magistrati contabili.
Il contributo ricostruisce la nozione di equilibrio del magistrato, qualificandolo non come dote di costume ma come autentico requisito di capacità professionale, proiezione soggettiva dell’imparzialità e della terzietà imposte dalla Costituzione e dalle fonti convenzionali. L’Autore ne esamina le quattro sedi di rilevanza ordinamentale – valutazioni di professionalità, responsabilità disciplinare, accesso alla magistratura (concorso, tirocinio e accertamento psicoattitudinale) e conferimento degli incarichi direttivi – alla luce della giurisprudenza del giudice amministrativo, della Sezione disciplinare del Csm e delle Sezioni unite della Cassazione, soffermandosi sulla peculiare posizione del pubblico ministero quale «parte imparziale». Le conclusioni valutano la trasponibilità di tali approdi alle magistrature speciali, e in particolare alla Corte dei conti, anche nella prospettiva dell’attuazione della legge n. 1/2026.
Reflections on the balance (equilibrio) of judges, and of public prosecutors in particular. A requirement for the exercise of judicial functions, between the Constitution, recruitment, professional appraisals and disciplinary liability
The essay examines the notion of balance (equilibrio) of the members of the judiciary, arguing that it is not a mere matter of demeanour but a genuine requirement of professional capacity: the subjective side of the impartiality and independence demanded by the Constitution and by European and international standards. The Author reviews the four areas in which the legal order gives it relevance – periodic professional appraisals, disciplinary liability, access to the judiciary (competitive examination, traineeship and psychological aptitude assessment) and appointment to senior judicial offices – in the light of the case law of the administrative courts, of the Disciplinary Section of the High Council of the Judiciary and of the Joint Divisions of the Court of Cassation, with specific regard to the position of the public prosecutor as an «impartial party». The final remarks consider to what extent these findings can be extended to the special jurisdictions, and notably to the Court of Auditors, also in view of the implementation of Law no. 1/2026.
1. Premessa sulla nozione di equilibrio. L’equilibrio come requisito essenziale per un magistrato, non come orpello formale
La società è piena di sostantivi e aggettivi, divenuti veri e propri luoghi comuni, che connoterebbero “naturalmente” alcune categorie professionali: il coraggio dei soldati, la pavidità del dipendente pubblico, la furbizia degli avvocati, la supponenza degli accademici, il talento dei musicisti, l’estro degli artisti, la bontà degli ecclesiastici, la tenacia degli sportivi, il formalismo del notaio, lo zelo del medico, l’astuzia del commerciante, l’equilibrio e l’onestà del magistrato. Quasi che l’esercizio stesso di alcuni lavori porti fatalmente e necessariamente a possedere i requisiti che la società “si aspetta” da quello specifico professionista.
In realtà, la vita ci insegna che tali caratteristiche non connotano, di per sé, l’intera categoria di riferimento, ma sono meri “auspici” sociali circa la loro attribuibilità a ciascuna di esse: esistono infatti soldati pavidi, dipendenti pubblici coraggiosi, avvocati ingenui, accademici umili, musicisti poco dotati, artisti banali, ecclesiastici egoisti, sportivi fragili, notai approssimativi, medici frettolosi, commercianti stupidi, magistrati squilibrati o bugiardi.
Nel lessico comune, dire di un giudice che è «equilibrato» (ma lo stesso dicasi per l’aggettivo “preparato” o “onesto”) suona spesso come un ossequioso apprezzamento di costume, quasi un complimento alla persona per una serie di caratteristiche che dovrebbe essere “regola” e ontologicamente connotanti per chi giudica della libertà e dei beni altrui. Difatti al magistrato è chiesto di agire sempre con “correttezza” (oltre che con imparzialità, diligenza, laboriosità, riserbo e “equilibrio”), cioè a tenere uno standard di comportamento connesso al suo status di appartenente all’ordine giudiziario, la cui collocazione istituzionale presuppone l’osservanza di regole deontologiche non del tutto identiche agli altri dipendenti pubblici.
La magistratura trova nella professionalità e nell’equilibrio la sua esclusiva legittimazione e, pertanto, per la sua credibilità è essenziale la salvaguardia di questi valori.
La parola equilibrio proviene da uno strumento: aequilibrium è la condizione della libra, della bilancia i cui piatti stanno aequo modo, alla medesima altezza[1]. Che proprio la bilancia sia divenuta, insieme alla spada e alla benda, l’attributo iconografico della Giustizia non è un accidente casuale e decorativo, ma l’indice di una parentela originaria: il diritto nasce come arte del pesare – diritti, interessi, pretese, colpe, corrispettivi, risarcimenti – e il giudizio è, alla lettera, una pesatura[2].
Nel lessico tecnico dell’ordinamento giudiziario italiano, invece, l’equilibrio è tutt’altro: è un termine dotato di una precisa collocazione normativa, di una sua definizione nella prassi gestionale degli organi di autogoverno delle magistrature (in primis quella ordinaria, ma valevole anche in quelle speciali), ed oggetto di una ampia casistica giurisprudenziale e di un non raro apparato sanzionatorio. Nel diritto l’“equilibrio” compare come qualità della condotta, non come stato psichico[3]: è un giudizio relazionale su come una persona esercita una funzione, non una misura del suo apparato psichico.
Calamandrei, che dei giudici scrisse l’elogio più celebre della nostra letteratura giuridica, aveva già intuito che la serenità del giudicare non è un dono del temperamento, ma una condizione strutturale della funzione[4]; il legislatore del 2006 ne ha tratto le conseguenze in diritto positivo. L’art. 1 del d.lgs. n. 109/2006 apre infatti il sistema disciplinare dei magistrati ordinari con una norma-manifesto: «Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni»[5]. E la normativa interna del Consiglio superiore della magistratura (Csm) sulle valutazioni di professionalità eleva l’equilibrio, insieme all’indipendenza e all’imparzialità, a «imprescindibile condizione per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali»: non un parametro tra i parametri, ma addirittura un prerequisito funzionale, la cui mancanza travolge ogni altro talento[6].
A nostro avviso, l’equilibrio costituisce, nell’ordinamento vigente, un autentico requisito di capacità professionale del magistrato, valorizzato in quattro sedi normative che evidenziano una polisemia funzionale del pur unitario concetto in esame: A) viene in primis verificato lungo la carriera attraverso valutazioni di professionalità (v. infra par. 3); B) viene sanzionato disciplinarmente quando difetta (v. infra par. 5); C) viene verificato (in realtà è valutata l’idoneità alle funzioni) all’ingresso in sede concorsuale (v. infra par. 8); D) viene scarsamente considerato ai fini del conferimento di incarichi direttivi dove dovrebbe invece avere ruolo centrale (v. infra par. 9).
Questa plurima valorizzazione ordinamentale ha un evidente fondamento costituzionale: l’equilibrio è il profilo soggettivo, caratteriale, dell’imparzialità-terzietà che la Costituzione esige in modo oggettivo.
Già Aristotele, del resto, aveva colto che il giudice è per definizione l’“uomo del mezzo” – mesídios – e che andare dal giudice è andare a cercare il punto medio[7]: la posizione mediana, il punto di “equilibrio”, non è un accidente della funzione, è la funzione stessa. Ma tale caratteristica, a ben pensarci, è propria di qualsiasi giurista – legislatore, giudice, amministratore, avvocato – definibile come “un professionista dell’equilibrio”: il suo mestiere non è fermare la bilancia, ma tenerla sensibile e pronta al riallineamento; non è promettere la quiete, ma garantire che ogni squilibrio trovi, secondo l’ordine del tempo, la propria misura riequilibratrice.
L’equilibrio non è comunque immobilità. La scienza dei sistemi distingue l’equilibrio statico del sasso che giace, dall’equilibrio dinamico dell’organismo vivente, che si mantiene identico soltanto scambiando incessantemente materia ed energia con l’ambiente: uno stato stazionario che è il prodotto di un lavorio continuo, non di una quiete[8]. È questa seconda figura – l’equilibrio come processo, come tensione governata, come capacità di ricomporsi dopo la perturbazione – che interessa la vita e, come si vedrà, la vita del magistrato, che deve applicare le leggi, attraverso però il proprio filtro cerebrale, frutto di studio, di confronto dialettico con le parti, ma anche di esperienze di vita, di modelli ricevuti e di doti caratteriali fatalmente genetiche.
Molti saperi si sono occupati del concetto di “equilibrio”, prima e accanto al diritto: la filosofia, la psicologia, la sociologia e l’economia, ma tale tema assume un ruolo centrale come categoria generale del diritto contemporaneo (ragionevolezza, proporzionalità, bilanciamento) assumendo varie declinazioni nei singoli rami, civile, penale, amministrativo, del lavoro, processuale, costituzionale[9].
Esula dagli intenti di questo studio una riflessione complessiva sulla nozione di “equilibrio” nel diritto, volendosi qui vagliare la nozione (rectius la dote) come connotazione del buon magistrato.
L’esame di questo delicato tema si fonda su un auspicabile ipotesi, ovvero che l’equilibrio sia una qualità accertabile, ma trattasi di ipotesi tutt’altro che pacifica. La prassi mostra infatti, come si vedrà, che il “difetto di equilibrio” viene contestato quasi sempre ai soli magistrati coinvolti in sede disciplinare per condotte molto variegate ove la carenza del requisito è abbastanza evidente e percepibile. In altre e più elastiche sedi valutative, il rischio è che il “fluido” parametro, invece di essere parametro selettivo dei più idonei, funzioni invece come strumento di conformismo sin dal reclutamento, per poi passare alle valutazioni professionali periodiche e al conferimento di incarichi direttivi.
2. Il fondamento costituzionale e convenzionale: imparzialità, terzietà e la loro precondizione soggettiva rappresentata dall’equilibrio
La Costituzione non menziona testualmente l’equilibrio del magistrato, ma lo sottintende e ne disegna indirettamente e con precisione lo spazio logico-giuridico. Come è noto, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere[10]: l’indipendenza, però, è una garanzia strumentale che protegge il magistrato dai condizionamenti esterni e interni affinché egli possa essere ciò che l’art. 111 esige dal giudice del giusto processo: terzo e imparziale[11]. Se terzietà e imparzialità designano una posizione istituzionale e un contegno oggettivo, nessuna architettura costituzionale di garanzie può produrre da sola un “giudizio imparziale” se il soggetto chiamato a giudicare non possiede la predisposizione interiore corrispondente.
È questo lo spazio dell’equilibrio: la precondizione soggettiva che rende possibile, in concreto, ciò che la Costituzione garantisce in astratto. Se l’ordinamento può rendere il giudice indipendente (connotazione negli ultimi tempi messa a dura prova da numerosi interventi normativi tesi a depotenziare tale centrale valore, soprattutto in sede contabile e penale, che si aggiungono all’indistruttibile “correntismo” interno che il recente referendum sul Csm voleva opportunamente attenuare), l’equilibrio è dote soggettiva e innata del giudice (e neppure stabile nel tempo) e proprio per questo l’ordinamento ne impone una verifica iniziale e durante l’esercizio delle proprie funzioni.
La giurisprudenza di Strasburgo ha fornito a questa nostra condivisa considerazione la sua grammatica più raffinata. Fin dal caso Delcourt[12], la Corte europea ha fatto proprio l’adagio per cui la giustizia non deve soltanto essere resa, ma deve anche apparire ben resa; e con i casi Piersack e De Cubber ha scomposto l’imparzialità dell’art. 6 Cedu in una dimensione soggettiva – l’assenza di pregiudizio personale del giudice, che si presume fino a prova contraria – e in una dimensione oggettiva, che guarda alle apparenze e alla fiducia che le corti devono ispirare al pubblico[13].
L’equilibrio del magistrato sta esattamente all’incrocio delle due dimensioni: è la qualità personale che alimenta l’imparzialità soggettiva e, insieme, la condotta visibile che sostiene quella oggettiva.
