La retribuzione dirigenti nell’ente locale.

La Sezione Basilicata interviene sul trattamento economico dei dirigenti e sulle responsabilità per l’erogazione dello stesso.

Con la sentenza che segue la Sezione giurisdizionale Basilicata si è espressa sull’erogazione di un compenso per conferimento di funzioni vicarie di Direttore Generale della Provincia a Dirigente del medesimo Ente. L’erogazione è in violazione dell’art. 108 TUEL e del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti. Il principio, come è noto, è volto ad evitare che il Dirigente percepisca compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle sue funzioni tipiche, già retribuite.

Convenuti in giudizio sono il Presidente della Regione, in qualità di firmatario del provvedimento di attribuzione delle funzioni, e i Dirigenti firmatari delle Determinazioni di erogazione del compenso; le rispettive posizioni vengono diversificate.

Da una parte, la posizione dei Dirigenti: ritiene il Collegio, in disaccordo con la prospettazione accusatoria, che la Determinazione dirigenziale assuma nella serie causale produttiva dell’evento dannoso dedotto in giudizio un rilievo del tutto formale ed assolutamente non dirimente ai fini dell’affermazione della responsabilità contestata ai convenuti di che trattasi (pur nei diversi ruoli rivestiti), essendo ravvisabile, invece, l’antecedente causale idoneo a procurare l’indebito esborso esclusivamente nel Decreto presidenziale. Per altro verso, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa grave nella condotta di servizio dei suddetti convenuti per essersi a tanto determinati a seguito, soltanto (è bene sottolinearlo) della manifestata intenzione del destinatario del provvedimento (formulata, da ultimo, tramite il suo avvocato) di rivolgersi altrimenti all’A.G.O per l’accertamento del suo diritto, potendosi risolvere, con altissimo grado di probabilità, un eventuale rifiuto (che – a quanto pare di capire – sarebbe dovuto essere, ad avviso di parte attrice, il comportamento esigibile nella circostanza) in un maggior aggravio di oneri per la Provincia di Matera.

Dall’altra, la posizione del Presidente della Provincia: la nomina del Direttore generale dell’Ente locale in persona del Segretario è atto che rientra (insieme ad alcuni pochi altri previsti dal TUEL) nella esclusiva e personale competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, onde, era preciso e minimo dovere di diligenza del Presidente di accertare previamente la sussistenza delle condizioni normative per la conferibilità dell’incarico.

Sent. n. 43/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai signori:

Francesco Paolo ROMANELLI Presidente – relatore

Massimo GAGLIARDI Consigliere

Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8434 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di

DCL rappresentato e difeso, omissis;

PM e MA rappresentati e difesi, omissis;

SF rappresentato e difeso, omissis;

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2018, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott. Angela MICELE, il relatore, Presidente Francesco Paolo ROMANELLI, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Ernesto GARGANO, nonché gli avv.ti delle parti costituite.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 1° febbraio 2018, ritualmente notificato e preceduto dall’invito a dedurre di cui all’art.67 del D.lgs. n.174/2016, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio omissis, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in favore della Provincia di Matera, complessivamente determinato in € 16.574,22 (ovvero della diversa somma accertata in corso di causa e con aggravio di oneri accessori e spese di giudizio) a ciascuno proporzionalmente attribuito (in misura percentuale) in rapporto al rilievo singolarmente riferibile alle condotte tenute, rispettivamente, nella qualità di dirigente dell’Area I – Servizio Risorse Umane e Organizzazione, di funzionari addetti al suddetto Ufficio e di Presidente della Provincia, nel corso del procedimento amministrativo relativo al conferimento (ritenuto illegittimo) al dott. FM, già dirigente dell’Area I – Servizio Risorse Umane e Organizzazione, delle ulteriori funzioni vicarie di Direttore generale, per il periodo di assenza dal servizio del titolare dell’incarico (Segretario generale, omissis) dal 15 ottobre 2010 al 16 gennaio 2011 (3 mesi), con conseguente indebito riconoscimento postumo, in favore del predetto dirigente, del relativo compenso pari a complessivi € 7.500 (€ 2.500/mese), corrispondenti ad un esborso complessivo lordo a carico della Provincia, pari, per l’appunto, a € 16.574,22.

