Il soccorso finanziario da parte di amministrazioni pubbliche: il caso dei consorzi

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con il parere 157/2020/PAR, fornisce una lettura sistematica dell’operatività del principio contenuto nell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), alla luce degli approdi della più recente giurisprudenza contabile

Come noto, l’art. 14, comma 5, TUSP ribadisce, a livello normativo, il divieto di soccorso finanziario, prevedendo che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

 La giurisprudenza contabile ha, da un lato, chiarito che tale divieto è il necessario corollario del superamento della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati che versano in situazione di crisi non reversibili; dall’altro lato, ha progressivamente perimetrato l’ambito di concreta operatività di tale principio.

Nella pronuncia in esame si ribadisce che il divieto in parola opera anche nei confronti dei consorzi e, a maggior ragione, nei confronti di quegli enti che versano già in uno stato di liquidazione, in quanto un eventuale apporto finanziario da parte delle amministrazioni pubbliche partecipanti finirebbe per tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale. Il divieto di soccorso finanziario, come, altresì, noto, già a livello normativo prevede delle eccezioni alla sua piena operatività. La Sezione abruzzese ricorda, al riguardo, che “un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria”

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