LE ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALI DEL PUBBLICO DIPENDENTE: DANNO ERARIALE O CONDOTTA ILLECITA?

La qualidicazione del dolo erariale tra tesi civilistica, penalistica o del “tertius genus”

Corte dei conti sez. Liguria 6/2023

Con la sentenza in commento, la Sezione giurisdizionale della Corte conti per la regione Liguria ha chiarito, in linea con le precedenti pronunce in materia, alcuni principi fondamentali in ordine ai rapporti sussistenti tra le attività istituzionali, esercitate da un pubblico dipendente, e le attività extra istituzionali, retribuite, da questi realizzate. In altri termini, mediante l’approdo interpretativo in questione, il Collegio ha dipanato i dubbi circa la compatibilità o meno del ruolo di Professore universitario a tempo pieno del convenuto e l’attività extramoenia dallo stesso posta in essere contestualmente all’esercizio della propria funzione accademica. Nel caso di specie, il convenuto, tra il 2013 e il 2020 – parallelamente alle proprie mansioni didattiche – aveva svolto attività di consulenza e ricerca scientifica in favore di diverse società pubbliche e consorzi di enti pubblici, a parere della Procura erariale, senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge, con il conseguente complessivo guadagno della somma contestata, mai riversata nelle casse dell’Università.

Tanto premesso, la vicenda prende le mosse dall’invito a dedurre con cui il Procuratore regionale ha contestato al convenuto una fattispecie di danno erariale derivante da condotta gravemente colposa. A seguito della notifica del successivo atto di citazione, l’Organo requirente, nel delineare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ha diversamente qualificato il coefficiente psicologico sotteso alla condotta del professore, rimproverandogli l’occultamento doloso delle attività extracurriculari.

Il dolo erariale rappresenta una tematica che ha sempre sollevato non pochi dubbi in ordine alla relativa qualificazione; dubbi generati soprattutto dal non semplice inquadramento della responsabilità erariale, posta a mezza via tra quella civile e quella penale. In particolare, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, come peraltro della prevalente dottrina, ravvisa nella responsabilità amministrativa una matrice civilistica, individuandone il presupposto nell’obbligo di risarcire “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto”. Quest’ultimo, inteso quale pregiudizio ad un interesse giuridicamente rilevante, in un caso, è cagionato ad un soggetto pubblico e trova la propria disciplina prevalentemente nella L. n. 20 del 1994; nell’altro, di contro, è arrecato ad un soggetto privato e ricade sotto l’egida prevalentemente dell’art. 2043 c.c. L’unica differenza tra le due discipline – ad avviso della citata impostazione – va ravvisata nella circostanza secondo cui, nell’ipotesi del soggetto pubblico, l’autore del danno si colloca in rapporto di servizio, anche in senso strutturale o funzionale, con una pubblica amministrazione; il danneggiato è invece un ente pubblico. Da siffatta impostazione dogmatica discende il rifiuto di una ricostruzione autonoma e separata in sede contabile dei criteri soggettivi di imputazione del fatto al relativo autore. Il dolo, così ragionando, coincide dunque con la nozione penalistica descritta dall’art. 43 c.p., configurandosi solo a fronte di danni previsti e voluti come conseguenza della propria azione od omissione. Tuttavia, il tema del dolo, nella giurisprudenza contabile, non è univoco, in quanto ha conosciuto varie interpretazioni. Fino ad oggi, infatti, è possibile individuare almeno tre diverse posizioni in ordine alla riconducibilità soggettiva del nocumento erariale alla condotta del soggetto agente. Un primo orientamento ( ex multis Sez. II centr. app., 29 maggio 2017, n. 340) sostiene la configurabilità del c.d. “dolo civilistico”, ossia quale volontario e consapevole inadempimento di uno specifico dovere di comportamento nascente dal rapporto di servizio con l’ente pubblico. Ne deriva che, per la sua configurabilità, non si ritiene necessaria la prova della diretta e cosciente intenzione del soggetto di agire ingiustamente in danno delle pubbliche finanze. Una seconda scuola di pensiero (ex multis Sez. I centr. app., sent., 13 marzo 2014, n. 401) qualifica il dolo in termini penalistici, ammettendone la genesi solo in presenza della volontarietà della condotta antidoverosa e dell’evento dannoso. Precipitato logico è che il suo accertamento presuppone la prova – a carico del Requirente contabile – della consapevolezza e della volontarietà dell’azione (od omissione) contra legem, tanto rispetto al parametro di legalità formale, quanto rispetto alle relative conseguenze dannose per le finanze pubbliche. Secondo una terza ricostruzione, infine, il coefficiente psicologico de quo dovrebbe intendersi quale c.d. “dolo erariale” (ex multis Sez. III centr. app., sent., 28 settembre 2004, n. 510) e deriverebbe dalla consapevole violazione di specifiche regole disciplinanti l’esercizio delle funzioni amministrative.

