LA CORTE DEI CONTI RICORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CONTRO I LIMITI POSTI ALLA SUA GIURISDIZIONE SUL PERIMETRO DELLA PA

Il legislatore ha introdotto una limitazione alla giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni (cd “Elenco ISTAT”), ritenendo le sentenze rilevanti ai soli fini della “legislazione nazionale”

Con l’ordinanza 5/2021 le Sezioni Riunite rimettono alla Corte di Giustizia la valutazione se l’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, sia compatibile con il diritto UE. L’ordinanza si collega alla recente questione sollevata dalla Sezione regionale di controllo campana (clicca qui) , per violazione dello Stato di diritto, attenendo la violazione dei medesimi parametri comunitari

Nel caso di specie, la violazione si realizza mediante la manipolazione degli effetti giuridici dell’elenco ISTAT e delle sentenze che ne accertano l’illegittimità. L’elenco ISTAT delle Pubbliche Amminitrazioni, si rammenta, è strumentale alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, in quanto le previsioni e i risultati delle gestioni di bilancio di ciascuna unità istituzionale qualificata come pubblica amministrazione concorrono a determinare i saldi del bilancio nazionale.

Perciò, restringere o ampliare il perimetro delle PA costituisce un atto presupposto alla formazione del bilancio e all’applicazione dei trattati europei in materia di finanza pubblica (valutazione dei parametri di indebitamento, disavanzi, etc).

La norma del 2020 smantella la giurisdizione della Corte dei Conti sull’elenco ISTAT, limitandone gli effetti ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica, con ciò contravvenendo anche alla giurisdizione esclusiva sulla “materia contabile” e riducendo i mezzi di tutela dei soggetti inseriti nell’elenco.

Le SSRR in speciale composizione quindi chiedono alla Corte di Giustizia se la norma sia compatibile con i principi di effettività della tutela, equivalenza dei rimedi ed effetto utile delle disposizioni comunitarie in materia finanziaria.

Si rinvia a breve per più approfonditi commenti invitando a leggere l’ordinanza qui

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