La Sezione giurisdizionale del Lazio condanna Dg e consigliere dell’ENPAM per aver superficialmente e colpevolmente valutato alcuni investimeni in titoli speculativi non consentiti dallo statuto dell’ente
Sentenza 644/2021
La valutazione dei titoli in questione da parte dei convenuti è stata effettuata a prescindere dalla verifica sui titoli che componevano il portafoglio sottostante, come evince dal fatto che dei titoli sottostanti non risulta si sia mai discusso in sede deliberante da parte dei competenti organi dell’ente”. Tale comportamento omissivo non ha consentito al cda dell’ente di assumere una decisione consapevole sull’investimento stesso. Infatti, la maggior parte dei consiglieri dell’ente erano privi di competenze specifiche e facevano totale affidamento sulle professionalità dei convenuti riguardo alle scelte proposte da questi ultimi.
Il collegio poi valuta il danno occorso all’ente tenendo conto anche di elementi esogeni quali la crisi finanziaria del 2007 e 2008 che ha aumentato il danno ma non è imputabile ai convenuti