Ciò detto, a fronte dell’eterogeneità del quadro giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto sul punto, risolvendo il contrasto interpretativo di cui sopra. Nello specifico, a seguito della recente conversione del d.l. n. 76 del 2020, l’art. 21, c. 1 della l. n. 120 del 2020 ha aggiunto all’art. 1, c. 1 della l. n. 20 del 1994 (come integrato dalla l. n. 639 del 1996) la disposizione secondo cui “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Orbene, come riportato testualmente nella relazione illustrativa al d.d.l. n. 1883 (d.l. n. 76/2020 – Semplificazioni), “la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto”. Si può affermare, pertanto, che il dibattito conosciuto dalla giurisprudenza contabile (sopra succintamente riportato) è stato definitivamente superato con l’intervento del Legislatore appena richiamato.

Tanto esposto, il Collegio ha ritenuto di non accogliere l’azione erariale proposta. Tuttavia, prima della disamina nel merito del caso concreto, si reputa opportuno descrivere lo stato dell’arte in materia di consulenze, indispensabile al fine del corretto inquadramento della fattispecie sottoposta al vaglio della Corte.

Ebbene, la regola generale, in tema di attività incompatibili, è data dall’art. 60 D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (c.d. Statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale dispone che l’impiegato non possa esercitare il commercio, l’industria, attività professionale né assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. La norma ha trovato apposita specificazione, in ambito universitario, nell’art. 11 D.P.R.11.07.1980, n. 382 il quale, a sua volta, sancisce l’incompatibilità del regime a tempo pieno con «lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito … sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale … compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali», laddove, viceversa, il regime a tempo definito «è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti». In presenza di tale quadro normativo (e cioè dal 1982 al 2001), non sussistono dubbi sull’impossibilità, per i Professori a tempo pieno, di svolgere qualsiasi attività professionale – compresa quella consulenziale – con la sola esclusione di quelle espressamente indicate nell’art. 11 D.P.R. cit. Peraltro, non era previsto alcun obbligo autorizzatorio per potere svolgere gli incarichi consentiti. L’art. 57 D.Lgs. 30.01.2001, n. 165/2001 dispone che tutti gli incarichi retribuiti devono essere previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza con obbligo di verifica sull’insussistenza di conflitto di interessi, prevedendo una riserva di autonomia statutaria o regolamentare, in capo agli Atenei, al fine di disciplinare «i criteri e le procedure per il rilascio delle varie autorizzazioni». Tale disposizione ha generato una duplice lettura interpretativa. Un primo orientamento, distinguendo tra i diversi concetti di «criteri» e di «procedure» ha ritenuto che il Legislatore, in attuazione del principio di autonomia universitaria di cui all’art. 33 Cost., avesse operato una delegificazione che rimettesse ai regolamenti interni delle singole Università la definizione delle ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi per i Professori a tempo pieno, disciplinando contestualmente il relativo procedimento. Secondo altra impostazione, recepita dalla giurisprudenza contabile (C.d.C. Sez. II App. 28.05.2019, n. 175), invece, l’art. 53 D.lgs. cit. non ha operato una delegificazione, quanto piuttosto un’integrazione della fonte normativa primaria ai soli fini procedurali, qualificando quindi come un’endiadi la locuzione «i criteri e le procedure». Inoltre, in una prospettiva liberalizzatrice, è intervenuto l’art. 6 L. 30.12.2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini), il quale ha permesso ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, di potere «svolgere liberamente [quindi, senza alcun obbligo di comunicazione], anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale». Peraltro, la scarna formulazione della nuova normativa ha dato luogo ad immediati contrasti interpretativi tra una lettura dottrinale estensiva e una giurisprudenziale particolarmente restrittiva (C.d.C. Sez. giur. Emilia-Romagna 14.04.2015, n. 37; Id., 6.11.2017, n. 214; Sez. App. I 17.03.2017, n. 80) che escludeva il rapporto di coincidenza tra l’attività di consulenza e quella libero-professionale. In particolare, quest’ultima, secondo tale ricostruzione, integra quella attività di consulenza «volta a fornire risoluzione a problematiche concrete». Pertanto, le consulenze che non trattano questioni astratte e scientifiche, ma sono destinate a risolvere problemi concreti, assumerebbero carattere professionale e sarebbero ammissibili solo se occasionali e autorizzate. Diversamente opinando, «il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i professori a tempo pieno, mediante l’indicazione come mere consulenze incarichi che, invece, hanno natura libero professionale» (C.d.C. Sez. App. I. n. 80/2017). Ove così non fosse, «vi sarebbe un indubbio privilegio per i professori a tempo pieno a scapito di quelli a tempo definito, che potrebbero effettuare tali prestazioni cumulando i vantaggi tipici del dipendente pubblico a tempo pieno (con il relativo correlato stipendio) con quelli inerenti all’esercizio dell’attività professionale» (C.d.C. Sez. App. I 21.01.2022, n. 28).