A garanzia di tali valori, sul piano processuale, l’ordinamento appresta i rimedi puntuali dell’astensione e della ricusazione, che rimuovono il giudice dal singolo processo in cui la sua serenità di giudizio è compromessa o appare tale[14]; ma i rimedi processuali presuppongono, a monte, un giudice che sia “in equilibrio” come condizione ordinaria e necessaria.
3. A) L’equilibrio come prerequisito nelle valutazioni di professionalità
Il primo presidio ordinamentale dell’equilibrio è il sistema delle valutazioni di professionalità, introdotto, per i magistrati ordinari, dalla riforma del 2006-2007: ogni magistrato è sottoposto a valutazione quadriennale, sino alla settima, secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno[15]. L’equilibrio non figura tra i parametri, ma sta sopra di essi. La circolare del Csm che governa la materia colloca infatti l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio tra i «prerequisiti», condizioni indefettibili in assenza delle quali la valutazione non può essere positiva, quale che sia il livello degli altri parametri; quando non emergano dati negativi, il giudizio sui prerequisiti è reso con la formula «nulla da rilevare» – formula che dice molto della natura della verifica: dell’equilibrio non si misura il grado, se ne constata la tenuta[16].
La normativa interna del Csm offre anche una definizione, di notevole densità: l’equilibrio è «l’esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso»[17]. Due componenti, dunque: una componente di temperanza – moderazione, misura – e una componente di libertà interiore, l’indipendenza del giudizio dalle proprie stesse appartenenze.
La riforma Cartabia del 2022-2024 ha rimodellato il sistema – introducendo il «fascicolo per la valutazione del magistrato» e l’attitudine direttiva fra gli indicatori della capacità – senza intaccare la rilevanza dell’equilibrio, che anzi riaffiora nella previsione secondo cui le segnalazioni dell’avvocatura possono riguardare «comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica».
Ancora più eloquente è la declinazione pensata per i magistrati in tirocinio, dove l’equilibrio è descritto come la capacità di formarsi un autonomo giudizio dopo l’ascolto delle opposte ragioni, di sostenere le proprie conclusioni con efficacia dimostrando però «disponibilità a mutare il proprio convincimento a seguito della discussione», e di rapportarsi con «maturità e serenità personali» a colleghi, personale e avvocati[18]: una fenomenologia completa delle varie manifestazioni dell’equilibrio intellettuale. Fermezza senza ostinazione, apertura senza arrendevolezza.
Il sistema è poi assistito da due contrappesi di garanzia: gli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato non possono mai costituire elementi di valutazione, né la valutazione può investire l’interpretazione delle norme o l’apprezzamento del fatto e delle prove[19] – a scanso di ogni tentazione di trasformare il prerequisito in strumento di conformismo giurisprudenziale. Al contempo, il sistema delle fonti di conoscenza è costruito per intercettare il difetto: il rapporto del dirigente deve dare conto anche delle situazioni rappresentate da terzi (avvocati, personale, colleghi, relazioni ispettive etc.) che denotino «evidente mancanza di equilibrio»[20].
Le conseguenze sono severe. Il giudizio di professionalità è negativo – e non semplicemente non positivo – quando risulti compromesso il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio, con effetti che vanno dalla posticipazione biennale della progressione, alla possibile assegnazione ad altra funzione e all’esclusione dagli incarichi direttivi[21]; e se il Consiglio superiore, previa audizione, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio[22].
Il difetto di equilibrio, dunque, non è nell’ordinamento una debolezza tollerata: è una causa possibile di cessazione del rapporto – la sanzione più radicale che un ordinamento professionale conosca, riservata non a chi ha sbagliato un provvedimento, ma a chi ha smarrito la postura cerebrale che deve connotare il magistrato.
Per le magistrature speciali invece non esistono valutazioni intermedie: il passaggio da Referendario, a Primo Referendario e poi a Consigliere avviene, ad opera del Consiglio di Presidenza, in modo automatico previo giudizio di “non demerito” secondo l’ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità. Dunque, alcuno spazio residua per valutazioni di “equilibrio” del magistrato, salvo che talune condotte poco equilibrate abbiano portato a provvedimenti disciplinari ostativi “per demerito” ad una immediata promozione al grado superiore.
4. La casistica innanzi al giudice amministrativo sulla mancanza di equilibrio in sede di valutazione di professionalità
È nel contenzioso amministrativo sulle delibere del Csm (o, più raramente, di altri organi di autogoverno delle magistrature speciali[23] che l’equilibrio ha ricevuto la sua elaborazione più concreta. Contro la tesi difensiva secondo cui i prerequisiti, non menzionati dall’art. 11 d.lgs. n. 160/2006, sarebbero privi di base legale, il Consiglio di Stato ha affermato che l’equilibrio, insieme alle altre precondizioni dell’imparzialità e dell’indipendenza, è «consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale»: non occorre che la legge lo enumeri, perché è implicito nella funzione stessa[24].
La casistica è istruttiva proprio perché mostra la varietà dei modi in cui l’equilibrio può incrinarsi. È stato ad esempio ritenuto legittimo il giudizio negativo sulla precondizione dell’equilibrio fondato su una valutazione globale della condotta, nella quale assumeva rilievo anche l’episodio del presidente di collegio penale che, nel leggere il dispositivo, aveva reso noto che l’assoluzione era intervenuta «a maggioranza» dei componenti – violazione del segreto della camera di consiglio che è, prima ancora, abdicazione alla compostezza istituzionale del decidere[25].
E’ stato inoltre ritenuto legittimo il parere negativo sul parametro dell’equilibrio fondato sulla documentazione di vicende penali extrafunzionali – la guida notturna in stato di ebbrezza sfociata in resistenza agli agenti, accompagnata da un’impropria rivendicazione della propria qualità di magistrato – pur in assenza di qualsiasi rilievo da parte del capo dell’ufficio: il consiglio giudiziario può e deve attingere ad ogni elemento istruttorio rilevante, perché l’equilibrio si verifica sulla persona intera anche in contesti extralavorativi, non sul solo fascicolo d’ufficio[26].
Un ulteriore snodo è il rapporto dell’equilibrio con il giudizio disciplinare. Importante è una precisazione sistematica: la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la medesima condotta può essere sanzionata in sede disciplinare per la lesione del prestigio della magistratura e, autonomamente, apprezzata in sede di valutazione di carriera «come sintomatica di una grave mancanza di equilibrio», senza che ciò integri duplicazione sanzionatoria: si tratta di una pluriqualificazione giuridica della stessa fattispecie, a fini diversi[27].
Il sindacato del giudice amministrativo resta necessariamente estrinseco – ricostruzione fedele dei fatti, congruenza dei presupposti, logicità della motivazione – senza possibilità di sostituzione nel merito delle valutazioni riservate all’organo di governo autonomo[28]: anche il controllo sull’accertamento dell’equilibrio è dunque, a sua volta, un esercizio di equilibrio istituzionale tra poteri.
5. B) L’equilibrio come dovere: il sistema della responsabilità disciplinare
Il secondo presidio è il sistema disciplinare. L’art. 1 del d.lgs. n. 109/2006, si è visto, iscrive l’equilibrio tra i doveri del magistrato accanto a imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo[29].
La riforma del 2006 (operante per i soli magistrati ordinari ex art. 30 della norma) ha però congegnato il sistema secondo il principio di tipicità: la violazione dei doveri non è sanzionabile in quanto tale, ma solo attraverso le fattispecie tassative di illecito – nell’esercizio delle funzioni e fuori di esse – nelle quali il legislatore ha tradotto quei doveri in condotte determinate. Dunque, la attuale tipizzazione impedisce di intervenire nei casi in cui i comportamenti non rispettino i doveri di equilibrio, imparzialità e correttezza, e la Sezione disciplinare, pur accogliendo interpretazioni estensive, non può superare la rigidità del sistema.
L’equilibrio compare però, per i magistrati ordinari (ad oggi solo per loro) in sede disciplinare in una duplice veste. In veste indiretta e mediata, come criterio che innerva gli illeciti generali: i comportamenti che, violando i doveri dell’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una parte; la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione; i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti verso le parti, i difensori, i testimoni, i colleghi[30].
Ma l’equilibrio compare anche in veste espressa e letterale, nella disciplina della parola pubblica del magistrato come meglio si vedrà nel paragrafo 7: costituiscono illecito le pubbliche dichiarazioni o le interviste su affari in corso di trattazione e, con formula che merita di essere sottolineata, «il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura»[31]. Qui il legislatore ha consegnato l’equilibrio – insieme al suo gemello classico, la misura – direttamente al precetto normativo: la coppia moderazione-misura che la circolare del Csm usa per definire il prerequisito ritorna, identica, come criterio di liceità della comunicazione del magistrato. Su questo delicato tema si contrappongono due esigenze: da un lato sta la libertà di manifestazione del pensiero, «pietra angolare» dell’ordine democratico, garantita dall’art. 21 Cost. anche al cittadino-magistrato; dall’altro i doveri di imparzialità e indipendenza, e la loro apparenza, che di quella libertà segnano il limite[32]. La composizione di questi interessi è affidata proprio a nozioni come equilibrio, misura e riserbo.
L’apparato sanzionatorio va, in questi casi, dall’ammonimento alla rimozione, con il trasferimento d’ufficio quale misura accessoria, temperato dalla valvola della condotta di scarsa rilevanza[33].
La prassi della Sezione disciplinare del Csm mostra che il richiamo all’equilibrio non è clausola di stile: ancora di recente, la violazione congiunta dei doveri di correttezza e di equilibrio è stata posta a fondamento di una condanna per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega[34].
La casistica disciplinare fondata su mancanza di equilibrio nelle magistrature speciali è invece quasi del tutto assente, sia perché il relativo personale è molto più ristretto numericamente, sia perché il regime disciplinare nelle magistrature speciali è, ad oggi, assai generico (a forma libera causalmente orientato) sul piano sostanziale[35] in attesa della novella ispirata, per i magistrati contabili (e in futuro necessariamente per quelli amministrativi), a principi di tipizzazione in ossequio all’art. 3, c. 2, lett. h), l. n. 1 cit.[36]. Pertanto, gli organi di autogoverno sono assai prudenti nel “sostanziare” la fluida nozione di “equilibrio” con propri deliberati o in provvedimenti sanzionatori per condotte anomale in quanto l’equilibrio come dovere, per difetto di tipizzazione, è oggi troppo poco azionabile.
Mancano dunque casistiche in cui, sulla base di valutazioni sull’equilibrio (pur valutabile dai Consigli di Presidenza in sede disciplinare[37]), siano stati sanzionati magistrati speciali, se non in un recente caso coinvolgente un autorevole magistrato amministrativo[38].
6. Le Sezioni unite della Cassazione sull’equilibrio del magistrato ordinario in sede disciplinare
Le decisioni disciplinari del Csm sono soggette al ricorso dinanzi alle Sezioni unite civili della Cassazione[39], che hanno costantemente ribadito come la legittimazione del magistrato riposi sulla preparazione giuridica e sul rigoroso rispetto dei doveri dell’art. 1 – di tutti i doveri, incluso quello dell’equilibrio. La dottrina che ha sistematizzato la materia converge da anni su un punto: nel sistema del 2006 l’equilibrio ha cessato di essere una qualità raccomandata ed è divenuto un dovere giuridico presidiato[40].
Le Sezioni unite civili della Cassazione sono dunque sempre più spesso adite in materia negli ultimi anni stante il frequente intervento della Sezione disciplinare del Csm, circostanza volutamente pretermessa dalla politica e da una stampa talvolta orientata o disattenta a dati fattuali riscontrabili on line, essendo le sanzioni disciplinari inflitte ai magistrati ordinari delle sentenze, come tali pubbliche e pubblicate nel sito del Csm e nel Ced della Cassazione, ove è pertanto riscontrabile la frequenza dell’azione disciplinare esercitata.
La giurisprudenza delle Sezioni unite ha compiuto, negli anni, una duplice operazione, definendo insieme il perimetro e la sostanza del dovere di equilibrio.
