Di seguito si allega una sentenza del giudice amministrativo che però ha una potenziale rilevanza, per la condivisibilità del ragionamento dogmatico di sottofondo, per la giurisdizione sul bilancio della magistratura contabile.
Mutatis mutandis, nella giurisdizione sul bilancio ex art. 100 comma 2 Cost e 103 comma 2 Cost. del giudice contabile, si pongono analoghe questioni quando si deve valutare la “congruità” dei fondi di accantonamento (FR e FCDE).
Come è noto, i principi contabili sono oramai delle fonti del diritto (art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Si tratta segnatamente di fonti ora di carattere primario (comma 1), ora di carattere regolamentare (comma 3. Si tratta di regolamenti ministeriali di delegificazione, ergo fonti addirittura terziarie. In tema cfr. e clicca qui).
Nonostante la codificazione in norme giuridiche di regole contabili (c.d. norme tecniche) per la costruzione, rappresentazione a consuntivo (e applicazione a previsione) di poste, non è estranea alle pubbliche amministrazioni soggette all’armonizzazione contabile (enti territoriali diversi dallo stato e lo loro organismi) la possibilità di effettuare scelte “opinabili”, nell’ambito di spazi residui di decisione che sono afferenti all’area della discrezionalità tecnica.
Così accade, per esempio, nel caso della determinazione dei fondi “accantonati” (art. 187 TUEL), laddove sussiste una discrezionalità. ad esempio, per la determinazione dei clusters di svalutazione dei crediti a mezzo del FCDE o per la concreta quantificazione degli accantonamenti per il fondo rischi ed oneri (FR). La legge, vero, fornisce dettagli rigorosi solo per “rischio” collegato al fondo perdite partecipate (art. 21 D.lgs. n. 175/2016). Come già evidenziato con la pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo della Campania n. 240/2017/PRSP, (clicca qui), la quantificazione del FR è esercizio di discrezionalità tecnica che ha un suo standard di ragionevolezza, in primo luogo, nei principi OIC/IAS/IPSAS. Un problema di sindacato di legittimità costituzionale si può porre addirittura per le scelte legislative (clicca qui).
Di seguito si segnala l’allegata sentenza che fa sintesi sui limiti e sui contenuti del sindacato giurisprudenziale della discrezionalità tecnica (ottimo compendio della giurisprudenza del Consiglio di Stato), che ben può rilevare nel sindacato di legittimità delle poste contabili, come nel giudizio di parifica (art. 1 comma 5 del D.L. n. 174/2012, conv. L. n. 213/2012) o nel sindacato “cautelare” degli equilibri di bilancio in sede di controllo (art. 148-bis TUEL e art. 1, commi 3 e 7 D.L. n. 174/2012, con. L. n. 213/2012).
In buona sostanza, si può non “parificare” le richiamate poste (o accertare l’illegittimità delle poste medesime in sede di controllo ex art. 148-bis TUEL o ex art. 1 commi 3 e 7 D.L. n. 174/2012, con. L. n. 213/2012) solo laddove vi sia una palese irragionevolezza delle scelte compiute.
La sentenza è del TAR Lombardia, sezione seconda, sentenza del 13 febbraio 2020, n. 306, qui allegata in hyperlink.
«[D]i conseguenza, pur non potendo il giudice sostituirsi ad un potere già esercitato, tuttavia lo stesso è chiamato a “stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela [del bene giuridico] che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato” (Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2020, n. 780; altresì, V, 22 gennaio 2020, n. 532). Difatti, «il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è finalizzato a verificare se la pubblica amministrazione ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, espresse con il provvedimento censurato. Non è dunque ammesso un “sindacato sostitutivo” ma soltanto quello che è stato definito sindacato di “attendibilità tecnica” ” (Consiglio di Stato, VI, 23 settembre 2019, n. 6315; 15 luglio 2019, n. 4990).»