Le perizie giudiziarie consentite, invece, sarebbero solo quelle conferite da soggetti pubblici quali giudici o procure e non da parti private. Tanto esposto, la situazione di incertezza interpretativa è divenuta tale da indurre l’ANAC, con la deliberazione 22.11.2017, n. 1208, a proporre espressamente «l’adozione di un atto di indirizza da parte del MIUR al fine di rendere omogenee e univoche le fattispecie astratte», restando comunque «ferma la competenza dei regolamenti di ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, sia sotto forma di eventuale contingentamento di attività autorizzabili per ateneo, sia sotto forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da non comprometterne il rendimento e nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall’art. 23-ter del d.l. 201/2011». In un primo momento, il MIUR è intervenuto con l’Atto di indirizzo 14.05.2018, n. 39 con il quale ha invitato le Università pubbliche a «introdurre sistemi di monitoraggio del rispetto delle previsioni di legge nello svolgimento delle attività, soprattutto sotto il profilo della necessaria occasionalità di tali attività e della necessaria prevenzione di possibili conflitti di interesse», suggerendo di «richiedere ai professori e ricercatori una comunicazione periodica delle attività di consulenza svolte, contenente una dichiarazione sulla occasionalità e sull’assenza di conflitti di interesse», ritenendo peraltro consentite «attività anche di pregio dal punto di vista del valore economico, ma che non determinano una presenza limitata del docente in ateneo (tipica del regime a tempo definito) e non sono di ostacolo all’attività a tempo pieno». Per quanto riguarda le c.d. “attività di valutazione e referaggio”, l’Atto di indirizzo ha specificato che esse possano consistere in «partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, partecipazione a … commissioni che svolgono un’attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare, dunque la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali … nonché l’attività di componente di nuclei di valutazione». Tuttavia, neppure la pubblicazione del succitato atto è riuscita nell’intento di sciogliere tutti i dubbi interpretativi, al punto che l’Unione Sindacale Professori e Ricercatori Universitari (USPUR) ha rivolto al MIUR, in data 27 maggio 2019, uno specifico quesito sulla possibilità di svolgere, anche in modo non occasionale, l’attività di consulenza, con i soli limiti del rispetto degli obblighi istituzionali e della prevalenza di tale attività. Sul punto, il MIUR ha ribadito, con la Nota di chiarimenti 18.06.2019, n. 1370, come «l’articolo 6 comma 10 della L. 240/2010 [sia] chiaro nello stabilire che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, compatibilmente con il rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, incluse le consulenze, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in qualità di attività in regime di partita IVA ma a condizione che non sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali – se non nei limiti in cui sia consentita l’iscrizione all’Albo a professori a tempo pieno – e, in ogni caso, in assenza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. La consulenza deve essere intesa quale attività del docente tesa a fornire a terzi soluzioni, consigli e pareri nel ruolo di esperto su materie di propria conoscenza e competenza». In attuazione dei due atti di indirizzo del MIUR, l’Università Alfa ha approvato, con Decreto rettorale 8.05.2020, n. 1783, il nuovo “Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori”. In particolare, l’art. 3 del Regolamento interno ha previsto la compatibilità dello svolgimento di consulenze giudiziarie «senza comportare la necessità di autorizzazioni o comunicazioni», se non per la specifica ipotesi delle consulenze di parte. Queste ultime, per contro, devono essere oggetto di comunicazione successiva, limitando la nozione di attività professionali a quelle riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. L’art. 13 del medesimo Regolamento, invece, ha sancito la legittimità delle attività di valutazione e referaggio retribuite e non occasionali, purché preventivamente comunicate con l’indicazione della natura, dell’oggetto, della durata, del corrispettivo e dell’impegno richiesto.