Circa il perimetro, nella versione originaria del d.lgs. n. 109/2006 le dichiarazioni rese in violazione dei criteri di equilibrio e di misura costituivano illecito anche fuori dall’esercizio delle funzioni, e una clausola di chiusura colpiva ogni comportamento capace di compromettere indipendenza, terzietà e imparzialità «anche sotto il profilo dell’apparenza»; la l. n. 269/2006 abrogò entrambe le previsioni, giudicate una compressione eccessiva della libertà di espressione, sicché l’illecito tipico residua oggi per le sole dichiarazioni funzionali, mentre le esternazioni estranee ai propri procedimenti restano affidate alla deontologia – il codice etico associativo (che ha valenza solo endoassociativa e non ordinistica[41]) prescrive criteri di «equilibrio, dignità e misura» per ogni dichiarazione destinata alla diffusione – e, se del caso, alle valutazioni di professionalità[42].
Le Sezioni unite hanno custodito con rigore questo perimetro, negando ogni estensione delle fattispecie tipiche oltre il loro tenore letterale[43]: emblematica la decisione che ha escluso la grave scorrettezza nella conversazione privata e confidenziale con cui un sostituto procuratore aveva espresso il proprio dissenso verso disposizioni organizzative del capo dell’ufficio, in quanto il dovere di equilibrio non è un bavaglio, e la critica interna, riservata e contenuta, appartiene alla fisiologia di una magistratura di eguali[44] ed opera a nostro avviso in qualsiasi micrordinamento (professionale, lavoristico, associativo, civile o militare)[45].
In ordine invece alla sostanza, dove l’equilibrio è stato colpito nella sua dimensione istituzionale, le Sezioni unite hanno avallato la risposta più severa che l’ordinamento conosca in una nota vicenda che ha scosso l’autogoverno della magistratura ordinaria: trattasi della rimozione dall’ordine giudiziario di un magistrato (p.m. e componente del Csm) deliberata dalla Sezione disciplinare, divenuta definitiva con il rigetto del ricorso in Cassazione, sul principio per cui integra illecito disciplinare la condotta diretta a screditare possibili aspiranti alla direzione di uffici giudiziari o a concertare, per il soddisfacimento di interessi personalistici, l’attribuzione di tali incarichi[46]. In tale vicenda il difetto di equilibrio non è intemperanza verbale, è degenerazione del potere relazionale – la perdita della misura istituzionale nel maneggiare, dall’interno, i meccanismi dell’autogoverno.
Sul versante speculare, le Sezioni unite hanno annullato l’assoluzione di un capo di ufficio giudiziario incolpato della violazione dei doveri di correttezza e di equilibrio per interlocuzioni sulle nomine, chiedendo al giudice disciplinare una motivazione che tenesse conto del ruolo apicale rivestito dall’incolpato[47]: indicazione preziosa, perché scolpisce un principio di proporzionalità ascendente secondo cui quanto più elevata è la funzione, tanto più stringente è la misura, e quindi l’equilibrio, che essa esige.
Interessante applicazione giurisprudenziale del concetto di violazione del canone dell’“equilibrio” (oltre che dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo) è intervenuta a fronte della condotta del magistrato che aveva concentrato un numero rilevante di remunerativi incarichi di consulenza d’ufficio a vantaggio di un numero ridotto di professionisti, lasciando quelli più modesti ad altri, anche in violazione delle indicazioni impartite verbalmente dal dirigente dell’ufficio[48].
Altra vicenda vagliata dalla Cassazione[49] ha riguardato un presidente di sezione del Tribunale di Ragusa colpito dalla sanzione dell’ammonimento, il cui ricorso è stato rigettato rilevando l’adeguatezza e la logicità della motivazione adottata dal giudice disciplinare nella sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata una violazione dei doveri di correttezza e di equilibrio a carico del ricorrente nei riferimenti polemici verso altri magistrati dell’ufficio di appartenenza, inseriti in un provvedimento giurisdizionale al di fuori di ogni esigenza funzionale della parte motiva dello stesso, violazione peraltro punita con la predetta sanzione minima in virtù del carattere non propriamente offensivo delle espressioni adoperate e dei motivi di contrasto interno sussistenti con altri colleghi.
Frequenti sono comunque i casi di sanzione confermate dalla Cassazione relative a critiche poco equilibrate verso colleghi o politici[50].
Il quadro giurisprudenziale qui sunteggiato si completa con la clausola della condotta di scarsa rilevanza, maneggiata dalla giurisprudenza di legittimità come strumento di proporzione[51]: un sistema che pretende equilibrio dai magistrati deve essere, esso stesso, equilibrato e non indulgente con ciò che mina la credibilità della giurisdizione, né feroce con ciò che non la scalfisce.
7. Equilibrio, libertà di espressione e vita pubblica del magistrato in sede disciplinare
Uno dei terreni più delicati sul tema in esame è quello in cui il dovere di equilibrio incontra le libertà costituzionali del magistrato-cittadino. E tale frizione è spesso vagliata in sede disciplinare
Come si è già anticipato nel precedente par. 5, il magistrato non perde, con la toga, la libertà di manifestazione del pensiero e l’art. 6 del Codice etico dei magistrati ordinari lo ribadisce affermando che “Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione”. Tuttavia, il magistrato esercita tale libertà di pensiero gravato da un dovere di riserbo e di misura che i comuni cittadini non conoscono, ma che per i pubblici dipendenti in generale è più rilevante (e imposto dal Codice di comportamento d.p.r. n. 62/2013 come novellato dal d.P.R. n.81/2023)[52], e soprattutto per il magistrato, perché ogni sua parola pubblica impegna, agli occhi della collettività, non solo la persona, ma la credibilità della funzione. L’equilibrio nella parola, scritta o verbale, ha dunque un ruolo centrale.
Numerose sono state le pronunce del Csm e della Cassazione sul punto[53].
Con la basilare sentenza n. 100/1981, la Consulta, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sull’illecito atipico allora vigente, affermò che l’equilibrato bilanciamento degli interessi «non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta soltanto l’esercizio anomalo e cioè l’abuso». Oggi dopo la tipizzazione degli illeciti disciplinari del 2006, assume centrale rilevanza la distinzione fra riserbo giudiziario (endoprocessuale) e riserbo extragiudiziario (esternazioni personali): per le esternazioni extrafunzionali gravemente inopportune non è previsto alcun illecito specifico. La stessa Procura generale della Cassazione e la Sezione disciplinare del Csm hanno parlato di «vuoti normativi non colmabili in via interpretativa»[54]. È il primo dei due rischi speculari annunciati: l’equilibrio come dovere, per difetto di tipizzazione, è oggi in questa materia troppo poco azionabile, sicché condotte anche eclatanti sfuggono alla sanzione. Non è, si badi, un difetto dell’idea di equilibrio, ma della sua mancata traduzione in fattispecie determinate.
Il problema è ancor più sentito per le magistrature speciali, che non hanno, ad oggi, una tipizzazione degli illeciti (allo stato in itinere per la sola Corte dei conti, in attuazione della l. n. 1/2026).
La Costituzione stessa fissa inoltre un punto di equilibrio abbastanza severo in un importante settore ove la libertà di espressione si palesa ancor più nettamente: l’art. 98, c. 3, consente alla legge di limitare il diritto d’iscrizione ai partiti politici per i magistrati, e il legislatore del 2006 ne ha fatto un illecito disciplinare[55], la cui legittimità costituzionale è stata confermata anche nella sua estensione al magistrato fuori ruolo o in aspettativa per cariche elettive: l’apparenza di indipendenza – ha osservato in sostanza la Corte – accompagna lo status, non la singola funzione esercitata[56].
La giurisprudenza di Strasburgo presidia il versante opposto del crinale: la libertà di espressione del giudice può essere limitata in nome dell’autorità e imparzialità del potere giudiziario, ma le sanzioni sproporzionate contro magistrati che denunciano disfunzioni della giustizia o difendono lo Stato di diritto violano l’art. 10 della Convenzione[57].
Il quadro che ne risulta è, ancora una volta, un equilibrio tra due esigenze: al magistrato è chiesta misura nella parola, all’ordinamento è chiesta misura nel sanzionare la parola. L’era dei social media ha reso questo crinale quotidiano: il mezzo che sollecita l’immediatezza è strutturalmente in tensione con una funzione che vive di ponderazione e moderazione, e la casistica disciplinare e consiliare degli ultimi anni – dai post ai commenti su procedimenti altrui o su politici – è in larga parte una casistica sull’“equilibrio digitale” del magistrato[58].
8. C) La verifica dell’equilibrio ex ante: concorso, tirocinio e accertamento psicoattitudinale
Se l’equilibrio è un requisito di base per l’esercizio delle funzioni magistratuali, dev’essere verificabile anche prima che le funzioni siano conferite.
Storicamente, l’ordinamento ha affidato questa verifica a due momenti: il concorso, che seleziona la preparazione tecnica[59], e soprattutto il tirocinio, nel corso del quale la scheda valutativa del magistrato ordinario in tirocinio già dovrebbe verificare (attraverso seri magistrati affidatari) espressamente i prerequisiti, equilibrio incluso, e il cui esito confluisce nel giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni[60]. Tale tirocinio manca nelle magistrature speciali, in quanto, probabilmente, prevedendosi un ingresso attraverso concorso di secondo grado, l’equilibrio viene dato come “scontato” e acquisito per la elevata valutazione tecnico-concorsuale espletata, preceduta da una pregressa importante e durevole esperienza di lavoro (come magistrato ordinario, come docente ordinario di ruolo, come avvocato, come dirigente o funzionario pubblico, etc.).
Su questo assetto, per il concorso previsto per i neo magistrati ordinari, è intervenuto, con scelta discussa, il d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, attuativo della delega del 2022: per i concorsi banditi a decorrere dal 2026, i candidati ammessi all’orale sostengono test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura e un colloquio psico-attitudinale nell’ambito della prova orale, diretti a verificare l’assenza di «condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria» come individuate dallo stesso Consiglio[61]. È, per la prima volta, un accertamento professionale e formalizzato della dimensione psicologica dell’idoneità, ovvero di ciò che, nella sostanza, l’ordinamento ha sempre chiamato “equilibrio”, collocato sulla soglia d’ingresso; la relativa disciplina attuativa è stata rimessa dal Consiglio superiore a un’apposita regolamentazione, con le garanzie di riservatezza del caso[62].
La novità ha diviso gli interpreti. Da un lato, si è osservato che professioni comparabili per delicatezza (Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare) conoscono da tempo verifiche analoghe e che altri ordinamenti europei le prevedono per l’accesso alla magistratura[63]; dall’altro, la magistratura associata ha obiettato che la verifica dell’equilibrio esiste già – diffusa lungo il tirocinio e reiterata a ogni valutazione quadriennale – e che la concentrazione in un test puntuale rischia di essere, insieme, meno affidabile e più esposta a suggestioni[64]. È un dibattito che non va banalizzato, perché tocca un punto teoricamente serio: se l’equilibrio sia uno stato accertabile in un istante o, come appare preferibile, una condotta osservabile nel tempo.
La risposta più convincente è probabilmente che siano necessarie entrambe le cose: una predisposizione di base, che può essere sondata con opportuni test frutto di metodiche ampiamente collaudate per le Forze di Polizia, e una verifica nel corso dello sviluppo professionale, che solo l’esercizio rivela. Dunque, verifica d’ingresso e verifica di carriera non si escludano, ma si integrano: purché la prima (tesa a scremare casi di palese ed evidente assenza di equilibrio, rectius di idoneità alle funzioni magistratuali) non pretenda di predire ciò che solo la seconda può constatare anche come “disequilibrio sopravvenuto” e successivo al reclutamento (a seguito di eventi traumatici, esistenziali, patologici, stress, etc.).
Per le magistrature speciali, ci risulta che per la sola Corte dei conti la già citata l. n. 1/2026 abbia conferito delega al Governo (art. 3, c.2, lett. g) per “regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l’altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l’accesso alla magistratura ordinaria”. La novella è ancora in fase di elaborazione.