Il Requirente contesta, nello specifico, ai convenuti di aver posto in essere, nell’esercizio delle predette distinte funzioni, una condotta antigiuridica consistita, dapprima, nell’adozione (da parte dello Stella) del Decreto n.19 del 1° dicembre 2010 attributivodelle ridette funzioni vicarie di Direttore generale al omissis e nel successivo pagamento del relativo compenso (determinato in analogia a quello percepito dalla omissis, in € 2.500 mensili, per un esborso complessivo lordo a carico della Provincia, comprensivo, cioè, delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico del dipendente e dell’Ente, pari a € 16.574,22) in esecuzione della Determinazione n. 2375 del 19 novembre 2015, a firma del Dirigente dell’Area I – Risorse Umane e Organizzazione , nonché del omissis e del omissis, nella veste, rispettivamente, di “…istruttore…” e di “…funzionario…”.

Ad avviso del Requirente, il conferimento di tale incarico ad un dirigente di una delle strutture organizzative della Provincia di Matera è avvenuto in aperta violazione dell’art.108 del TUEL, approvato con D.lgs. n.267/2000, nonché di quelle regolamentari dell’Ente stesso, che prevedono la possibilità in capo al Presidente di nominare un Direttore generale esclusivamente al di fuori della dotazione organica e solo residualmente (4° comma) in persona del Segretario generale, escludendo, quindi, in modo chiaro ed inequivocabile, che tale ruolo possa esser rivestito da un dirigente incardinato nella struttura, come, peraltro, si desume, a contrario, dal 1° comma dello stesso articolo, secondo cui i dirigenti, nell’esercizio delle loro funzioni (quali descritte nell’art. 107 del TUEL) rispondono al Direttore generale ovvero ad un soggetto esterno alla dotazione organica dell’Ente.

Sostiene il Procuratore regionale che il riconoscimento del suddetto compenso in favore del omissis si è, alla fine, risolto nella erogazione di una indennità “…altra e diversa…” da quella di posizione e di risultato già riconosciuta al predetto in qualità di dirigente della Provincia di Matera, sprovvista di idoneo riferimento normativo che ne giustificasse l’erogazione, in violazione del principio di “onnicomprensività” del trattamento economico dei dirigenti degli Enti locali sancito dal D.lgs. n.165/2001, dai contratti della dirigenza nonché dalle norme del TUEL che vietano la corresponsione di compensi aggiuntivi diversi dalla retribuzione tabellare, dalla RIA e dall’indennità di posizione e/o di risultato, introducendo, così, di fatto ed in modo anomalo, un nuovo e non consentito emolumento.

Quanto alla ripartizione tra i convenuti del danno come sopra quantificato, parte attrice ritiene che esso debba essere ascritto a ciascuno di essi nelle seguenti misure, così definite sulla scorta della ritenuta gravità delle condotte antigiuridiche rispettivamente poste in essere, nella fase di conferimento dell’incarico ed in quella successiva di quantificazione e conseguente liquidazione del compenso, esplicitatesi nella adozione dei sopra richiamati provvedimenti amministrativi, in aperta violazione delle sopra richiamate norme primarie e regolamentari disciplinanti la materia:

– 40% al Dirigente dell’Area I Risorse Umane e Organizzazione ;

– 30% al Presidente ;

– 20% al P.;

– 10% al M.

Con memorie depositate in Segreteria in data 18 maggio,19 e 20 giugno 2018, si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti con il patrocinio omissis, eccependo l’infondatezza della pretesa attorea sotto vari profili, di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si rivelerà necessario ai fini del decidere.

All’odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero, dopo aver richiamato i tratti di illiceità e dannosità della fattispecie dedotta in giudizio, ha concluso confermando la richiesta di condanna di tutti convenuti in conformità alle conclusioni formulate con l’atto di citazione.