Premessa la suesposta disgressione sul quadro normativo primario e secondario, si può procedere ad analizzare il merito della fattispecie concreta. Orbene, le attività extra-istituzionali poste in essere dal convenuto e oggetto di contestazione sono le seguenti:

  • tre consulenze tecnico – scientifiche per conto del Consorzio Beta, svolte negli anni 2017, 2018 e 2020, con un compenso complessivo di € 94.000,00;
  • due consulenze tecnico – scientifiche per la Società Gamma, partecipata al 100% dalla Regione Puglia, aventi ad oggetto la valutazione di progetti nell’ambito degli aiuti a finalità regionale, svolte nel 2018 con un compenso complessivo di € 3.900,00;
  • quattro incarichi di valutazione di vari progetti conferiti dalla Società Delta, partecipata al 100% dalla Regione Toscana, svolte nel 2017, 2018 e 2020, con un compenso complessivo di € 14.800,00;
  • due consulenze tecniche di parte svolte in favore della Società Epsylon, svolte negli anni 2017 – 2018, con un compenso complessivo di € 10.000,00.

Ciò detto, il Collegio ha ritenuto legittimo lo svolgimento di questi incarichi, sulla base del summenzionato art. 6 comma 10 della L. 240/2010. Trattandosi, infatti, di attività di consulenza, quest’ultima è risultata sussumibile nell’alveo applicativo della succitata disposizione, ai sensi della quale “ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, compatibilmente con il rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, incluse le consulenze, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia”.

Ed ancora, per quanto di maggiore interesse, in ordine alle consulenze realizzate presso il Consorzio Beta, risulta opportuno premettere come quest’ultimo sia un Ente pubblico, fondato da trentotto università (tra cui l’Università Alfa), a carattere non lucrativo e riconosciuto dal MIUR, esercente attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata. In siffatto contesto, poiché le consulenze erano state espletate dal convenuto per un consorzio fondato dal proprio Ateneo, i Magistrati contabili hanno ritenuto che le medesime fossero strettamente connesse con l’impegno accademico di cui venivano a costituire un’appendice pratica. Si è trattato, quindi, ad avviso del Collegio, di occupazione legittima, rispetto alla quale non vi sarebbe stata neppure la necessità di comunicazione, essendone necessariamente a conoscenza l’Università Alfa, presso la quale la medesima è stata esercitata. Sotto questo profilo, peraltro, la Corte ha evidenziato come l’attività comunicativa posta in essere dal convenuto abbia disvelato la sua buona fede ai fini dell’espletamento dei compiti assegnatigli. “Melius re perpensa”, proprio l’impegno comunicativo profuso dal convenuto ha rappresentato il grimaldello con cui la giurisprudenza in commento ha escluso la connotazione dolosa della condotta oggetto di rimprovero. Il Collegio, infatti, ha ritenuto sussistente, in materia, il principio secondo cui spetti alle Università, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, istituire delle forme o modelli di controllo della veridicità delle dichiarazioni (anche solo a campione), la cui assenza costituisce fonte oggettiva di legittimo affidamento, per i Professori, circa la regolarità di quanto dichiarato. Siffatte circostanze, pertanto, come già affermato da questa Sezione giurisdizionale con le sentenze 9.03.2020, n. 8 e 27.10.2020, n. 86, hanno impedito la configurabilità, a carico del prefato, di un “occultamento doloso” del parallelo incarico consulenziale. In altri termini, la fattispecie di danno erariale – così come delineata dalla Procura erariale, nel caso di specie – è risultata insussistente, stante l’assenza di tipicità della stessa. In particolare, la condotta ascritta al convenuto non è parsa sussumibile nell’alveo contenutistico della responsabilità erariale come tipizzata dal Legislatore, in quanto manchevole del coefficiente soggettivo di rimproverabilità del soggetto. Il dolo (rappresentazione e volontà dell’evento), infatti, è risultato recessivo di fronte alla buona fede del professore, la quale, avendone evidenziato l’incolpevole affidamento sulla correttezza della propria condotta, ne ha riflesso la volontà di non ledere la posizione dell’Ateneo. La liceità della condotta tenuta dal convenuto, a ben vedere, ha consentito al Collegio di ritenere altresì assorbita la questione (emersa nell’invito a dedurre) afferente all’eventuale sussistenza dell’elemento costitutivo della colpa grave. Infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza, il dolo, perché si configuri, oltre alla rappresentazione e alla volontà dell’evento, presuppone comunque la violazione della regola cautelare, ossia il primo e indefettibile elemento tipologico (normativo) della colpa. Da ciò si desume che l’assenza di dolo involge necessariamente la mancanza di colpa. Con riguardo all’ipotesi in esame, pertanto, un tale quadro normativo – ermeneutico ha escluso la possibilità di qualificare come gravemente colposo il contegno di un ingegnere che abbia ritenuto sufficiente comunicare l’attività svolta all’Università, la quale, non a caso, ha reputato di archiviare il procedimento disciplinare a suo tempo avviato per questi fatti.

