Link alla decisione: SRC Campania n. 11/2020/PRSP
Con la decisione di “omologazione” del piano di riequilibro pluriennale del Comune di Scafati, la Sezione regionale di controllo per la Campania, con la pronuncia di accertamento n. 11/2020/PRSP ha per la prima volta proceduto alla disapplicazione di un regolamento di delegificazione ministeriale ex art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011.
L’art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011, tra l’altro, è una norma di delegificazione di dubbia costituzionalità, perché si divarica totalmente dal modello codificato dall’art. 17 della L. n. 400/1988, ritenuto dalla dottrina compatibile con la Costituzione (e che pertanto si presta ad essere un vero e proprio parametro interposto).
Segnatamente, la delegificazione in questione appare una deviazione dalla necessaria collegialità prevista dalla Costituzione con riguardo alla attività di produzione normativa del Governo che investe la forza passiva della legge (art. 76 e 77 Cost.) e soprattutto rischia di creare zone franche dal controllo di costituzionalità (art. 134 Cost.)
La decisione della Sezione campana è stata adottata nell’ambito della iursdictio di controllo ex art. 243-quater comma 7 TUEL (che integra un controllo di legittimità-regolarità). Come è noto, tali controlli si differenziano ormai in modo evidente dai controlli “collaborativi”, sulla base di tre caratteristiche: a) il parametro, rigorosamente normativo, b) la forma della decisione; c) gli effetti di legge collegati all’accertamento (cfr. sentenze n. 228/2017, n. 89/2017, n. 18/2019 e n. 4/2020).
Le delibere della Corte, dunque, si sono progressivamente trasformate “in pronunce di accertamento”, con l’abbandono della forma discorsiva del referto e delle conclusioni in forma di “raccomandazione” (la cui attuazione è rimessa all’autocorrezione del controllato), assumendo la “forma sentenza”.
A tale categoria cogente di controlli, per forme, contenuti ed effetti, si ascrivono anche quelli ex art. 243-quater comma 7 TUEL sui piani di riequilibri pluriennali, introdotti dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 per fronteggiare la necessità di un progressivo rientro da situazioni di squilibrio strutturale: un esito negativo del controllo (che accerta irregolarità e illegittimità in grado di incidere sensibilmente sugli equilibri e di rendere del tutto velleitario il piano predisposto) comporta, infatti, l’avvio automatico della procedura di dissesto, sia pure mediata da una dichiarazione di un Commissario ad acta nominato dal Prefetto.
Nell’ambito del giudizio di omologazione del PRFP del comune di Scafati, la Corte ha rilevato una serie di irregolarità che peraltro non pregiudicano, a suo giudizio, la congruità del piano, purché siano implementate scritture rispettose della veridicità della situazione di bilancio.
Tale veridicità sarebbe alterata dall’applicazione di un regolamento di delegificazione (XI decreto correttivo del 1° agosto 2019) che la Sezione ritiene di disapplicare.
Per fare questo il Giudice del controllo si avvale di una molto ben argomentata ricostruzione teorica, che apre alla possibilità di avvalersi di poteri cui fa ormai ampio ricorso il giudice amministrativo, in caso di regolamenti illegittimi. Si tratta, cioè, del potere di disapplicarli laddove non è più possibile annullare gli stessi, in virtù della necessità di garantire il rispetto del principio gerarchico delle fonti e della legalità dell’amministrazione (cfr. Cons. St., sez. V, 20 maggio 2003, n.275091, ma cfr. altresì Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n.1169).
La soluzione è argomentata in base alla sostanza giurisdizionale del controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali di controllo. Da ciò si fanno scaturire precise conseguenze procedurali e di inquadramento dogmatico. La decisione qualifica la funzione di controllo come una funzione che ha finalità e forme “cautelari” rispetto al bene pubblico bilancio, che si integrano con quelle giurisdizionali contenziose e piene delle Sezioni riunite in speciale composizione, che infatti, per legge, giudicano in “unico grado”.
Quest’ultime, hanno ex art. 103 comma 2 e 100 comma 2 e Cost una giurisdizione piena ed esclusiva sul bene pubblico bilancio. Ed infatti, in tale sede, le Sezioni riunite stesse hanno i poteri ex artt. 4 e 5 LAC.
Nei prossimi giorni Diritto&Conti.it pubblicherà una dedicata “guida alla lettura”. Nel frattempo si allega la decisione intera, alla cui lettura si rinvia, in particolare, al § 7.2. in diritto.