9. D) L’equilibrio nelle nomine direttive: il piano dirigenziale
L’equilibrio del vertice di un ufficio giudiziario è basilare a fini organizzativi interni, nei rapporti istituzionali e con il ceto forense, oltre ad essere esempio e modello per i più giovani magistrati.
Il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria dei magistrati ordinari approvato il 3 dicembre 2024, atto amministrativo di autovincolo della futura discrezionalità consiliare, valuta in modo integrato attitudini e merito, articolando una fitta trama di indicatori generali e specifici; la sua revisione è stata imposta dalla riforma del 2024 (d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44)[65]. Quest’ultima, con l’art. 5, c. 7, ha inserito nel d.lgs. 160/2006 gli artt. da 46-bis a 46-terdecies, codificando i parametri della selezione dirigenziale in termini che escludono sul piano testuale l’equilibrio. L’art. 46-octies definisce il merito come verifica dell’attività svolta nell’intera carriera alla stregua dei parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno ex art. 11, c. 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità, e definisce le attitudini come competenze organizzative anche in chiave prognostica, capacità direttive e conoscenze ordinamentali. Nessuna menzione dell’equilibrio. Eppure, l’equilibrio assume ruolo essenziale per scelte apicali, come si è detto.
Potrebbe allora ritenersi che nel conferimento degli incarichi direttivi l’equilibrio operi come requisito impeditivo negativo – un filtro a monte, che scatta solo quando la sua mancanza sia “evidente” e documentata – e non come criterio positivo di comparazione fra aspiranti. Il candidato evidentemente squilibrato è teoricamente escludibile; il candidato più equilibrato non è, per ciò solo, preferibile. Il che però risulterebbe alquanto paradossale, perché l’“equilibrio relazionale” è proprio ciò che distingue un buon capo ufficio da un buon giurista: l’unico varco normativo per farlo pesare potrebbe essere la definizione di attitudine direttiva dell’art. 12, c. 12, d.lgs. n. 160/2006, dove si parla, fra l’altro, della capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali.
Quello delle nomine apicali, soprattutto nella magistratura ordinaria composta di ben 9.600 magistrati che si “contendono” 490 incarichi direttivi e circa 830 semidirettivi (nelle magistrature speciali si valutano, ad oggi, solo la anzianità nella precedente qualifica di Consigliere con punteggio fisso legato agli anni di servizio, e, con punteggio discrezionale, le capacità organizzative, quelle professionali, le funzioni analoghe svolte, la varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti, la laboriosità ed il CV[66]), è il terreno su cui il dibattito è più aspro, in quanto le note vicende che hanno investito il funzionamento del Csm hanno mostrato quanto la valutazione delle attitudini possa prestarsi a prassi distorsive e correntizie, enfatizzando un indicatore per un ufficio e ridimensionandolo per un altro secondo le convenienze. Di qui la proposta – non accolta – di attribuire un valore predeterminato a ciascun indicatore, così da sostituire una «discrezionalità di sistema» alla «sistematica discrezionalità» delle singole nomine.
Un requisito indeterminato e fluido come l’equilibrio è, in questo contesto, particolarmente esposto: nulla garantisce, in assenza di criteri e indicatori predeterminati, che «equilibrato» non finisca per designare, di fatto, il candidato prudente in senso carrieristico, non sgradito, allineato, con evidente vulnus per la meritocrazia e, soprattutto, per l’indipendenza interna del magistrato (art. 101, c. 2, Cost.)[67]. Stante il silenzio legislativo sul punto, e stante la natura attizia/provvedimentale del Testo unico sugli incarichi direttivi, il Csm non potrebbe legittimamente creare per via secondaria un parametro comparativo “equilibrio” che la legge non prevede: potrebbe solo declinarlo dentro merito e attitudini (ed egualmente potrebbero fare i restanti organi di autogoverno delle magistrature speciali). Il medesimo approdo vale per le magistrature speciali, ove gli organi di autogoverno potrebbero solo far refluire la nozione di equilibrio nei parametri del merito e delle attitudini per le promozioni a Presidente di sezione.
Sul piano giurisprudenziale, sul limite del sindacato sul conferimento di incarichi direttivi, resta cardinale il pronunciamento delle Sezioni unite della Cassazione[68] secondo cui eccede i limiti esterni della giurisdizione il Consiglio di Stato che, in sede di legittimità, sostituisca una propria valutazione di merito a quella contenuta nella delibera del Csm.
Interessante rimane anche un datato precedente del Tar Lazio, Sez. I, 4 maggio 2007, n. 3926, secondo cui le doti di equilibrio e imparzialità si affiancano quali elementi indispensabili alla competenza professionale e all’impegno (nella specie, fu respinto il ricorso contro la delibera Csm che confermava la non idoneità del ricorrente alle funzioni direttive superiori per pregressa affiliazione massonica).
10. La deontologia oltre i precetti legislativi: codice etico e standard internazionali
Il diritto positivo di rango legislativo non esaurisce la materia. Difatti, il Codice etico dell’Associazione nazionale magistrati ordinari (ma analoghi codici connotato la magistratura contabile ed amministrativa) – uno dei più rilevanti codici deontologici delle professioni pubbliche[69] – declina da tempo, ma su un piano interno meramente endoassociativo non operante per i magistrati non iscritti e non avente ricadute disciplinari ordinistiche (ma meramente associative), i doveri di indipendenza, misura e riserbo come regole di condotta la cui rilevanza è anzitutto associativa e culturale, e solo mediatamente disciplinare[70].
E la dimensione internazionale conferma che l’equilibrio è patrimonio universale della deontologia giudiziaria: i Principi di Bangalore sulla condotta giudiziaria, redatti nel 2002, elencano tra i valori fondamentali l’indipendenza, l’imparzialità, l’integrità, la correttezza, la propriety (il decoro), l’uguaglianza di trattamento, la competenza e la diligenza, componendo un ritratto del giudice che è, in ogni suo tratto, un ritratto dell’equilibrio[71]. Il Consiglio consultivo dei giudici europei, dal canto suo, ha dedicato all’etica giudiziaria un parere che raccomanda al giudice riserbo, prudenza e senso della misura nella vita pubblica come in quella privata, e la Magna Carta dei giudici ha scolpito il legame tra deontologia e fiducia dei cittadini[72].
La convergenza è significativa: ordinamenti diversissimi, quando devono dire che cosa renda credibile un giudice, dicono – con lessici differenti – la stessa cosa in merito all’equilibrio del magistrato ed alle sue manifestazioni.
11. L’equilibrio del pubblico ministero: la “parte imparziale”
Fin qui si è parlato del magistrato senza distinguere tra chi giudica e chi indaga e sostiene la pubblica accusa, stante l’unitario regime in ordine all’ “equilibrio” del magistrato in sede di reclutamento, di valutazione professionale e di condotte disciplinarmente rilevanti: ed è, questo, un punto fermo da ribadire in epoche politiche e referendarie volte invece ad una scissione delle funzioni giudicanti da quelle requirenti e dei relativi regimi.
Lo statuto dell’“equilibrio dei magistrati” è infatti unitario: l’art. 1 del d.lgs. n. 109/2006 si rivolge al «magistrato» senza aggettivi. I prerequisiti delle valutazioni di professionalità sono identici per giudicanti e requirenti, e non è un caso che parte della casistica amministrativa e contenziosa sopra esaminata riguardasse proprio sostituti procuratori della Repubblica[73].
Ma l’identità di statuto sulla nozione di “equilibrio” convive con una diversità di posizione che rende a nostro avviso il tema, per il pubblico ministero, ancor più centrale.
Difatti, se il giudice è terzo per definizione costituzionale, il pubblico ministero è parte del processo, e tuttavia l’ordinamento rifiuta di ridurlo a mera parte in quanto (sia quello penale che quello contabile) veglia sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo la formula dell’ordinamento giudiziario, e nelle indagini è tenuto ad accertare anche i fatti e le circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini[74], obbligo purtroppo talvolta dimenticato per motivazioni statistiche o di mal comprensione del proprio ruolo. L’obbligatorietà dell’azione penale, che la Corte costituzionale ha ricostruito come punto di convergenza dei principi di legalità e di eguaglianza, lo sottrae per Costituzione alla logica dell’opportunità e ne fonda, insieme, l’indipendenza[75]. Ne è nata la formula, invalsa in dottrina, del p.m. quale «parte imparziale»: un ossimoro che si scioglie in un modo soltanto, ovvero con la centralità dell’equilibrio soprattutto per il pubblico ministero.
Si può infatti, a nostro avviso, ben sostenere che per il requirente l’equilibrio sia più necessario che per il giudicante, non meno.
Il giudice è circondato da contrappesi strutturali: il contraddittorio si svolge davanti a lui, la collegialità lo tempera, l’impugnazione lo corregge. Il pubblico ministero opera invece, per lunghi tratti, in fasi a contraddittorio ridotto o in solitudine investigativa, e i suoi atti – l’iscrizione della notizia di reato, le richieste cautelari, la comunicazione sull’attività dell’ufficio – incidono sulla reputazione e sulla libertà delle persone prima e indipendentemente da ogni giudizio: dove la terzietà non è garantita dalla struttura processuale, la misura deve essere garantita dalla persona, e quindi dal suo equilibrio.
Non sorprende, allora, che le declinazioni normative più puntuali dell’equilibrio requirente riguardino la suddetta comunicazione pubblica: i rapporti con gli organi di informazione sono riservati al procuratore della Repubblica e, dopo l’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, possono svolgersi soltanto mediante comunicati ufficiali o, per specifiche ragioni di interesse pubblico, conferenze stampa, senza mai presentare la persona sottoposta a indagini come colpevole; e il sistema disciplinare punisce tanto i rapporti con la stampa tenuti fuori dalle modalità consentite quanto il sollecitare la pubblicità di notizie d’ufficio o il coltivare canali informativi privilegiati[76]. È l’equilibrio comunicativo elevato a statuto: la misura nella parola come contropartita dell’invasivo potere dell’indagine.
Come è noto, su questo crinale si è giocata, da ultimo, una partita costituzionale.
La legge di revisione recante norme sull’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione di una Corte disciplinare, sulla separazione delle carriere giudicante e requirente, su due Consigli superiori distinti e su un’Alta Corte per il disciplinare, è stata approvata dal Parlamento nell’autunno del 2025 e respinta dal corpo elettorale nel referendum confermativo del marzo 2026[77].
È significativo che il dibattito referendario sia stato, in larghissima parte, un dibattito sull’equilibrio del pubblico ministero: i fautori della riforma vi vedevano la garanzia di un giudice più visibilmente terzo rispetto a un’accusa ordinata in carriera autonoma; i contrari obiettavano che è proprio la comune appartenenza all’ordine giudiziario – l’unica cultura della giurisdizione, l’unico statuto disciplinare, gli unici prerequisiti – a tenere il requirente ancorato all’equilibrio del giudice, e che la separazione avrebbe esposto l’azione penale alla tentazione del protagonismo di parte[78].
Sullo sfondo del dibattito il timore di una separazione prodromica ad una gerarchizzazione delle Procure e ad una possibile nomina “all’americana” dei vertici delle Procure, attingendo a soggetti esterni (avvocati) o facendo ricorso a nomina governativa fiduciaria tra i magistrati in servizio. Tale timore non era affatto un retropensiero onirico, in quanto esattamente questo disegno è stato già realizzato, sotto scarsa attenzione mediatica, per la Corte dei conti, la cui Procura è stata, dalla l. 7 gennaio 2026, n.1 (art. 3, c. 2[79]), gerarchizzata attribuendo fortissimi poteri accentratori, direttivi e sostitutivi, al procuratore generale di nomina governativa, profili gravissimi e in contrasto con plurimi canoni costituzionali (in primis l’indipendenza, che è propria soprattutto del p.m.), stigmatizzati solo da parte della dottrina più indipendente ed “equilibrata”[80].
