Adunanza plenaria 20 febbraio 2020, n. 6: clicca qui
Con la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6, il Supremo consesso amministrativo fa il punto sulla distinzione tra interessi collettivi e interessi diffusi, nonché sulla legittimazione processuale attiva degli enti portatori di tali interessi.
La sentenza mette in evidenza il processo di “ascensione“ degli interessi individuali in quelli collettivi, in presenza di soggetti “forti” rispetto al quale l’ordinamento tende ad elaborare tutele inibitorie. Ed infatti con riguardo agli interessi diffusi nel processo civile si legge «Questo processo di espansione delle posizioni giuridiche verso una dimensione collettiva in ambito civilistico consente di spostare avanti la soglia di tutela, affrancandola dal vincolo contrattuale individuale, e di conferire alla stessa una caratteristica inibitoria idonea a paralizzare, ad un livello generale, gli atti e i comportamenti del soggetto privato “forte” suscettibili di ripercuotersi pregiudizievolemente sui diritti collettivi fondamentali dei consumatori.»
Diversamente, ma analogamente, nel diritto pubblico, gli interessi adespoti vengono tutelati in modo “collettivo” quando l’interesse tutelato corrisponde a beni della vita a fruizione collettiva che fanno “ascendere” l’interesse legittimo ad una dimensione diffusa.
Il Consiglio di Stato osserva che il «diritto vivente […], secondo una linea di progressivo innalzamento della tutela, ha dato protezione giuridica ad interessi sostanziali diffusi (ossia condivisi e non esclusivi) riconoscendone il rilievo per il tramite di un ente esponenziale che ne assume snaturatamente e non occasionalmente la rappresentanza […]. L’interesse diffuso del quale si sta discorrendo è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri. […] l’interesse sostanziale del singolo, inteso quale componente individuale del più ampio interesse diffuso, non assurge ad una situazione sostanziale “personale” suscettibile di tutela giurisdizionale (non è cioè protetto da un diritto o un interesse legittimo) posto che l’ordinamento non può offrire protezione giuridica ad un interesse sostanziale individuale che non è in tutto o in parte esclusivo o suscettibile di appropriazione individuale. […] E’ solo proiettato nella dimensione collettiva che l’interesse diviene suscettibile di tutela, quale sintesi e non sommatoria dell’interesse di tutti gli appartenenti alla collettività o alla categoria, e che dunque si dota della protezione propria dell’interesse legittimo […] La situazione giuridica azionata è la propria. Essa è relativa ad interessi diffusi nella comunità o nella categoria, i quali vivono sprovvisti di protezione sino a quando un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, non li incarni»
Di conseguenza: «Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso».