Pubblichiamo la sentenza n. 5/2021 delle Sezioni riunite in speciale composizione, che si pone in stretta continuità con la sentenza n. 32/2020 (clicca qui)
La sentenza ribadisce ed approfondisce le riflessioni sul sistema normativo costituito dall’art. 11, comma 6, del codice di giustizia contabile, in combinato disposto con l’art. 20 della L. n. 243/2012, nonché con gli artt. 25, 100 e 103 Cost. quali norme costituzionali ad effetto diretto.
Tali norme dispongono e riservano alla Corte dei conti, la giurisdizione, per materia, in materia di bilancio, quando si tratta di definire saldi e perimetrazione dello stesso.
Tale giurisdizione sussiste anche quando la corretta determinazione dei saldi è la premessa ed il presupposto oggettivo dell’applicazione di sanzioni amministrative, come nel caso della relazione di fine mandato del sindaco uscente.
Le Sezioni riunite declinano in questa prospettiva il “principio del parallelismo” delle materie attribuite alla giurisdizione non contenziosa delle Sezioni di controllo (art. 100) e quelle “contenziose” che sono attribuite alle sezioni giurisdizionali della Corte medesima (art. 103).
La sentenza affronta anche il tema del difficile calcolo dei termini in base pandemica declinando una ipotesi concreta di errore scusabile di diritto.
Clicca qui per scaricare la sentenza