Si pubblica la sentenza n. 23/2019/EL delle Sezioni riunite in speciale composizione.
La sentenza si segnala in quanto contiene importanti affermazioni sulla natura della giurisdizione di tale giudice.
La giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione, sulle pronunce di accertamento delle Sezioni regionali, ha lo stesso oggetto delle stesse, ossia, il bilancio inteso non come atto, o attività, ma come “ciclo” inestricabile e dinamico, di previsione e rendicontazione.
In quest’ottica, le pronunce regionali devono “attualizzare” i loro accertamenti al presente e, per tale ragione, gli effetti di tale pronunce sono sempre dinamicamente destinati a proiettarsi in avanti nel tempo, sul ciclo di bilancio in corso.
Inoltre, si afferma chiaramente che la giurisdizione in questione è:
- in unico grado (ragione per la quel le proncuce di accertamento sarebbe una sorta di pronunciato cautelare, inaudita altera parte, destinato a stabilizzarsi in caso di mancata impugnazione ) e quindi “piena” (non si tratta di un giudizio impugnatorio);
- di diritto obiettivo, essendo il ricorso lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione degli interessi finanziari adespoti, o delle altre situazioni giuridiche soggettive, per ottenere certezza in ordine allo stato contabile.
Di seguito si riporta lo stralcio della sentenza in punto di giurisdizione, oltre il link alla sua scheda sintetica (clicca qui) e all’intera sentenza (clicca qui).
Nel merito la sentenza si segnala per l’analisi dell’effetto della “destinazione” ex art. 119 comma 6 Cost. sulla struttura del risultato di amministrazione.
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«Occorre inoltre ricordare che l’accertamento di illegittimi-tà/irregolarità della Sezione non riguarda un atto, ma lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e poiché il bilancio è un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, si può affermare che nel processo innanzi a queste Sezioni riunite, così come nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il “bene pubblico” bilancio (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018) e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012).
Detto in altri termini, poiché le Sezioni riunite in speciale composizione decidono in un “unico grado” (art. 11, comma 6 c.g.c.) e con giurisdizione per materia (art. 103 comma 2 Cost.), sulle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, l’accertamento di illegittimità-irregolarità che esse svolgono sul bilancio degli enti territoriali – secondo il paradigma dell’art. 100, comma 2, Cost, prima parte, nell’ambito degli strumenti a presidio dell’effettività del diritto del bilancio previsti dall’art. 20 della L. n. 243/2012 (attuativo della L. cost. n. 1/2012) – viene introiettato e revisionato nelle forme del processo, attraverso gli interessi dei soggetti che fanno ricorso.
Pertanto, la giurisdizione di questo giudice è una giurisdizione essenzialmente di diritto oggettivo (cfr. Sezioni riunite, sentenze nn. 5/2013/EL e 14/2014/EL), che si attiva per effetto “di parti” il cui interesse è intercettato dall’accertamento compiuto dalle Sezioni regionali, anche se rimane, quanto ad oggetto, focalizzato sulla conformità a diritto della concreta gestione del bilancio. Tale giurisdizione può essere attivata, mediante “l’istanza di parte”, quando l’accertamento compiuto sul diritto (e sul fatto) di bilancio è in grado di ledere interessi concreti e soggettivizzati, giuridicamente rilevanti, secondo il paradigma della giurisdizione “esclusiva” (cfr. in questo senso expressis verbis. l’art. 243-quater comma 5 TUEL).
Tale giurisdizione per materia, è, quanto a causa petendi, estesa ad ogni situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 17/2019/EL), collegata alla corretta determinazione delle poste e dei saldi di bilancio sulla base dei fatti di gestione. Per quanto invece attiene al petitum, la giurisdizione verte su una richiesta di corretta determinazione dei saldi medesimi e dei conseguenti effetti di legge, come emerge dalla richiesta subordinata del ricorrente di riqualificare una parte dei “fondi vincolati” in “fondi accantonati”. Per la stessa ragione, i motivi addotti dal ricorrente, se per un verso attivano il sindacato giudiziale, non lo delimitano, atteso il dovere ed il potere del giudice di qualificare gli stessi fatti di gestione, secondo diritto, per il principio “iura novit curia”. » (enfasi aggiunta)