L’esito referendario ha mantenuto l’equilibrio del pubblico ministero penale (ma non di quello contabile toccato dalla l. n. 1/2026 cit.) non mediante la separazione, ma mediante l’appartenenza all’unitaria categoria della magistratura. Tuttavia, giova ribadirlo, l’appartenenza ad una unitaria categoria offre la cornice che presidia l’equilibrio, ma non lo produce. Sullo stesso deve vigilare lo stesso unitario micro-ordinamento di appartenenza, ovvero l’autogoverno della magistratura, attraverso il Csm e i restanti omologhi organi (Consigli di Presidenza) per le magistrature speciali, in sede di reclutamento, di valutazione professionale e disciplinare.
12. Conclusioni: l’equilibrio come virtù istituzionale. Ambito applicativo per i magistrati contabili
Al termine della ricognizione, il disegno complessivo ci sembra alquanto chiaro: l’equilibrio del magistrato è presidiato quattro volte nell’attuale sistema: come prerequisito di idoneità verificato all’ingresso, oggi anche con strumenti psico-attitudinali; come requisito di professionalità, la cui assenza rende negativa la valutazione e può condurre, se reiterata, alla dispensa dal servizio; come criterio (implicito e sovente trascurato) per il conferimento di incarichi direttivi; come dovere disciplinare, tipizzato nella coppia «equilibrio e misura».
Quattro presidi che rispondono a una medesima ragione costituzionale: senza equilibrio non c’è imparzialità effettiva, senza imparzialità non c’è giurisdizione, ma soltanto potere, sovente arrogante e supponente in quanto privo di equilibrio.
Resta da dire che cosa l’equilibrio sia, nella sua essenza profonda.
Non è neutralità assiologica: al magistrato non è chiesto di non avere convinzioni, ma di non giudicare con le proprie convinzioni – di tenere le proprie appartenenze fuori dalla camera di consiglio, come esige la definizione consiliare dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria.
Non è tiepidezza: la fermezza argomentativa è espressamente inclusa nel profilo del magistrato equilibrato, purché accompagnata dalla disponibilità a mutare convincimento nel contraddittorio – ciò che la migliore riflessione contemporanea chiama “etica del dubbio”, l’abito mentale di chi tratta la propria conclusione come la migliore ipotesi disponibile e non come una verità posseduta[81].
Non è distacco anaffettivo: è quel distacco partecipe che Satta e Calamandrei, da sponde diverse, riconoscevano come il mistero e la dignità del giudicare – la capacità di stare dentro il conflitto senza esserne catturati[82].
In conclusione, l’equilibrio è, propriamente, una virtù istituzionale: appartiene alla persona, ma è dovuto all’istituzione, perché è la condizione sulla cui base la decisione di un uomo può valere come decisione della Repubblica, rectius del Popolo italiano[83].
Il diritto può verificarlo, presidiarlo, sanzionarne il difetto ma, si ribadisce, non può produrlo. Può però – ed è ciò che l’ordinamento italiano ha progressivamente fatto – dichiarare che senza di esso la funzione giudiziaria viene meno: un magistrato che ne sia privo in sede di reclutamento, o che perda successivamente l’equilibrio non è più un giudice idoneo, ma solo un uomo (o una donna) che ha vinto un concorso dimostrando buone conoscenze tecniche che non saprà mai padroneggiare con saggezza, e ciò, ove non verificato e drenato dallo stesso ordine di appartenenza, porterà ad un devastante ritorno d’immagine per la giustizia davanti agli occhi del ceto forense, delle parti in causa e dei colleghi stessi.
Ed una delle manifestazioni più subdole ed inesplorate (in quanto spesso occultate e comunque difficilmente vagliabili in un sistema disciplinare ispirato alla tipizzazione) di mancanza di equilibrio (oltre che di “onestà”) è data dalla discrasia tra il rigore ostentato nelle funzioni eserciate e il lassismo etico-comportamentale nelle proprie condotte extralavorative (familiari, affettive, relazionali, economiche) ispirate alla violazione di molte regole di civile convivenza o alla menzogna sistematica (negazione della verità cui deve tendere il magistrato equilibrato)[84]. Questo approccio camaleontico alla vita, connotato da profonda scissione tra vita pubblica e condotte private, potrebbe rappresentare una plastica manifestazione di mancanza di equilibrio, di inidoneità alle funzioni (esercitate con mera recita esistenziale) e, comunque, di profondi disagi interiori, ostativi all’esercizio ponderato di funzioni magistratuali. Tuttavia, è difficilmente perseguibile in un sistema disciplinare retto dalla tipizzazione degli illeciti[85].
Tale discrasia tra ambito pubblico e privato si presta però ad una diversa lettura: premesso che l’assunto socratico-aristotelico che le virtù si tengano insieme è smentito dalla ricerca scientifica e la stabilità del comportamento morale attraverso contesti diversi è modesta (l’inferenza «mente alla moglie → mentirà nella motivazione» è un’inferenza debolissima, e presentarla come ovvia esprime un giudizio affrettato), è ben sostenibile che il rigore intenso in un campo (ovvero nell’esercizio delle funzioni magistratuali) possa autorizzare psicologicamente il lassismo in un altro, funzionando da valvola di sfogo. In questa lettura la discrasia non sarebbe sintomo di “non equilibrio”, ma mero meccanismo che rende sostenibile il rigore. Un magistrato integralmente rigoroso in ogni sfera è forse più raro – e non necessariamente più affidabile – di uno che scarica altrove, esponendosi però a diversi rischi[86].
Riteniamo, in conclusione, che l’equilibrio sia, fra tutti i requisiti del magistrato, insieme il più indeterminato ma anche il più rivelatore. Indispensabile, perché coglie qualcosa di reale e prezioso in chi esercita un potere che incide sulla libertà, sui diritti e sui beni altrui: la ponderatezza, il dominio delle proprie reazioni, la sobrietà, la capacità di non trasformare la giurisdizione in arbitrio o in protagonismo. Insidioso, perché la sua indeterminatezza lo espone a un duplice rischio speculare: da un lato l’impotenza nel campo disciplinare, ove la tipizzazione rigida lascia impuniti abusi anche eclatanti espressivi di “non equilibrio” border line; dall’altro il conformismo, nelle valutazioni professionali e nel conferimento di incarichi direttivi, ove l’ampia discrezionalità può far scivolare la nozione di «equilibrato» verso la nozione di «allineato», in costante tensione con l’indipendenza interna e con la libertà di manifestazione del pensiero.
Sicuramente una “buona medicina” per la cura dell’equilibrio (dote certamente genetica, ma frutto anche dei positivi modelli vissuti sul piano familiare ed esistenziale) sono, a nostro avviso, l’attività sportiva (medicina dell’anima ancor prima che cura del fisico) e soprattutto lo studio, che impone a qualsiasi serio giurista (magistrato, avvocato, accademico) una ponderazione, una riflessione, una attitudine alla moderazione o alla espressione argomentata delle proprie idee. La stupida impulsività, la rozza aggressività, la verbosità (scritta e orale) senza controllo è tipica soprattutto dei meno competenti, dei superficiali, dei meno abituati a pensare.
Le considerazioni sopra svolte presentano qualche difficoltà nell’essere trasposte nelle magistrature speciali, e tra queste la Corte dei conti, in quanto al momento (e salva attuazione della l. n. 1/2026 ad opera di decreti delegati in fase di gestazione) il requisito dell’“equilibrio” non è testualmente valorizzato negli attuali referenti normativi di settore, in quanto: a) non sono previsti precetti normativi sull’espletamento di test psico-attitudinali in sede di reclutamento dei magistrati amministrativi e contabili (per questi ultimi è però previsto dall’art. 3, c. 2, lett. g) della l. n. 1/2026 un decreto delegato che estenderà il regime prescritto per i magistrati ordinari, in punto di idoneità alle funzioni, ai magistrati contabili[87]; b) non sono previste valutazioni professionali analoghe a quelle dei magistrati ordinari che implicano verifiche periodiche anche sull’equilibrio; c) non sono previste valutazioni per il conferimento di incarichi direttivi analoghe a quelle dei magistrati ordinari che implicano considerazioni sull’equilibrio (si valutano, ad oggi, come detto, solo la anzianità nella precedente qualifica di Consigliere con punteggio fisso legato agli anni di servizio, e, con punteggio discrezionale, le capacità organizzative, quelle professionali, le funzioni analoghe svolte, la varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti, la laboriosità ed il CV[88]; d) il regime disciplinare è ad oggi assai generico (a forma libera causalmente orientato) sul piano sostanziale[89], in attesa della novella ispirata, per i magistrati contabili (e in futuro necessariamente per quelli amministrativi), a principi di tipizzazione in ossequio all’art. 3, c. 2, lett. h), l. n. 1 cit.[90]; tale lacuna non ha portato a casistiche in cui, sulla base di valutazioni sull’equilibrio (pur valutabile dai Consigli di Presidenza in sede disciplinare[91], siano stati sanzionati magistrato speciali, se non in un recente caso coinvolgente un autorevole magistrato amministrativo[92].
[1] Il latino aequilibrium compone aequus e libra: è la condizione della bilancia i cui piatti stanno alla stessa altezza. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck, 1932, voci aequus e libra.
[2] Sull’iconografia della bilancia nelle mani della Giustizia e sul suo significato per la cultura giuridica, M. Sbriccoli, La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all’età moderna, in AA.VV., Ordo iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, Giuffrè, 2003.
[3] Ma anche sul piano medico, secondo il Dsm-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 5ᵅ ed.), testo di riferimento mondiale creato dall’American Psychiatric Association per classificare e diagnosticare i disturbi psichici, non esiste alcuna categoria definibile “squilibrio”; esistono disturbi definiti per criteri, con soglia di compromissione funzionale. La mancanza di “equilibrio” non è accertabile con strumenti clinici e più lo si rende clinicamente accertabile, meno è “equilibrio” e più diventa psicopatologia.
[4] P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1935.
[5] Art. 1, c. 1, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Per un commento mirato a tale articolo v. G. Campanelli, Art.1 Doveri del magistrato, in F. Gigliotti (a cura di), Codice disciplinare dei magistrati, Milano, Giuffrè, 2024, 428 ss.
[6] Consiglio superiore della magistratura, circ. 8 ottobre 2007, n. 20691, parte I, capo III, e successive modificazioni; la formulazione è ribadita nella nuova circolare sulle valutazioni di professionalità adottata nel 2024, a valle della riforma dell’ordinamento giudiziario.
[7] Aristotele, Etica Nicomachea, Libro V, 1132a, ove si ricorda che taluni chiamano i giudici mesídioi, «uomini del mezzo», perché ottenere il giusto è ottenere il medio.
[8] Per la distinzione tra equilibrio statico ed equilibrio dinamico dei sistemi aperti (steady state, Fließgleichgewicht), L. von Bertalanffy, General System Theory. Foundations, Development, Applications, New York, Braziller, 1968.
[9] In ogni ramo del diritto l’equilibrio non è un ornamento retorico, ma struttura operante: sinallagma e sue correzioni nel contratto, proporzione nella pena, ponderazione di interessi nel provvedimento amministrativo, riequilibrio di reciproche esigenze nel rapporto di lavoro, parità delle armi nel processo, bilanciamento di valori nella giustizia costituzionale. Il diritto, dunque, non trova gli equilibri, ma li crea, li custodisce, li ripara. La categoria va maneggiata con cautela e con disciplina in quanto un equilibrio meramente invocato o affermato senza riscontri, senza onere di argomentazione, senza controllabilità, non è più una tecnica di giustizia ma un alibi dell’arbitrio.
[10] Cost., artt. 101, c. 2, e 104, c.1.
[11] Cost., art. 111, c. 2, introdotto dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2. In dottrina, sul modello costituzionale di giudice, G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997; A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino, Einaudi, 1982.
[12] Corte Edu, 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio, che recepisce il celebre adagio per cui la giustizia non deve soltanto essere fatta, ma deve anche apparire tale.
[13] Corte Edu, 1 ottobre 1982, Piersack c. Belgio e 26 ottobre 1984, De Cubber c. Belgio, sulla distinzione tra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva.
[14] C.p.c., artt. 51 e 52; c.p.p., artt. 34-37.
