Note a prima lettura a proposito della sentenza Corte costituzionale n. 112/2020
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Precedenti confermati: sentenze nn. 196/2018 , n. 138/2019 e n. 146/2019.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112/2020, conferma la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale – in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali – con riferimento a leggi regionali che si pongono in contrasto con parametri funzionalmente connessi alla tutela del bilancio e dei relativi equilibri.
Con la sentenza n. 112 del 19 maggio 2020 (depositata in data 12 giugno 2020), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 6, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.
L’origine della questione
Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata con l’ordinanza n. 25 del 4 luglio 2019, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Basilicata relativo all’esercizio 2017.
Nell’ambito dell’indagine istruttoria, avviata sin dal 2015, si era riscontrato il progressivo aumento dell’aggregato di spesa relativo al personale regionale, determinato – in parte – anche dall’incremento della voce relativa al personale giornalistico “contrattista a tempo indeterminato”, il cui costo è cresciuto negli esercizi 2014-2017, nonostante l’invarianza (e nell’esercizio 2017, la diminuzione) del numero di unità utilizzate[1].
Alla luce dei riscontri istruttori, è emerso che tale aumento fosse dovuto all’applicazione -al personale assunto presso gli Uffici Stampa della Regione e dei propri enti strumentali- del contratto nazionale dei giornalisti (CNLG) e non, come avrebbe dovuto, del Contratto nazionale collettivo per il comparto delle funzioni locali (CCNL).
Tale “trattamento in deroga” risulta autorizzato dalla Legge regionale n. 7 del 9 febbraio 2001 emanata in materia di “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata” e, in particolare, dall’ art. 2 (“Uffici Stampa”) e dall’art. 6 (“Disposizioni Transitorie”).
A seguito di contraddittorio con la Regione (che sul punto si è limitata a richiamarsi alla legge regionale “fonte”), la Sezione regionale di controllo – in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 2017 – ha sospeso il giudizio con riferimento ai capitoli di bilancio, anche degli enti strumentali, incisi da oneri assunti come illegittimi per via derivata dalla illegittimità della legge regionale “fonte”.
Principi di Diritto
La sentenza all’esame merita di essere segnalata sotto un duplice profilo.
Il primo attiene alla conferma dell’estensione del perimetro del sindacato di legittimità delle Sezioni regionali di controllo – in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali- a tutti i parametri costituzionali che incidono, per ridondanza del vizio, sulla tutela degli equilibri di bilancio, e ciò anche alla luce della “rilevanza” di tali questioni rispetto al giudizio a quo.
La seconda attiene al merito della questione, in relazione alla conferma della competenza esclusiva dello Stato a legiferare in merito ai rapporto di lavoro dei giornalisti alle dipendenze pubbliche e della contrattazione collettiva di settore, come unica sede legittimata alla relativa regolamentazione di dettaglio.
Con riferimento al primo aspetto, il Giudice delle leggi, aderendo alle argomentazioni riportate nell’ordinanza di rimessione, ha “ribadito” l’estensione della legittimazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, avendo riguardo a parametri costituzionali, come quelli di natura competenziale (art. 117, comma secondo, lett. l), qualora evocati “in correlazione funzionale” con l’art. 81 e con l’art. 97, primo comma, Cost. (confermando il proprio orientamento sviluppato, tra le altre, nelle sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018).
In particolare, nella fattispecie all’esame, il Giudice delle leggi ha ritenuto tale legittimazione del Collegio rimettente “in quanto esso non può procedere alla validazione del rendiconto perché ritiene le spese per il personale giornalistico illegittime, in quanto autorizzate per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni nazionali in materia di trattamento economico degli addetti agli uffici stampa regionali. L’incremento di spesa sarebbe, dunque, avvenuto senza fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria, mancandone i presupposti legittimanti, con conseguente incidenza sull’equilibrio finanziario dell’ente. Tuttavia la vigenza della legge regionale imporrebbe alla sezione di controllo di validare il risultato di amministrazione, salva appunto la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità.”
Sul punto, l’ordinanza di rimessione aveva evidenziato che “la violazione competenziale a disporre in materie riservate allo Stato, sortisce il duplice effetto, ridondante sull’equilibrio del bilancio, di un illegittimo ampliamento della spesa con conseguente copertura finanziaria priva di presupposti normativi.” (cfr. Ordinanza n. 25/2019, Sezione regionale di controllo per la Basilicata).
Con riferimento al secondo profilo, il Giudice delle leggi ha ritenuto fondate nel merito le questioni di legittimità sollevate, ribadendo che “la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile” e che la “definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa. Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l’equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato.” (enfasi aggiunta).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 2, commi 2 e 6, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), la Corte Costituzionale ribadisce – oltre alla competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia- che le problematiche connesse alla regolamentazione del rapporto di lavoro dei giornalisti pubblici dipendenti vadano “affrontate nelle indicate sedi negoziali, attivando le procedure di confronto previste dal legislatore nazionale e, per esso, dalla contrattazione collettiva di settore (..) È la contrattazione del pubblico impiego che può assicurare il necessario coinvolgimento della parte rappresentativa della categoria dei giornalisti, nell’ambito di aree di contrattazione specificamente dedicate.” (enfasi aggiunta).
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Note
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Tali evidenze sono state analiticamente riportate nell’ordinanza di rimessione, mediante allegazione dei relativi prospetti, e ciò al fine di evidenziare per tabulas le argomentazioni sostenute. ↑