La Sezione di controllo emiliano-romagnola fa da apripista indicando elementi pratici e giuridici che possono assumere rilevanza, a sua volta, nel giudizio di sostenibilità finanziaria che la Corte dei conti svolge ai sensi del nuovo art. 5, comma 3 TUSP. Al fine di agevolare la verifica circa il rispetto delle prescrizioni del Tusp, la Sezione per l’Emilia-Romagna ha infatti predisposto un APPOSITO questionario, da allegare alla richiesta, suddiviso in sette sezioni (dalla A alla G), ciascuna delle quali composta da vari quesiti istruttori, vertenti sui parametri da sottoporre a verifica.
La Sezione sottolinea, in particolare, l’importanza del “vaglio istruttorio” propedeutico alla scelta amministrativa di ricorrere allo strumento societario, scelta che trova manifestazione in un atto deliberativo con riferimento al quale l’Amministrazione è gravata da un onere motivazionale analitico, il cui ambito è riferito a una serie di elementi fissati ex lege: “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4” del Tusp (art. 5, co. 1, Tusp);“ragioni” e “finalità” che “giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato” (art. 5, co. 1, Tusp); “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (art. 5, co. 1, Tusp); “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese” (art. 5, co. 2, Tusp).
Del resto, il controllo che il Giudice dovrà successivamente svolgere, in ragione del tenore testuale dell’articolo 5 del Tusp, “induce a pensare che il giudice debba estendere il suo sindacato in profondità, calandosi dentro il percorso argomentativo e il suo retroterra sostanziale e fattuale, valutando sia l’aspetto dei presupposti di fatto, sia il contenuto e la qualità dell’istruttoria compiuta, oltre che, ovviamente, i profili attinenti alla corretta interpretazione e applicazione di leggi e regolamenti”.
La deliberazione individua l’importanza dell’analisi finanziaria del soggetto target. Infatti, nell’ipotesi in cui l’atto deliberativo trasmesso riguardi una società già costituita, preavverte che i documenti rilevanti, da allegare all’atto sottoposto a controllo, sono i seguenti: “a) i bilanci d’esercizio degli ultimi tre anni (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario); b) la relazione sulla gestione; c) le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico, società di revisione), ove disponibili; d) la relazione sul governo societario di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016”.