[15] D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 11, come sostituito dalla l. 30 luglio 2007, n. 111: valutazioni quadriennali, sino alla settima, condotte secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno.
[16] Csm., circ. n. 20691/2007 cit., parte I, capi II e III: in assenza di elementi negativi il giudizio sui prerequisiti è espresso con la formula «nulla da rilevare».
[17] Così la normativa del Csm, come sintetizzata da P. Serrao d’Aquino, Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda, in <ww.giustiziainsieme.it>, 23 settembre 2020, cui si rinvia per un’analitica ricostruzione di prerequisiti, parametri e indicatori.
[18] Così la scheda valutativa per i magistrati ordinari in tirocinio allegata alla regolamentazione consiliare del tirocinio.
[19] Csm, circ. n. 20691/ 2007, cit., par. 2.7.
[20] D.lgs. n. 160/2006, art. 11, c. 4, lett. f) e relativa disciplina consiliare di attuazione.
[21] D.lgs. n. 160/2006, art. 11, cc. 9, 11 e 12.
[22] D.lgs. n. 160/2006, art. 11, c. 13. In dottrina, sulle criticità applicative del sistema, A. Iacoboni, Le valutazioni di professionalità, in Foro it., 2016, V, 204; F. Dal Canto, Indipendenza, imparzialità e valutazione: un equilibrio costituzionale, in <www.giustiziainsieme.it>, 25 luglio 2025.
[23] Le pronunce del giudice amministrativo su deliberati dei Consigli di Presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della magistratura militare sono più rare, non per un maggior “equilibrio” dei relativi magistrati, ma per la maggior ristrettezza numerica degli organici delle magistrature speciali.
[24] Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309.
[25] Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 4471.
[26] Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1339. Anche secondo Cons. Stato, Sez.VI, 2 maggio 2023, n. 4456, secondo cui la valutazione di professionalità del magistrato può essere inficiata da un episodio extra-professionale che attesti l’assenza di equilibrio del magistrato stesso, Chiarisce il giudice amministrativo che ai fini del superamento delle valutazioni di professionalità, il Csm valuta, tra l’altro, il requisito dell’equilibrio del magistrato. A tal fine, gli episodi di mancanza di equilibrio si distinguono in due categorie, a seconda che concernano fatti direttamente incidenti sull’esercizio delle funzioni o fatti c.d. extrafunzionali. I primi assumono una rilevanza autonoma e plateale; i secondi assumono invece rilievo solo in presenza di talune peculiarità, quali la significativa gravità, la risonanza mediatica e l’attitudine a compromettere la credibilità professionale del magistrato. Sussistendo tali presupposti, il Csm non è onerato a motivare il provvedimento negativo con riguardo ai concreti riflessi che il fatto extrafunzionale abbia avuto sulle funzioni giurisdizionali esercitate dal magistrato nel periodo in valutazione, essendo rilevante, di per sé, l’attitudine dell’episodio a pregiudicare il rapporto fiduciario con i cittadini e la credibilità della professionalità del magistrato. In terminis, Tar Lazio, Roma, Sez. I, 4 ottobre 2022, n. 12567;11 gennaio 2018, n. 303; 7 luglio2015, n. 9040; 23 febbraio 2012, n. 1893 e Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309, secondo cui, in tema di valutazione professionale, l’equilibrio, insieme a imparzialità e indipendenza, è precondizione fondamentale per l’esercizio della funzione giurisdizionale. Sulla rilevanza anche delle condotte extralavorative, soprattutto per un magistrato, a fini disciplinari poi valutabili anche ai fini del giudizio di professionalità, v. dottrina nt. 29.
[27] Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2017, n. 4149, che ricostruisce la corrispondenza tra i doveri di cui all’art. 1 d.lgs. n. 109/2006 e i parametri della valutazione di professionalità. In terminis la giurisprudenza citata nella precedente nota.
[28] Cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. I, 29 marzo 2010, n. 4924.
[29] D.lgs. n. 109/2006, il c. 2 dell’art. 1, relativo ai comportamenti extrafunzionali lesivi della credibilità e del prestigio, è stato abrogato dalla l. 24 ottobre 2006, n. 269; la materia è confluita nella tipizzazione degli illeciti fuori dall’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3. Sul regime disciplinare dei magistrati v. M. Fantacchiotti, M. Fresa, V. Tenore, S. Vitello (con il coordinamento di V. Tenore), La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, Giuffrè, 2010; V. Tenore (a cura di), Il Magistrato e le sue quattro responsabilità, Milano, Giuffrè, 2015; M. Fresa, La giustizia disciplinare, Napoli, Esi, 2021; F. Gigliotti (a cura di), Codice disciplinare, cit.
[30] D.lgs. n. 109/2006, art. 2, c. 1, lett. a), c) e d), L’equilibrio, per questo primo profilo, non è un illecito autonomo: rileva, come gli altri doveri dell’art. 1, in quanto presupposto delle fattispecie tipizzate. Emblematica la struttura dell’illecito di cui all’art. 2, c. 1, lett. a): Cass. civ., S.U., 12 marzo 2015, n. 4953, individua gli elementi costitutivi nell’esercizio delle funzioni, in un comportamento che violi uno dei doveri dell’art. 1, in un ingiusto danno o indebito vantaggio a una parte e nel nesso causale, precisando che si risponde anche a titolo di colpa. Sul rigore dei presupposti di altre fattispecie, cfr., in tema di ritardi, Cass. civ., S.U., n. 13795/2012 (necessaria sussistenza congiunta di consistenza, reiterazione e gravità).
[31] D.lgs. n. 109/2006, art. 2, c. 1, lett. v) e bb. Il difetto di equilibrio è stato contestato, tra l’altro, nel noto procedimento a carico del pres. Corrado Carnevale, chiamato a rispondere anche della violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio in relazione a dichiarazioni alla stampa. Per la giurisprudenza della Sezione disciplinare del Csm in tema di riserbo ed esternazioni, v. Sez. disc. n. 114/2017 e n. 138/2019.
Cass. civ., S.U., 14 maggio 2020, n. 8906, in continuità con la giurisprudenza costituzionale, ha affermato che il cittadino-magistrato può manifestare le proprie idee, anche politiche, «a condizione però che ciò avvenga con l’equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica».
[32] Cost., art. 21. Sulla libertà di manifestazione del pensiero come «pietra angolare» dell’ordine democratico, Corte cost. n. 84/1969; sulla tutela del prestigio dell’ordine giudiziario tra i beni costituzionalmente protetti, Corte cost. n. 145/1976. La pronuncia-cardine è la sentenza n. 100/1981. La Corte, dichiarando infondata la questione sull’illecito atipico allora vigente, affermò che imparzialità e indipendenza vanno tutelate anche come «regola deontologica» da osservarsi in ogni comportamento, per evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro sussistenza; e precisò che l’equilibrato bilanciamento degli interessi «non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta soltanto l’esercizio anomalo e cioè l’abuso».
[33] D.lgs. n. 109/2006, artt. 5-12 (sanzioni, dall’ammonimento alla rimozione) e 13 (trasferimento d’ufficio quale sanzione accessoria); per l’esclusione dei fatti di scarsa rilevanza, art. 3-bis, introdotto dalla l. n. 269/2006. Sul tema, la dottrina in nt. 29 e, in particolare, M. Fresa, La giustizia disciplinare, cit., 509 ss.
[34] Csm, Sez. disc., 21 febbraio 2023, n. 33, che ha ravvisato la violazione dei doveri di correttezza e di equilibrio in un comportamento gravemente scorretto ex art. 2, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006.
[35] In base al richiamo espresso contenuto nell’art. 32 l. n. 186/1982 ai magistrati amministrativi (lo stesso vale per quelli contabili, almeno ad oggi in attesa di attuazione della l. n.1/2026) si estende, salvo diversa previsione fissata dalla stessa legge ordinamentale, la regolamentazione del procedimento disciplinare previsto per i magistrati ordinari ovvero il r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, il cui art. 18 presenta una formulazione ampia e generica di cosa sia illecito disciplinare per un magistrato (la norma punisce il“magistrato che tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario”). Ai magistrati amministrativi e contabili non si applica invece il novellato regime, ispirato alla rigida tipizzazione degli illeciti sostanziali, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e succ. mod., che, secondo il relativo art. 30, opera per i soli magistrati ordinari e non per quelli amministrativi e contabili. La giurisprudenza ha ritenuto che il richiamo operato dall’art. 32 l. n. 186/1982 alle “norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento”, siano ancora oggi quelle del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, che, sebbene non più operanti per i magistrati ordinari, sono invece ultrattive per i magistrati amministrativi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2024, n. 4232; 2 febbraio 2016, n. 398). Sul tema V. Tenore, Il sistema disciplinare nelle magistrature speciali, Roma, Anicia, 2022; Id., La responsabilità disciplinare dei magistrati contabili e amministrativi, in F. Giugliotti (a cura di), op. cit., 255 ss.
[36] L’art. 3, c. 2, lett. h), l. n.1/2026 impone al Governo di “h) regolamentare l’esercizio dell’azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;”.
[37] Premesso che al magistrato è chiesto di agire sempre con “correttezza” (oltre che con imparzialità, diligenza, laboriosità, riserbo e “equilibrio”), cioè a tenere uno standard di comportamento connesso al suo status di appartenente all’ordine giudiziario, la cui collocazione istituzionale presuppone l’osservanza di regole deontologiche non del tutto identiche agli altri dipendenti pubblici, l’interesse tutelato dall’ampia formulazione dell’art.18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (applicabile ad oggi ai magistrati speciali), è quello della “giustizia” in senso lato ed in particolare l’immagine del magistrato e del prestigio che il medesimo deve godere nell’ambiente ove lavora, (cfr. Cons. Stato, 27 marzo 2024, n. 4232; Cass. civ. 31 marzo 2015, n. 6468; 13 dicembre 2010, n. 25091), valori che vengo lesi anche da condotte poco equilibrate lavorative o extralavorative. Il concreto riscontro tanto della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma quanto della compromissione della figura dell’incolpato magistrato in sede disciplinare deve essere compiuto prendendo in considerazione, principalmente le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato. L’offesa al prestigio dell’ordine giudiziario, anche attraverso condotte non equilibrate, enuclea un concetto elastico, aperto alle concretizzazioni ad opera degli organi di disciplina che rinvia a condotte accreditate nella comunità professionale dei magistrati e alle corrispondenti aspettative sociali da cui tali standard di atteggiamento sono circondati in un dato momento storico. Da tale rinvio a canoni sociali e professionali essi ricevono la loro tipicità. Infatti, l’atipicità della quale si discorre con riferimento alla nozione di offesa al prestigio dell’ordine giudiziario si riferisce solo alla raffigurazione della condotta (che arreca pregiudizio a tale interesse) e non al disvalore che giustifica la natura di illecito.
[38] Il riferimento è alla nota vicenda (ad oggi confluita in tre pronunce: Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 aprile 2022, n. 4232; Cons. Stato, sez.VII, 27 marzo 2024, n. 2905; Cass. civ., S.U., 9 marzo 2020, n. 6090, quest’ultima, respinta, relativa a profili risarcitori nei confronti di alcuni componenti del Consiglio di Presidenza che adottarono la sanzione espulsiva) della destituzione di un Consigliere di Stato, autorevole preparatore in corsi per la magistratura, per condotte violative, come espresso nella contestazione degli addebiti, “del riserbo, dell’onore, della reputazione e della dignità delle persone e, segnatamente, delle donne, e, comunque, risultano lesive della funzione, del prestigio e dell’immagine della magistratura” poste in essere da “da un magistrato che, in ragione del suo ruolo, dovrebbe mostrare una particolare sensibilità giuridica e il rispetto dei valori fondamentali della persona”. Trattasi di contestazioni tutte ruotanti intorno alla implicita nozione di equilibrio. Il comportamento non equilibrato contestato all’incolpato è, secondo il giudicante Consiglio di Stato,«non soltanto, di avere “elaborato, condiviso o comunque preteso” la applicazione di clausole contrattuali e comunque di avere preteso l’attuazione di comportamenti privi di alcun plausibile rapporto rispetto all’obbiettivo della formazione giuridica che era in oggetto, in vista anche della preparazione ai pubblici concorsi; piuttosto è conseguente all’avere in realtà costruito un meccanismo negoziale orientato tutto all’ottenimento di una adesione personale assoluta ed acritica da parte del sottoscrittore, con metodi settari ammantati di scientificità, al quale le previsioni venivano presentate come mezzi necessari agli obiettivi di apprendimento promessi».
