La Seconda Sezione Appello interviene sulla nozione di danno indiretto

Interessanti arresti anche in punto di pregiudizialità e sulla sinteticità della sentenza

Sezione II centrale d’appello sentenza 18 novembre 2021, n. 30

La sentenza si segnala per l’ampio panorama delle questioni processuali passate in rassegna, oltre che per l’originalità di talune soluzioni.

In primo luogo, si delimita il perimetro applicativo dell’art. 5, comma 2, c.g.c. e del canone di chiarezza e sinteticità degli atti processuali in esso sancito. Dopo aver ricordato che il principio è stato variamente declinato in numerose disposizioni del d.lgs. 174/2016 (art. 38, comma 3; art. 40, comma 3; art. 102 comma 2; art. 152, comma 1, lett. d); art. 174, comma 4), trovando puntuale riscontro anche in sede comunitaria (si pensi alle istruzioni pratiche relative ai ricorsi ed alle impugnazioni – adottate il 15 ottobre 2004 e modificate il 27 gennaio 2009 – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dove la lunghezza delle scritti di parte oscilla fra le 5 e le 15 pagine), i giudici evidenziano che la svolta legislativa persegue l’obiettivo di un ottimale utilizzo della risorsa giudiziaria e, dunque, di “efficienza della macchina giustizia”, in ossequio al principio della “ragionevole durata del processo” (di cui all’art. 3 c.g.c.), a sua volta strumento di attuazione del “giusto processo”. La redazione di atti di parte sintetici e chiari determina un risparmio di tempo per il giudice, contribuendo in tal modo a una più rapida conclusione del giudizio. E, tuttavia, si tratta, tuttavia, di norme prive di sanzione, la cui mancata attuazione non produce alcuna forma di invalidità degli atti processuali, se non nei termini di cui all’art. 44, comma 2, c.g.c. per il primo grado, e all’art. 190 c.g.c. per l’atto d’appello. La “chiarezza” e la “sinteticità”, in forza delle dette disposizioni, sono da considerare, infatti, un’endiadi in grado di condizionare l’ammissibilità del gravame allorquando il ricorso a espedienti sintattici sia funzionale al solo ed esclusivo fine di aggravare la lettura dell’atto, ridondando a danno della chiarezza. L’ordito difensivo, aggravato da inutili orpelli espressivi, risulta, in tal caso, fortemente inquinato, di talché l’atto non può considerarsi idoneo al raggiungimento dello scopo.

In secondo luogo, si gettano le basi per un ripensamento della nozione di danno indiretto. Si rimarca che, in virtù del principio di autonomia tra l’azione civile, penale e amministrativa, e quella di responsabilità amministrativa, alla pronuncia di condanna emessa nel giudizio penale in sede di “provvisionale”, va attribuita la qualifica di “presupposto processuale” dell’azione contabile, soltanto se e in quanto posta in esecuzione. Il perimetro oggettivo e soggettivo della pronuncia provvisoriamente esecutiva esclude qualsiasi efficacia vincolante per il giudice contabile, in quanto riguarda una responsabilità di natura privatistica tra il terzo danneggiato e la pubblica amministrazione, mentre l’azione di responsabilità amministrativa si ricollega al rapporto di servizio di natura pubblicistica tra l’amministrazione e il dipendente che abbia, direttamente o indirettamente, recato danno all’erario. Il rapporto tra le due azioni si snoda lungo il nastro della “esecuzione” e non della “cognizione”, di talché le sorti del processo civile, penale o amministrativa incidono su quello contabile soltanto se e nella misura in cui determinano uno “spostamento di ricchezza”, con la conseguenza che soltanto allorquando il privato cittadino abbia effettivamente restituito all’amministrazione danneggiante (vittoriosa) le somme percepite a causa della provvisoria esecuzione del titolo di formazione giudiziale, caducato con effetto ex tunc dalla sentenza di riforma o di cassazione, il dipendente o funzionario potrà a sua volta ripetere gli importi versati a titolo di danno indiretto. La sentenza non può essere rimossa, non sussistendo un motivo di revocazione corrisponde all’ipotesi in esame che deve inquadrarsi nell’ambito dell’arricchimento senza causa o indebito oggettivo.

In terzo luogo, la sentenza affronta la questione del rapporto di pregiudizialità tra il giudizio contabile e impugnazione C.e.d.u., stabilendo che non incide sul processo contabile, in sede di accertamento della responsabilità amministrativa del dirigente di un ufficio pubblico per danno indiretto, già condannato, in via provvisionale, dal giudice penale, l’impugnazione della sentenza della Corte di cassazione di inammissibilità del ricorso, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta, infatti, di un rimedio post judicatum. La possibilità di conseguire la revisione del processo, infatti, è stata riconosciuta soltanto nell’ambito del processo penale, mentre per le pronunce rese in sede civile, amministrativa e contabile non ricorre un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo, e i singoli Stati sono soltanto incoraggiati a provvedere in tal senso. Nel codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, infatti, non è contemplato un motivo di revocazione della sentenza pronunciata in grado d’appello o in unico grado per danno indiretto, che sia consequenziale alla sentenza della Corte europea.

Ulteriore puntcum dolens la riforma dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c., per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. La norma pone al giudice contabile il divieto assoluto di ordinare la chiamata in causa del terzo. L’istituto dell’intervento coatto jussu judicis integra un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo successivo, ben distinto dal litisconsorzio necessario, in quanto presuppone, oltre alla pluralità di parti nel processo, anche la pluralità di cause. Nel rito contabile, la legittimazione attiva rimane di esclusiva pertinenza del pubblico ministero, con la conseguenza che è inibito al giudice il potere di ampliare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato. La mancata evocazione in giudizio del terzo al quale si ritiene la causa comune non pregiudica il diritto di difesa del convenuto né altera i canoni del giusto processo. L’obbligazione risarcitoria dedotta in sede di responsabilità amministrativa è, infatti, di regola, parziaria, a eccezione del caso in cui ricorra una solidarietà dal lato passivo. Qualora il giudice accerti l’assenza del vincolo di solidarietà, può condannare il convenuto per la parte che “vi ha preso” nella determinazione dell’evento dannoso, valutando, in via equitativa e virtuale, il contributo del terzo non citato. In mancanza di un processo litisconsortile in primo grado, al giudice d’appello rimane inibito l’esercizio del potere di ordinare la notifica del gravame ex art. 183 c.g.c. come anche il potere di rimessione del giudizio al primo giudice ex art. 199 c.g.c., che presuppone la pretermissione del litisconsorte necessario.

Peraltro, l’onere di dedurre e provare il concorso del terzo estraneo grava sul convenuto, trattandosi di un fatto estintivo o modificativo della pretesa risarcitoria, promossa in giudizio dal pubblico ministero contabile, e, dunque, di una vera e propria “eccezione”. L’omessa o insufficiente indicazione di tale circostanza nell’atto di citazione non ne determina la nullità, in quanto i requisiti di contenuto-forma indicati nell’art. 86 c.g.c. impongono alla parte pubblica di indicare i “fatti costitutivi” del diritto fatto valere, rispetto ai quali soltanto sussiste l’onere di asseverazione.

La sentenza per intero qui

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato.

Diritto e Conti è un'associazione senza fini di lucro. Sostienici.

Torna in alto