I difensori dei convenuti, per parte loro, hanno ulteriormente illustrato le deduzioni difensive rassegnate con gli atti scritti, concludendo in conformità agli stessi.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. Considerato in

DIRITTO

1.– Premessa metodologica

La fattispecie dannosa dedotta in giudizio concerne l’attribuzione e la conseguente retribuzione dell’incarico di Direttore generale dell’Amministrazione provinciale di Matera ad un dirigente della stessa Amministrazione, ancorché per un limitato periodo di tempo, in violazione della norma dell’art. 108 del TUEL e del principio di “onnicomprensività” del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Ritiene il Collegio che la peculiare circostanza dell’essere stato, nel caso di specie, il compenso determinato e corrisposto circa cinque anni dopo il conferimento dell’incarico (dietro reiterata insistenza del dirigente interessato) renda opportuno trattare separatamente la posizione dei soggetti chiamati in giudizio dal Procuratore regionale, vale a dire, da un lato, il Presidente della Provincia che conferì l’incarico con proprio decreto (n. 19 del 1° dicembre 2010) e, dall’altra, dei cofirmatari (il dirigente dell’Area I – Risorse Umane e Organizzazione e i funzionari sottordinati) della Determinazione dirigenziale (n. 2375 del 19 novembre 2015), con cui fu definito il compenso da corrispondere al M. e liquidato il relativo onere complessivo per la Provincia.

E tanto, al fine di meglio valutare, alla luce delle specifiche contestazioni mosse dal Procuratore regionale agli autori dei due suddetti provvedimenti (congiuntamente e indistintamente chiamati a rispondere, ancorché in diverse percentuali, del danno dedotto in giudizio) e del reale svolgersi dei fatti quale risultante dagli atti incartati al fascicolo processuale, la sussistenza, nella loro condotta di servizio, dei requisiti di legge per l’affermazione dell’imputata responsabilità.

2.– La posizione dei convenuti omissis.

Cominciando dai convenuti cofirmatari della Determinazione dirigenziale n. 2375 del 19 novembre 2015 osserva il Collegio che a costoro il Requirente contesta di aver “…adottato un provvedimento di conferma dell’assegnazione del dott. M., quindi ad un soggetto incardinato nell’Ente, delle funzioni vicarie di Direttore Generale […] con conseguente quantificazione, liquidazione e pagamento di apposita indennità, altra e diversa da quella di posizione e di risultato già riconosciuta al M. in quanto dirigente della Provincia di Matera…”, nonché di aver quantificato tale indennità in misura pari a “…quanto percepito dal Direttore Generale sostituito nelle sue funzioni (€2.500,00/mese)…peraltro ex post – a prestazione avvenuta – e con imputazione al bilancio 2015, diverso da quello dell’anno di competenza (2010)…” (cfr. pp.gg. 9 e 10 dell’atto di citazione).

In prosieguo, il Procuratore regionale stigmatizza il carattere gravemente colposo di siffatta condotta di servizio, in quanto violativa di “…chiare ed inequivocabili disposizioni normative in materia di direzione generale dell’ente locale…” e dei “…propri obblighi di servizio […] per aver proceduto con estrema superficialità ad avallare la legittimità del riconoscimento di una indennità aggiuntiva ad un collega, pur in presenza di un principio cardine della disciplina del pubblico impiego, noto come onnicomprensività del trattamento economico per i dirigenti degli enti locali, ribadito dalla giurisprudenza contabile, dalla giurisprudenza amministrativa, dall’ARAN e dalla dottrina…” (cfr. pp.gg. 10 e 11).

L’assunto non può essere condiviso.

Per intanto, ed in punto di fatto, va evidenziato che la Determinazione dirigenziale in questione in alcun modo può considerarsi come un “…provvedimento di conferma dell’assegnazione al dott. M. […] delle funzioni vicarie di Direttore Generale…”.