[39] D.lgs. n. 109/2006, art. 24, che ammette il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni unite civili avverso le decisioni della Sezione disciplinare.
[40] M. Fantacchiotti, M. Fresa, V. Tenore, S. Vitello, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, cit.; S. Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, Giuffrè, 2013.
[41] Sulla valenza meramente endoassociativa dei precetti del Codice deontologico per le varie magistrature, si rinvia alla successiva nota 69.
[42] D.lgs. n. 109/2006, art. 3, lett. bb) e l), abrogati dalla l. n. 269/2006; sul piano deontologico resta l’art. 6, c. 3, del Codice etico dell’Associazione nazionale magistrati: «Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione».
[43] V. Manes, in F. Gigliotti (a cura di), Commentario al codice disciplinare dei magistrati, Milano, Giuffrè, 2023; D. Cavallini, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo la riforma del 2006, Padova, Cedam, 2011.
[44] Cass., S.U., 23 ottobre 2017, n. 24969.
[45] Le critiche espresse in contesti privati, soprattutto tra colleghi, o in whatsapp o mail private, non assumono valenza disciplinare e sono coperte dal segreto epistolare ex art.15 Cost. Sulla distinzione tra espressioni sconvenienti manifestate su social aperti o in conversazioni private, si rinvia a V. Tenore, La libertà di pensiero tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti: i limiti normativi e giurisprudenziali per giornalisti, dipendenti pubblici e privati nei social media, in Lavoro Diritti Europa, 2019, 2, con ampi riferimenti giurisprudenziali.
[46] Csm, Sez. disc., 9 ottobre 2020; Cass. civ., S.U., 4 agosto 2021, n. 22301, che ha reso definitiva la rimozione; nel maggio 2024 le Sezioni unite hanno confermato le sanzioni inflitte agli altri componenti togati coinvolti, ribadendo la piena utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni legittimamente disposte in sede penale.
[47] Cass., S.U., n. 34380/2022.
[48] Csm, Sez. disc., 4 dicembre 2009, n. 18/2010, confermata da Cass. civ., S.U. 12 luglio 2010, n. 16280, la quale – nella vicenda che ha riguardato un sostituto della Procura della Repubblica di Castrovillari – ha ritenuto che detta condotta si pone in contrasto con gli obblighi di trasparenza nella trattazione degli affari, nonché con il dovere di assicurare una equa ripartizione degli incarichi, pregiudicando anche solo l’apparenza di una corretta ed imparziale amministrazione della giustizia.
[49] Cass., S.U., 27 luglio 2007, n. 16625.
[50] Un caso tra i tanti: Cass., S.U. , 9 febbraio 2013 n. 20588, ha confermato la sanzione inflitta dal Csm ad un sostituto della Procura della Repubblica di Lanciano, sanzionato con la censura perché, in violazione dei doveri generali di correttezza e di equilibrio, aveva tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti del giudice monocratico in quanto, nel corso della udienza ove si stava tenendo il procedimento penale a carico di un soggetto arrestato in flagranza di reato, arresto non convalidato dal giudice monocratico, con rigetto della richiesta di emissione di misura cautelare personale, aveva criticato i provvedimenti adottati dal giudice in presenza di più persone in attesa dello svolgimento dei procedimenti fissati per tale udienza, di avvocati e personale di cancelleria, affermando tra l’altro “non c’è un solo rigo sui presupposti della convalida, neanche un rigo”; continuando a tenere un atteggiamento di contestazione verso il magistrato in udienza nonostante l’invito del giudice a rimandare alla fine dell’udienza ogni discussione, sino a gettare sul banco del giudice stesso l’originale del provvedimento che stava criticando, continuando a pronunciare a voce alta frasi di forte critica sostenendo che in tal modo (ovvero con le scelte processuali adottate) si erano rimessi in libertà “pirati della strada”.
Con pronuncia n. 20/2018, la Sezione disciplinare del Csm, dopo l’intervento cassatorio del giudice di legittimità (Cass. civ., S.U., 31 luglio 2017, n. 18987, in <www.dirittoegiustizia.it>, 1 agosto 2017, con nota di S. Mendicino) di un primo provvedimento assolutorio per scarsa rilevanza del fatto, ha ritenuto che costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che, in violazione di norme di legge (violazione dell’art. 4, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006: violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo) e deontologiche, posti un messaggio offensivo, a mezzo del proprio profilo personale del social network Facebook, nei confronti del sindaco della città di Roma Ignazio Marino ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti.
[51] D.lgs. n. 109/2006, art. 3-bis, su cui v. la dottrina in nt. 29.
[52] Cost., art. 21; per il dovere di riserbo, art. 1, c. 1, d.lgs. n. 109/2006. Sul tema, in relazione alle esternazioni (anche di magistrati) tramite social media in rapporto alla libertà di pensiero, valore non illimitato, ma delimitato da un trentennale indirizzo della Cassazione (nato per i giornalisti), V. Tenore, La libertà di pensiero tra riconoscimento, cit.; Id., Il giornalista e le sue quattro responsabilità, Milano, Giuffrè, 2018; C. Bologna, Magistrati e social media: nuovi mezzi per vecchi problemi, in Osserv.Cost., n.5, 2024. Sui precetti del Codice di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti privatizzati, ma canone di riferimento anche per il personale non privatizzato, v. la successiva nt. 69.
[53] Cass., S.U., 17 novembre 2005, n. 23235, che cassò con rinvio Csm, Sez. disc., n. 115/2004 per avere, in una fattispecie di illecito attinente alla manifestazione del pensiero (dichiarazioni di forte critica verso Silvio Berlusconi), omesso di considerare adeguatamente la condotta oggetto di addebito a carico di Libero Mancuso, sotto il profilo della violazione dei doveri di equilibrio, misura ed imparzialità posti dagli artt. 6, 7 e 8 del Codice etico (in sede di rinvio Csm, Sez. disc., n. 115/2004, dichiarò estinto il procedimento disciplinare per cessazione dell’appartenenza all’Ordine giudiziario).
La Corte ha poi ritenuto (Cass., S.U., 24 novembre 2009, n. 24666) che “in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le dichiarazioni volte a rappresentare la Corte costituzionale come condizionata e contigua – quantomeno in alcuni suoi esponenti – a un diverso potere dello Stato integrano l’illecito previsto dall’art. 4, primo comma, lett. d) d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto assumono valenza offensiva e fuoriescono dai limiti del legittimo diritto di critica”. Cfr. analogo caso che si è ripetuto in periodo più recente, ove però il pubblico ministero di Palermo, Antonino Ingroia, che aveva svolto dichiarazioni potenzialmente denigratorie nei confronti della Corte costituzionale in relazione alla decisione che aveva accolto il noto ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente della Repubblica, è decaduto dall’ordine giudiziario e conseguentemente Csm, Sez. disc., ord. 18 dicembre 2013, n. 1/2014, ha dichiarato (erroneamente a nostro avviso, essendo ben sanzionabile anche un magistrato cessato dal servizio) il non luogo a procedere per cessata appartenenza all’ordine giudiziario.
[54] Sulla distinzione tra riserbo giudiziario (endoprocessuale, collegato all’esercizio della funzione) e riserbo extragiudiziario (esternazioni personali di contenuto generale), e sul «vuoto di tutela» determinato, dopo la tipizzazione del 2006, dall’assenza di un illecito specifico per le esternazioni extrafunzionali gravemente inopportune, v. C. Bologna, Magistrati e social media: nuovi mezzi per vecchi problemi, in Osserv.Cost., n.5, 2024; F. Dal Canto, La libertà d’espressione dei magistrati e il dovere di apparire imparziali, in <www.gruppodipisa>, 2/2024; id., I magistrati nell’era dei social tra libertà di espressione ed esigenze d’imparzialità, in <www.giustiziainsieme.it>, 1 luglio 2024; M. Fresa, La parola dei magistrati tra libertà di espressione, obblighi di segreto e dovere di riserbo, in <www.giustiziainsieme.it>, 31 marzo 2019. Sul punto sono intervenute le Linee-guida del Procuratore generale presso la Corte di cassazione del 10 marzo 2022 e, in sede politica, plurime iniziative legislative di riscrittura dell’art. 3 d.lgs. n. 109/2006.
[55] Cost., art. 98, c. 3; d.lgs. n. 109/2006, art. 3, c. 1, lett. h).
[56] Corte cost. n. 224/2009; n. 170/2018, che ha esteso l’operatività del divieto anche al magistrato collocato fuori ruolo o in aspettativa per l’assunzione di cariche elettive.
[57] Corte Edu, 26 febbraio 2009, Kudeshkina c. Russia; 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria [GC].
[58] Sul tema v. nt. 45.
[59] D.lgs. n. 160/2006, art. 1.
[60] D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura, che disciplina il tirocinio dei magistrati ordinari e il conclusivo giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
[61] D.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, attuativo della l. delega 17 giugno 2022, n. 71, che ha inserito nell’art. 1 d.lgs. n. 160/2006 la lett. m-bis) del c. 4 e il c. 5-bis, con applicazione ai concorsi banditi a decorrere dal 2026. Il d.lgs. 44/2024 ha introdotto per i candidati ammessi all’orale un colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, con test individuati dal Csm secondo standard psicometrici internazionali. Si noti: non “accertare l’equilibrio”, ma “escludere l’inidoneità”. Va rimarcata l’ambiguità della delibera Csm del 22 ottobre 2025, che disegna un test privo di valutazione psicopatologica; nonché l’assenza di obbligo di motivazione in capo alla commissione che dichiara l’inidoneità.
[62] La delibera quadro è stata assunta dal plenum del Csm il 5 novembre 2025; per un primo commento, R. Romboli, La circolare del Csm sui test psicoattitudinali, in <ww.giustiziainsieme.it>, 27 novembre 2025.
[63] Prevedono test Austria, Grecia, Portogallo, Lussemburgo, Ungheria e Paesi Bassi, mentre, al contrario, la maggior parte dei grandi ordinamenti (come Francia, Germania, Spagna e i Paesi scandinavi) non adotta test psicologici standardizzati come sbarramento selettivo iniziale.
[64] In questo senso le prese di posizione dell’Associazione nazionale magistrati all’indomani dell’approvazione del decreto (marzo 2024), secondo cui la verifica dell’equilibrio sarebbe già assicurata dal tirocinio e dal sistema delle valutazioni di professionalità.
[65] Il t.u. sulla dirigenza giudiziaria (nella cornice del d.lgs. n. 160/2006) disciplina il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, valutando in modo integrato attitudini e merito e articolando indicatori generali e specifici. Sul dibattito relativo al metodo delle nomine e al rischio per l’indipendenza interna, v. la discussione consiliare tra la proposta di attribuire un valore predeterminato a ciascun indicatore (introducendo una «discrezionalità di sistema» in luogo di una «sistematica discrezionalità») e la soluzione infine adottata, ben condensata da: Magistratura democratica, La riforma del Testo Unico dirigenza giudiziaria: il CSM ha rinunciato ad un radicale cambio di metodo,in <www.magistraturademocratica.it>,2025, 2.
[66] Per la Corte dei conti criteri per il conferimento di incarichi direttivi è nella delibera 5 novembre 2019 n. 231/CP e succ.mod. del Consiglio di Presidenza (in particolare artt. 32-40).