In ordine alle prestazioni svolte in favore delle Società Gamma e Delta, la Sezione ne ha accertato la liceità, muovendo dalla natura dei soggetti de quibus. Entrambi gli enti, infatti, pur avendo la forma giuridica di Società per azioni, sono organismi “in house providing” (con esercizio di controllo analogo a quello che il socio pubblico realizza sui propri servizi) volti a realizzare attività di interesse generale in favore del socio pubblico controllore. In secondo – e dirimente – luogo, la valutazione di progetti, al fine di verificarne l’idoneità a essere oggetto di specifici finanziamenti regionali, erogati tramite le società in house conferenti, è espressamente prevista come attività del tutto consentita dall’art. 6, comma 10 della L. 240/2010 («attività di valutazione e di referaggio») ai professori a tempo pieno. Inoltre, il Collegio ha rilevato come il convenuto, nelle proprie comunicazioni, abbia indicato la società conferente l’incarico e l’oggetto del medesimo, senza che nessuna osservazione gli fosse mai rivolta. Il che involge la circostanza che, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, non siano emersi elementi idonei per attribuire al medesimo alcun tipo di responsabilità, anche per questa tipologia di mansioni espletate. Quanto alle consulenze tecniche di parte, la Corte non ha mancato di ricordare che, ai fini interpretativi e di indirizzo, il MIUR, con la Nota di chiarimenti interpretativi della Legge Gelmini sulle incompatibilità dei c.d. “tempopienisti” n. 1370/2019, ha espressamente affermato la liceità delle consulenze realizzate in favore di privati oppure per fini di giustizia. Le perizie di parte, in quanto dirette ad integrare le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, assumono la funzione di indirizzare la decisione del giudice (almeno presuntivamente) secondo giustizia, in quanto applicativa dell’ordinamento giuridico nella fattispecie concreta. Proprio prendendo atto della posizione del MIUR, la Sezione ne ha ritenuto del tutto condivisibile il portato argomentativo e, allineandosi ad una sua recente pronuncia, ha affermato che gli elaborati tecnici di parte «pur non rappresentando perizie giudiziarie ai fini dell’art. 11 del d.p.r. n. 382/1980, siano a pieno titolo sussumibili nella nozione di consulenza di cui all’articolo 6, comma 10, dell l. n. 240/2010». A tale interpretazione si è peraltro conformata la stessa Università Alfa, la quale, in base ad un comune idem sentire, ha ritenuto «sempre compatibile lo svolgimento di consulenze giudiziarie, d’ufficio o di parte», assoggettandole solo all’obbligo di comunicazione (art. 3 D.R. 8.05.2020, n. 1783, “Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori”). Ad avviso della Sezione, quindi, l’art. 3 D.R. cit. ha rappresentato il fondamento della liceità delle occupazioni extramoenia del prevenuto e ha, al contempo, costituito il punto di approdo di un percorso di oscurità interpretativa, iniziato con l’entrata in vigore della Legge Gelmini e conclusosi con gli atti del MIUR il cui contenuto è stato recepito dai regolamenti universitari.

Rebus sic stantibus, la Sezione, sulla base del combinato disposto degli artt. 6 comma 10 della L. 240/2010 e 3 D.R. 8.05.2020, n. 1783, come interpretati dalla nota di chiarimenti del MIUR, ha distillato il principio della tendenziale compatibilità degli incarichi extra-istituzionali, posti in essere da dipendenti di ruolo di una Pubblica Amministrazione, con le attività istituzionali degli stessi. L’aggettivo “tendenziale” appare dirimente, laddove riflette il contenuto delle occupazioni extra-curriculari. Infatti, muovendo dall’argomento testuale di cui sopra, il Collegio ha affermato che siffatte attività, nella specie consulenziali, eseguite sia nei confronti di soggetti pubblici che privati, risultano regolari a condizione che, seppur continuative, non diano luogo a cnflitto di interesse con gli obblighi istituzionali. In altri termini, sintetizzando, la liceità delle stesse emerge dalla relativa occasionalità, dal proprio andamento parallelo rispetto alle mansioni svolte presso la p.a. di appartenenza e dalla circostanza che siano oggetto di adeguata comunicazione.

La sentenza qui: Corte dei conti sez.Liguria 6/2023

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