Ed invero, in disparte il rilievo che, ai sensi dell’ art. 108, 4° comma del TUEL, il provvedimento di nomina del Direttore generale nella persona del Segretario generale dell’ente locale è atto di esclusiva competenza del Sindaco o del Presidente della Provincia (e, comunque, nel caso di nomina di persona diversa da quest’ultimo “…al di fuori della dotazione organica…”, di competenza degli stessi soggetti, previa deliberazione delle rispettive giunte: cfr. art. 108, 1° comma), onde è da escludersi che con provvedimento dirigenziale possa “…confermarsi…” un provvedimento presidenziale di nomina disposto in precedenza, va evidenziato che nella incriminata Determinazione dirigenziale n. 2375 del 19 novembre 2015, si dà esplicitamente atto e si considera:

– che l’incarico al dott. M. delle funzioni vicarie di Direttore generale era stato conferito con decreto presidenziale n. 19 del 1° dicembre 2010, con decorrenza dal precedente 15 ottobre;

– che al punto 2) del dispositivo di tale decreto veniva fatta esplicita riserva di quantificare il compenso spettante al dirigente incaricato con un successivo provvedimento;

– che il dott. M. aveva svolto ininterrottamente le funzioni di Direttore generale sino al rientro in servizio del Direttore generale titolare (16 gennaio 2011);

– che con note in data 1° agosto e 26 settembre 2014 il dott. M. aveva chiesto al Presidente della Provincia che fosse sciolta la riserva di cui al sopra

richiamato punto 2) del dispositivo del decreto n. 19/2010;

– che con successiva nota in data 13 ottobre 2015, a firma dell’avv. M.M., stante il mancato riscontro alle suddette missive, si invitava l’Amministrazione provinciale a quantificare, liquidare e pagare il compenso spettante al dott. M. per le funzioni di Direttore generale svolte dal 15 ottobre 2010 al 16 gennaio 2011, preannunciandosi, in caso di mancato adempimento entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, “…il ricorso in ogni sede competente per la tutela degli interessi dell’assistito con ulteriori aggravi di spese e competenze varie….”.

– che il compenso da riconoscere al M. “…a prestazione avvenuta…” non poteva che essere determinato in misura corrispondente a quello già riconosciuto in favore del Direttore generale titolare (€ 2.500 mensili netti);

– che si ravvisava, pertanto “…la necessità di dare seguito agli adempimenti inerenti e conseguenti al Decreto presidenziale n. 19/2010…”, con imputazione dell’onere complessivo “…sul cap. di spesa 60/10 e succ. del Bilancio di Previsione 2015…”.

Come si vede, dunque, con la Determinazione dirigenziale n. 2375/2015, la quantificazione del compenso da erogare al dott. M. e la liquidazione del relativo onere complessivo a carico della Provincia sono stati disposti, per la ravvisata “…necessità di dare seguito agli adempimenti inerenti e conseguenti al Decreto presidenziale n. 19/2010…”, nella considerazione che trattavasi di “…prestazione avvenuta…” e, soprattutto, a seguito delle reiterate richieste dell’interessato (che all’uopo si fondavano sul ridetto Decreto presidenziale attributivo dell’incarico e, nello specifico, sulla riserva di cui al punto 2 del dispositivo), l’ultima delle quali era stata formulata (in data 13 ottobre 2015), a mezzo dell’Avv. M., il quale aveva, all’uopo, preavvisato che, in caso di mancato riscontro entro 10 giorni, sarebbe stato adito il giudice competente per l’accertamento del diritto del M. ad ottenere il preteso compenso, con aggravio di oneri e spese per la Provincia.

Alla luce di tale chiara evidenza dei fatti, ritiene il Collegio, in disaccordo con la prospettazione accusatoria, che la Determinazione dirigenziale de qua assuma nella serie causale produttiva dell’evento dannoso dedotto in giudizio un rilievo del tutto formale ed assolutamente non dirimente ai fini dell’affermazione della responsabilità contestata ai convenuti di che trattasi (pur nei diversi ruoli rivestiti), essendo ravvisabile, invece, l’antecedente causale idoneo a procurare l’indebito esborso in favore del M. esclusivamente nel Decreto presidenziale n. 19/2010 e, in particolare, nella disposizione di cui al punto 2 del dispositivo, alla quale, nella circostanza, è stata data, in buona sostanza, soltanto mera e postuma attuazione a seguito di formali (quanto insistenti) richieste all’uopo formulate dall’interessato.

Per altro verso, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa grave nella condotta di servizio dei suddetti convenuti per essersi a tanto determinati a seguito, soltanto (è bene sottolinearlo) della manifestata intenzione del M. (formulata, da ultimo, tramite dell’Avv. M.) di rivolgersi altrimenti all’A.G.O per l’accertamento del suo diritto, potendosi risolvere, con altissimo grado di probabilità, un eventuale rifiuto (che – a quanto pare di capire – sarebbe dovuto essere, ad avviso di parte attrice, il comportamento esigibile nella circostanza) in un maggior aggravio di oneri per la Provincia di Matera.

Invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma nel ritenere, sulla scia del precedente orientamento, parimenti consolidato, del Giudice amministrativo (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 328/1995 e n. 964/1995) che, ai sensi dell’art. 2126, 1° comma c.c., letto alla luce dell’interpretazione dell’art. 36 della Costituzione da parte del Giudice delle leggi (cfr., per tutte, sent. n. 57/1989), che in ipotesi di attività lavorativa prestata in favore di una Pubblica ammnistrativa in violazione di una norma imperativa, tale violazione, che rende illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, non si riflette in un giudizio di illiceità della prestazione lavorativa, la quale deve essere, pertanto, ugualmente retribuita, eccettuato il solo caso (non ricorrente nel caso di specie) in cui tale attività sia contraria a norme imperative attinenti all’ordine pubblico (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. Lavoro, n. 481/2017, n. 3384/2017, n. 991/2016, n, 10426/2014).

È del tutto evidente, pertanto, come, in un siffatto contesto, non può ipotizzarsi alcuna censurabile violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici nell’adozione dell’incriminata Determinazione dirigenziale.

Per le suesposte considerazioni, ritiene, in definitiva, il Collegio – in adesione alle prospettazioni difensive – che l’addebito mosso nei confronti di questi convenuti da parte del Procuratore regionale si riveli totalmente infondato, risultando in tutta e chiara evidenza che con la Determinazione dirigenziale n. 2375/2015, men che “…confermare…” il conferimento al M. delle funzioni di Direttore generale dell’Ente per il periodo di 3 mesi dal 14 ottobre 2014 al 16 gennaio 2015, in violazione di “…chiare ed inequivocabili disposizioni normative in materia di direzione generale dell’ente locale…”, ovvero “…avallare la legittimità del riconoscimento di una indennità aggiuntiva…” in violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici, ci si è semplicemente limitati, invece, a determinare e a riconoscere in favore dello stesso il compenso dovutogli per una prestazione lavorativa che, sebbene relativa ad un incarico non conferibile, era stata comunque svolta, nella verosimile (ancorché non esplicitata) considerazione della sua spettanza alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale sopra citato e, quindi, del maggiore esborso che ne sarebbe, in caso contrario, derivato all’esito del contenzioso che il M., tramite il suo avvocato, aveva dichiarato essere pronto ad introdurre dinanzi al Giudice del lavoro.

D’altra parte, il Requirente non muove alcuna specifica censura sull’entità del compenso in concreto riconosciuto (in misura pari, cioè, a quello già percepito dal titolare dell’incarico), così come non contesta l’effettivo svolgimento delle funzioni di che trattasi da parte del M.; per altro verso, va evidenziato che appare del tutto regolare l’imputazione della spesa al bilancio dell’esercizio finanziario in cui la Determinazione dirigenziale incriminata è stata adottata, pur nella considerazione che un’eventuale irregolarità sul punto (alla quale pare riferirsi parte attrice alle pagine 10 e 11 dell’atto di citazione) non avrebbe alcun rilievo, com’è evidente, ai fini dell’affermazione dell’imputata responsabilità.

Per tutti i sopra illustrati motivi, i convenuti DC, P. e M. vanno mandati assolti da ogni responsabilità nella causazione del danno dedotto in giudizio, con conseguente liquidazione a carico dell’Amministrazione, degli onorari e dei diritti spettanti ai loro difensori, nella misura quale indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 31, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile.

3.– La posizione del convenuto S..

Ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi, sulla scorta di quanto in parte già anticipato al punto precedente, con riguardo al convenuto S., che, nella qualità di Presidente della Provincia di Matera, adottò il Decreto n. 19 in data 1° dicembre 2010, con cui – come pure ripetutamente detto – furono conferite al M. “…le funzioni vicarie di Direttore Generale dal 15.10.2010 e sino alla data di rientro in servizio del titolare Segretario/Direttore Generale dell’Ente – dott.ssa omissis..”, rinviando “…ad apposito futuro provvedimento la quantificazione del compenso spettante…”.

