Le Sezioni riunite delimitano l’ambito della disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi (ed incostituzionali)

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione della Corte dei conti , con le sentenze 5, 6 e 7 /2023, depositate lo scorso 5 giugno, hanno statuito sui ricorsi avverso alle decisioni n. 30, 31 e 34 del 2022 della Sezione regionale di controllo per il Lazio. I ricorsi, proposti dallo Stato e dalla Regione, ma non dalle aziende sanitarie il cui bilancio veniva controllato, sono stati accolti limitatamente all’estensione del contraddittorio alla Regione, dichiarando invece inammissibile il ricorso dello Stato per difetto di interesse.

Il punctum dolens era la disapplicazione incidentale effettuata dei decreti commissariali, illegittimi per violazione simpatetica del d.lgs. n. 118/2011 e delle norme costituzionali in materia di bilancio. Sia lo Stato che la Regione contestavano il potere di disapplicazione della Sezione regionale di controllo. Le Sezioni riunite dopo avere segnalato ­ – coerentemente con costante giurisprudenza costituzionale –  che il bilancio delle aziende sanitarie è controllato in via amministrativa e giudiziaria da soggetti e con finalità diverse, hanno precisato che la disapplicazione conseguente all’illegittimità può riguardare solo le parti legittime del giudizio.

Segnatamente la sentenza n. 5/2023, depositata il 5 giugno ultimo scorso esclude la Regione dal precedente giudizio, evidenziando che il sindacato del suo bilancio si effettua con le modalità del giudizio di parifica. «Al riguardo costituisce ius receptum che la coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e di organi amministrativi di controllo e/o monitoraggio, anche tecnici, non comporta affatto che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili. Ciò, in quanto i controlli di legittimità/regolarità sui bilanci degli enti pubblici effettuati dalla magistratura contabile, che trovano il loro fondamento nella Carta costituzionale, sono indipendenti da quelli svolti in sede amministrativa e non vengono meno neanche se il documento finanziario viene approvato con legge (C. cost. sent. n. 184/2022). […] Ne consegue che l’intervenuto esame favorevole dei vari provvedimenti da parte di tavoli di monitoraggio e la loro conformità al piano di rientro, non determina, per ciò solo, una insindacabile presunzione assoluta di legittimità e di regolarità di detti provvedimenti né può esautorare in alcun modo il controllo della magistratura contabile. In caso contrario si creerebbe un insanabile contrasto con la Carta costituzionale, ed in particolare con l’articolo 81, sesto co., e con l’art. 5, co. 1, lett. a) della l. cost. n. 1/2012. Tali disposizioni, in combinato disposto con gli artt. 100 e 103 Cost. e, per mezzo del parametro interposto costituito dall’art. 20 della l. n. 243/2012, affidano al giudizio imparziale della Corte dei conti “il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 (regioni, comuni, province e città metropolitane) e 13 (amministrazioni pubbliche non territoriali), ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci di cui all’articolo 97 della Costituzione“»  

Tanto premesso: « Il saldo delle partite reciproche con le altre aziende sanitarie o con la Regione viene determinato nel bilancio consolidato di cui all’art. 32 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tale bilancio è costruito come somma delle poste di tutte le aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, anche universitarie, e degli altri enti indicati dall’art. 19, co. 2, lett. b), punto 1, e lett. c) del d.lgs. n. 118/2011, e determina l’eventuale disavanzo sanitario da computare nel perimetro sanitario, ed il relativo finanziamento regionale, ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. A), sub c) e lett. B), sub c) del d.lgs. n. 118/2011.

Inoltre è solo nell’ambito del giudizio di parificazione che è possibile valutare l’incidenza sul risultato di amministrazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, atteso che questo giudizio ha per oggetto la verifica dei saldi del rendiconto generale e che, ai sensi del comma 4 dell’art. 1, del d.l. n. 174/2012 , nel giudizio di parifica ” le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche […] dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale”»

«I DCA, pertanto, continuano ad avere piena efficacia e la loro asserita illegittimità opera soltanto nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di controllo.»  Ossia dichiarazione di illegittimità e la conseguente disapplicazione può riguardare solo le parti legittime del giudizio di controllo, fermo restando che i DCA possono essere disapplicati nei confronti della Regione in relazione al saldo oggetto del giudizio di parifica.

Di conseguenza «definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti: restano salvi tutti gli effetti della pronuncia nei confronti dell’Azienda sanitaria»

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