[67] Poiché indipendenza e imparzialità del magistrato includono anche la loro apparenza, l’insistenza sull’immagine e sull’equilibrio può risolversi in una pressione al conformismo. Una linea di riflessione dottrinale (tra cui V. Zagrebelsky, La libertà di espressione e l’imparzialità, in www.giustiziainsieme.it) ha letto nella richiesta ai giudici di «apparire imparziali» il rischio di un’omologazione al pensiero dominante, in tensione con l’indipendenza interna (art. 101, c. 2, Cost.). Il rilievo è tanto più serio dopo le vicende che hanno investito il funzionamento del Csm in materia di nomine.
[68] Cass. civ., S.U., 5 ottobre 2015, n. 19787, in <www.unicost.eu>, con nota di M. Casola, Nota su 19787/2015: CSM, magistrati e Giudice amministrativo: l’equilibrio dei poteri, dei diritti e delle giurisdizioni in uno storico arresto delle Sezioni unite della Cassazione. Il contenzioso a base della sentenza riguardava il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore aggiunto presso la Cassazione.
[69] Sul Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (d.p.r. n. 62/2013 novellato dal d.p.r. n. 81/2023) cfr. V. Tenore, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, Milano, Giuffrè, 2021, 157 ss.; V. Tenore, C. Villani, Studio sulle cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffrè, 2026, 547 ss.; R. Patumi, Il codice di comportamento dopo il d.p.r. n. 81 del 2023, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2023.
[70] Sul codice deontologico adottato dall’Associazione nazionale magistrati (il 7 maggio 1994 e aggiornato il 13 novembre 2010) e dalle altre Magistrature sulla base dell’art. 58-bis d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 54 d.lgs. n. 165/2001), e sulla sua valenza meramente endoassociativa nell’attuale regime tipizzato, v. M. Fresa, Giustizia disciplinare, cit., 41 ss.; R. Sabato, Il codice etico della associazione nazionale magistrati, in A. Iacoboni, G. Grasso, M. Converso (a cura di), Codice dell’ordinamento giudiziario, Piacenza, La Tribuna, 2020, 995 ss.; M. Fantacchiotti, M. Fresa, V. Tenore, S. Vitello (con il coordinamento di V. Tenore), La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali,cit., 340; Aa.Vv. in L. Aschettino, D. Bifulco, H. Epineuse, R. Sabato (a cura di), Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni, Napoli, Jovene, 2006, con ricca bibliografia. Sui restanti codici deontologici adottati dalle altre Magistrature v. i testi e le osservazioni pubblicate in Foro It., 1996, III, 38. Sul tema dei codici etici dei magistrati v. anche A. Pizzorusso, Il “codice etico” dei magistrati italiani, in L. Aschettino, D. Bifulco, H. Epineuse, R. Sabato (a cura di), Deontologia giudiziaria., cit.,57; G. Barbagallo, I codici etici delle Magistrature, in Foro it., 1996, III, 36; S. Cassese, I codici di condotta, in Doc. Giustizia, 1994, 7-8, 1372; A. Cerri, La bozza di “codice etico” del magistrato, in Crit. del Diritto, 1994, 2, 43; M. Cicala, Leggi e ordinamento giudiziario: interrogativi sul codice etico, in Corriere Giur., 1994, 525; W. De Nunzio, Libertà di manifestazione de pensiero e deontologia professionale del magistrato, in Doc. Giustizia, 1998, 12, 1977; L. De Ruggiero, G. Ichino, Il codice etico dei magistrati. Una prima riflessione in tema di deontologia, in Questione Giust., 1994, 1, 17;
[71] Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), richiamati dalla risoluzione Ecosoc 2006/23 delle Nazioni Unite.
[72] Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje), Parere n. 3 (2002), sull’etica e la responsabilità dei giudici; Id., Magna Carta dei giudici, 17 novembre 2010.
[73] V. supra, nt. 44, 46 e 49.
[74] R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 73 (ordinamento giudiziario); c.p.p., art. 358; v. anche Cost., art. 107, c. 4.
[75] Corte cost. n. 88/1991. In dottrina, per il quadro dello statuto costituzionale del pubblico ministero, N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, Zanichelli, 2019, 225, 249.; E. Bruti Liberati, Il ruolo del Pubblico Ministero tra Costituzione e riforme, in <www.costituzionalismo.it>, 4 aprile 2022; G. Amara, Brevi riflessioni sul ruolo del Pubblico Ministero nell’esercizio della funzione giurisdizionale, in <ww.giustiziainsieme.it>, 17 marzo 2021; P. Gaeta, L’organizzazione degli uffici di procura: note sull’evoluzione dell’indipendenza “interna” del pubblico ministero, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), L’indipendenza della magistratura oggi, Milano, Giuffrè, 2020; M. Manetti, Funzioni e statuto del pubblico ministero, in Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale. Annuario AIC 2004, Padova, Cedam, 2008; E. Fortuna, voce Pubblico ministero (diritto processuale penale), in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, Roma, 1991. Sul ruolo del p.m. contabile V. Tenore (a cura di), Commentario al Codice del processo contabile, Napoli, Esi, 2024, sub art. 12, curato da G. Milano; C. Chiarenza, P. Evangelista, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2022, 660 ss.; Q. Lorelli, Il ruolo del pubblico ministero contabile nella tutela dell’erario, in Riv.C.conti, Quaderni, 2022, 2, 115 ss.; A. Canale, Il pubblico ministero presso la Corte dei conti, in D. Bolognino, H. Bonura, A. Canale (a cura di), La responsabilità per danno erariale, Bari, Cacucci, 2022, 151 ss; A. Gustapane, Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana, Bologna, Bononia University Press, 2012, 20.
[76] D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 5, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, attuativo della direttiva (Ue) 2016/343 sulla presunzione di innocenza; per il presidio disciplinare, art. 2, c. 1, lett. z) e aa), d.lgs. n. 109/2006.
[77] Legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata in G.U., 30 ottobre 2025, n. 253, e non confermata nel referendum, ex art. 138 Cost., del 22-23 marzo 2026, nel quale i voti contrari sono risultati pari al 53,75 per cento dei voti validamente espressi. Sul tema S. Bartole, La separazione delle carriere, “Lettera AIC”, in Rivista AIC, 2024, 10; V. Baldini, Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali, in <www.dirittifondamentali.it>, 17 marzo 2025; A. Lollo, Sulla proposta di riforma costituzionale della magistratura, in <www.lceonline.eu>, 2025, 1, 85-99); G. L. Gatta, Separazione delle carriere, la riforma costituzionale in pillole, in<www.sistemapenale.it>, 21 gennaio 2025; D. Gallo, Memoria per la Commissione Affari costituzionali. Audizioni informali ddl n. 1353, in <www.questionegiustizia.it>, 20 febbraio 2025.
[78] Per le ragioni dei due schieramenti v., nel dibattito pubblico che ha preceduto la consultazione, gli interventi dei vertici degli uffici giudiziari in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026; in prospettiva storica, E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 2018.
[79] Recita l’art. 3, c. 2, l. n. 1/2026 che il Governo, con decreti delegati, dovrà ispirarsi, nel normare il ruolo del p.m. contabile a questi criteri: “d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all’ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;
e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l’esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:
1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;
2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell’istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;
3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all’ufficio della procura generale”.
[80] Per una serrata critica a tale novella riguardante la Procura contabile v. E. Lupo, Una conferma degli inganni della riforma: la concezione del p.m. nella nuova disciplina della Corte dei conti, in <www.questionegiustizia.it>, 13 marzo 2026. È il contributo più mirato fondato su analisi analitica dei tre poteri di coordinamento, tesi dell’incompatibilità con l’art. 108, c. 2, Cost., rilievo sulla nomina governativa del p.g.; v. anche M. Catalano, Il futuro assetto delle Procure regionali della Corte dei conti, in <www.dirittogiustiziaecostituzione.it>, 6 giugno 2026; S. Foà, La riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa, in <www.federalismi.it>, 11 febbraio 2026., documento n. 53146. Per una critica complessiva all’impianto della l. n. 1/2026, ivi compresa la gerarchizzazione della Procura contabile, V. Tenore, Prime problematiche e riflessioni critiche sulla legge Foti 7 gennaio 2026 n. 1, in <www.lexitalia.it>, 21 gennaio2026; Id, Ulteriori riflessioni d’insieme sulla legge Foti 7 gennaio 2026 n. 1: un pericoloso ius superveniens retroattivo nelle prime decisioni della Corte dei conti, in <www.dirittoeconti.it>, 28 febbraio 2026; L. D’Angelo, L. De Marinis, L’imperdonabile inerzia: il primato del risultato quale imperdonabile fondamento ma anche limite alla nuova (ir)responsabilità erariale, in <www.foroitaliano.it>, 13 febbraio 2026; M. Pani, C. Sanna, Alcune riflessioni sulla riforma della Corte dei conti di cui alla legge n. 1 del 2026 in tema di azione di Responsabilità, in<www.lexitalia.it>, 10 febbraio2026; L D’Angelo, L. De Marinis, La nuova responsabilità amministrativa alla luce della legge 7 gennaio 2026 n. 1 (c.d. Legge Foti): commento a prima lettura (parte prima), in <www.dirittoeconti.it>, 20 gennaio 2026; A. Napoli, Paura della firma e limiti al danno erariale, in Dir. pubbl., 2026, 389 ss.; M. Atelli, Il nuovo volto del giudizio di responsabilità, in Giur. it., 2026, 1121 ss.; E. Tomassini, Quantificazione del danno e tetti legali, in Riv. dir. fin., 2026, 611 ss.; P. Cucumile, La riforma della responsabilità erariale nella legge 1/2026 tra tutela dell’Erario, protezione della pubblica amministrazione e applicazione del dolo eventuale. Prime riflessioni,in<www.lexitalia.it>, 25 gennaio 2026.
[81] G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Roma-Bari, Laterza, 2008; L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 1989.
[82] S. Satta, Il mistero del processo (1949), in Id., Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, Cedam, 1968; P. Calamandrei, Elogio dei giudici, cit.
[83] P. Calamandrei, Processo e democrazia, Padova, Cedam, 1954.
[84] La menzogna abituale non sembra conciliabile con funzioni magistratuali, ma non per moralismo, bensì perché è un vizio isomorfo alla funzione: il magistrato non fa un mestiere in cui la verità è un valore accessorio: è l’oggetto stesso della prestazione. Sulla menzogna nella vita e nel diritto V. Tenore, De mendacio: riflessioni sulla menzogna nei rapporti umani e sul piano giuridico, in Riv.C.conti, 2026, 2, 289.
[85] Un magistrato rigorosissimo in udienza che nella vita privata evade, mente, non paga i debiti, tradisce, viola sistematicamente il codice della strada, non commette illecito disciplinare, salvo che quella condotta ricada in una delle puntuali caselle tipizzate dall’art. 3 d.lgs. n.109/2006 o integri reato (art. 4). Nel 2006 il Parlamento ha scelto la certezza contro la moralizzazione, accettando come prezzo una zona franca. La dottrina lo registra: la tipizzazione impedisce di intervenire nei casi in cui i comportamenti non rispettino i doveri di imparzialità e correttezza, e la Sezione disciplinare, pur accogliendo interpretazioni estensive, non può superare la rigidità del sistema.
[86] La condotta privata violativa di regole espone il magistrato a pressione da parte di chi la conosce, crea un debito relazionale se ha creato obbligazioni verso soggetti che possono comparire davanti a lui in udienza, e palesa una contraddizione ove riguardi la stessa norma che il magistrato applica con rigore (il giudice tributario evasore, non il giudice tributario adultero).
[87] L. n. 1/2026, art. 3, c. 2, lett. g), impone al Governo di “g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l’altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l’accesso alla magistratura ordinaria;”.
[88] Per la Corte dei conti criteri per il conferimento di incarichi direttivi è nella delibera 5 novembre 2019 n. 231e succ. mod. del Consiglio di Presidenza (in particolare artt. 32-40).
[89] V. supra nt. 35.
[90] L. n. 1/2026, art. 3, c. 2, lett. h), impone al Governo di “h) regolamentare l’esercizio dell’azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;”.
[91] V. supra nt. 37.
[92] Il riferimento è alla nota vicenda della destituzione di un Consigliere di Stato analizzata in nt. 38.