Nessun dubbio sussiste, invero, ad avviso del Collegio sul fatto che tale provvedimento sia stato adottato, come correttamente argomentato dal Procuratore regionale, in aperta violazione della disposizione dell’art. 108 del TUEL, nonché in palese contrasto (per quanto, in quel momento solo potenziale) con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici sancito nell’art.24, 3° comma del D.lgs. n. 165/2001, nonché, per ciò che concerne, nello specifico, i dirigenti degli Enti locali, nell’art. 32 del CCNL di settore, applicabile ratione temporis.

La circostanza non è contraddetta dallo Stella, il quale, in sede di memoria di costituzione, si limita a contestare la sussistenza nella sua condotta di servizio di qualsivoglia connotazione di grave colpevolezza, nonché il difetto di nesso di causalità tra il provvedimento adottato e il danno dedotto in giudizio.

Quanto al primo aspetto, questo convenuto deduce, in estrema sintesi, che il suddetto quadro normativo non era di comune conoscenza, né di agevole comprensione, tanto più per chi, come lui, non aveva fatto studi giuridici, né aveva esperienze professionali pregresse nella gestione del personale delle pubbliche amministrazioni; d’altra parte, alcuna segnalazione di illegittimità gli era pervenuta dall’apparato burocratico e, soprattutto, dal destinatario del provvedimento, atteso che il dott. M. rivestiva all’epoca l’incarico di Vice Segretario generale, nonché di dirigente dell’Area I, avente competenza, tra l’altro, in materia di personale.

Con riguardo al secondo profilo, S. sostiene che il provvedimento da lui assunto non ha avuto alcuna reale efficienza causale rispetto al nocumento erariale azionato dal Procuratore regionale, essendo questo unicamente conseguente alla Determinazione dirigenziale n. 2375/2015 con cui fu quantificato e liquidato il compenso al M., che risulta essere stata adottata nonostante i funzionari e il dirigente firmatari fossero perfettamente in grado di rilevare, per il bagaglio di conoscenze posseduto in ragione della qualifica professionale rivestita e delle funzioni svolte, che il Decreto n. 19/2010 non poteva costituire presupposto legittimante il pagamento del compenso e che, comunque, questo, laddove effettuato, si sarebbe rivelato in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Entrambe le suddette deduzioni difensive si rivelano prive di pregio e, pertanto, non possono essere condivise.

Con riferimento al preteso difetto di nesso di causalità il Collegio non può, infatti, che ribadire e confermare quanto già osservato al punto precedente circa la diretta ed esclusiva riferibilità del danno al Decreto presidenziale n.19/2010 adottato dallo S. (in disparte il rilievo – per quanto non dirimente ai fini del decidere – che la Determinazione dirigenziale n. 2375/2015 risulta essere stata adottata con l’assenso del Presidente  S., come risulta dall’annotazione autografa in calce all’”appunto” in data 2 ottobre 2014, prodotto dai convenuti D.C, P. e M.).

Con riguardo, invece, all’elemento psicologico, ritiene il Collegio, contrariamente all’assunto di S, che il disposto dell’art. 108 del TUEL, nella parte in cui prescrive che l’incarico di Direttore generale è conferibile esclusivamente a soggetto “…al di fuori della dotazione organica…” (1° comma) ovvero, in difetto, “…al segretario…” (4° comma) è di piana ed assoluta intelligibilità, anche con l’ordinaria diligenza da parte di persona sprovvista di competenze giuridiche, nel senso di escludere che possa essere nominato, quand’anche per un limitato periodo di tempo, un dipendente dell’Ente, qual è, invece, pacificamente, il Vice Segretario.

Del resto, è notorio che la ratio della norma è generalmente individuata nell’intento di introdurre professionalità esterne nelle amministrazioni locali allo scopo di rendere l’azione amministrativa più efficiente, efficace ed economica ed è, evidentemente, in quest’ottica che è stata prevista la possibilità, in via residuale, di conferire l’incarico anche al Segretario dell’Ente locale, che, com’è altrettanto noto, non è un dipendente dell’Ente stesso.

