La sospensione nel processo contabile

Con le due recentissime pronunce in commento, le Sezioni Riunite fanno il punto su alcuni aspetti nodali del regolamento di competenza e sul potere di sospensione del processo, affrontando questioni inedite e davvero prive di una regolamentazione ad hoc.

Ord SSRR 3/2021 e 4/2021

Con l’ordinanza n. 3/2021, il Supremo consesso della giustizia contabile si sofferma sulla natura delle ordinanze istruttorie al fine di distinguerle da quelle che, sotto le vesti di asserita acquisizione documentale, nascondono, in realtà, una sostanziale “sospensione” del giudizio. I giudici del regolamento pongono in evidenza che il rinvio “a nuovo ruolo”, oltre a non trovare più cittadinanza nel codice di rito, non può essere giustificato sulla necessità di acquisire un provvedimento giudiziale non ancora emesso (ossia la futura e incerta sentenza nel processo civile avente a oggetto la controversia asseritamente “pregiudicante”), dal momento che i poteri istruttori del giudice nei processi contabili sono limitati a quelli previsti dagli artt. 94 e ss. c.g.c., e che il “documento” oggetto di acquisizione deve essere “precostituito”: un’ordinanza di tale tenore produce, di conseguenza, effetti sospensivi inammissibili. La sospensione “propria” del processo è, infatti, regolata dagli artt. 106 e 107 c.g.c., e può essere o “necessaria” (purché ricorra il rapporto di pregiudizialità “tecnica” tra due controversie, escluso nella fattispecie), o “volontaria” (in quanto disposta su accordo delle parti, mancante nella fattispecie), giammai potrebbe essere “facoltativa”, cioè connessa a finalità meramente istruttorie, attesa la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a ogni altro processo.

Con l’ordinanza n. 4/2021, le Sezioni Riunite affrontano la delicata questione della sospensione disposta dai giudici di primo grado ai quali sia stato rimessa la causa per effetto della riforma di sentenza definitiva su questione pregiudiziale. Nel caso di specie, impugnata la sentenza di primo grado con la quale era stata declinata la giurisdizione, i giudici di appello avevano riformato la sentenza, rimettendo gli atti, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., alla sezione territoriale; la sentenza d’appello è stata, a sua volta, impugnata con ricorso per cassazione, e giudici di primo grado, in attesa della definizione dell’impugnazione immediata, hanno deciso di accogliere l’istanza dei convenuti di “sospendere” il processo, attesa la natura “pregiudicante” della questione. Il Supremo consesso della giustizia contabile ha escluso la ricorrenza della sospensione “propria” per “pregiudizialità tecnica”, considerando che, dinanzi alla Corte di cassazione, non pendesse “altra” controversia, come prescritto dall’art. 106 c.g.c., bensì la stessa causa, sia pure per la decisione di una “questione” pregiudiziale. La pregiudizialità logica tra “questioni” e relativi “capi” di sentenza è ben diversa da quella tra rapporti giuridici, e può refluire nella più ampia categoria della “sospensione impropria” che si verifica tutte le volte in cui lo stesso processo continua in altra sede per l’accertamento di una “questione” avente carattere “pregiudiziale”, rendendo opportuno attendere l’esito di quel giudizio. In particolare, il Collegio reputa assimilabile la vicenda in esame a quella contemplata dall’art. 102, comma 7, c.g.c. (in parte sovrapponibile all’art. 279, comma 4, c.p.c.), nonché dagli artt. 129 bis – 133 bis disp. att. c.p.c., questi ultimi direttamente applicabili ai processi contabili, in forza dell’art. 25 disp. att. c.g.c. di cui all’allegato 2 del d.lgs. n. 174/2016. La natura sostanzialmente “non definitiva” della sentenza rescindente emessa dai giudici del gravame, infatti, troverebbe piena conferma nell’assetto processuale delineato dal codice, con la conseguenza che, impugnata la sentenza d’appello con il ricorso per cassazione, la sospensione potrebbe disporsi soltanto se: a) vi sia accodo delle parti; b) sussista la diretta incidenza della questione devoluta alla cognizione dei giudici di legittimità sull’ulteriore prosieguo del giudizio di primo grado. In assenza di tali condizioni, la sospensione non potrebbe che considerarsi illegittima. Tale ricostruzione esegetica, come ricordato nella pronuncia in commento, consente di contemperare opposte esigenze, posto che demanda, all’accordo tra le parti e alla valutazione discrezionale del giudice, lo scrutinio di opportunità della sospensione “impropria” in esame, avendo riguardo al canone di “ragionevole durata del processo”, e, al tempo stesso, evita sia di precludere totalmente il potere di sospensione (con evidenti riflessi sul giudizio in corso), sia di ammetterlo senza alcun filtro, in violazione del detto canone di celerità processuale.

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