Sotto diverso e più pregnante profilo, va osservato che la nomina del Direttore generale dell’Ente locale in persona del Segretario è atto che rientra (insieme ad alcuni pochi altri previsti dal TUEL) nella esclusiva e personale competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, onde, era preciso e minimo dovere di diligenza del Presidente di accertare previamente la sussistenza delle condizioni normative per la conferibilità dell’incarico, seppur temporaneamente, al M..

Il Collegio non ha elementi sufficienti per valutare – come pure dedotto dalla difesa di S. – se l’accettazione dell’incarico senza obiezioni da parte del M. fosse preordinata a richiedere solo in prosieguo di tempo, a prestazione lavorativa svolta, la quantificazione e il pagamento del compenso, contando sull’orientamento giurisprudenziale a cui si è fatto cenno al punto che precede, con la conseguente inconfigurabilità – come detto – della violazione del principio di onnicomprensività (ciò che, invero, sembra probabile, ove si consideri che costui si è determinato a richiedere che fosse sciolta la riserva al riguardo formulata al punto 2 del dispositivo del Decreto presidenziale n. 19/2010 soltanto dopo più di 3 anni dacché era cessato dall’incarico).

Rileva, tuttavia, che un siffatto comportamento, per quanto sicuramente censurabile sotto un profilo deontologico, stante la qualifica e il ruolo rivestito dal predetto dirigente all’interno dell’Amministrazione provinciale di Matera, non scriminerebbe punto il grado di colpa dello Stella, potendo, al più, essere considerato ai fini dell’esercizio del potere riduttivo (cfr. infra n. 4.), atteso che -come già detto – la nomina del Direttore generale in persona del Segretario generale rientra, ai sensi dell’art. 108, 4° comma del TUEL, nella personale ed esclusiva sfera di competenza del Presidente della Provincia.

4.– L’ascrivibilità del danno, la sua determinazione in concreto e la conseguente condanna risarcitoria.

Per quanto sin qui osservato, il danno dedotto in giudizio andrebbe ascritto, nella sua interezza, al convenuto. Stella, quale autore, nella qualità di Presidente della Provincia di Matera, del Decreto n. 19/2010 di nomina del M..

Ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie debba farsi applicazione della norma di cui all’art. 1, comma 1- bis della legge n. 20/1994, non essendo revocabile in dubbio che l’attività lavorativa prestata in favore della Provincia di Matera dal suddetto dirigente nei tre mesi in cui svolse, seppur illegittimamente, le funzioni di Direttore generale, abbiano recato una utilitas all’Ente, che appare equo stimare, in termini monetari, nel 40% dell’importo del danno dedotto in giudizio.

Reputa, inoltre, il Collegio che sussistano le condizioni, in ragione di quando osservato al numero precedente con riguardo al comportamento tenuto nella vicenda dal M., per l’esercizio, nel caso di specie, del potere riduttivo, nella misura di un ulteriore 30%.

Il convenuto S. va, conseguentemente, condannato al risarcimento in favore della Provincia del residuo 30%, coincidente con la quota di danno ascrittagli dal Procuratore regionale, pari ad € 4.972 in cifra tonda, oltre accessori e spese, nei termini indicati in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, così decide:

1) assolve D.C., P.M e M.A. da ogni responsabilità loro ascritta;

2) condanna S.F. al pagamento in favore della Provincia di Matera della somma di € 4.972 (quattromilanovecentosettantadue), oltre rivalutazione monetaria, determinata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 19 novembre 2015 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data e sino al soddisfo, nonché alle spese di giudizio che, sino all’originale della presente sentenza, si liquidano in euro  386,43 – Euro trecentottantasei/43-.

3) liquida nelle seguenti misure il compenso spettante agli avvocati dei convenuti assolti, ai sensi dell’art. 31, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile ed in osservanza alle disposizioni recate dal D.M. 10.3.2014 n.55, sulla base del valore della causa e dell’effettiva attività defensionale svolta:

omissis.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2018.

IL PRESIDENTE – Estensore
F.to (Francesco Paolo ROMANELLI)

Depositata in Segreteria il 20 SET. 2018

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