Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2021.
Ancora una volta, con la sentenza in commento, la Corte costituzionale interviene nella materia della finanza locale, sotto lo specifico profilo della disciplina, particolarmente complessa, dei piani di riequilibrio.
Argomento, mai come in questi giorni, attuale a causa degli effetti, diretti e indiretti che la pandemia in corso ha sui bilanci degli enti locali, chiamati a confrontarsi da un lato con una contrazione delle entrate e dall’altro con l’accresciuta necessità di interventi assistenziali a favore di una larga fetta di popolazione.
E lo fa, ponendosi nel solco della continuità con la sua giurisprudenza pregressa, con una pronuncia che, con chiarezza espositiva, tocca, cogliendo la dinamica delle interrelazioni, i principi costituzionali. fondamentali della materia, del buon andamento, della sana gestione finanziaria e dell’equilibrio di bilancio, in connessione con quello della rappresentatività elettiva e della responsabilità di mandato.
Con la pronuncia in esame la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’artt. 243 bis, comma 5, d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico in materia di ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio decorrente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ( di cui all’art. 243 bis, comma 5 primo periodo), la possibilità per l’amministrazione subentrante di deliberare, ove non vi abbia provveduto la precedente, un piano di riequilibrio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla sottoscrizione della delibera di inizio mandato ( ex art 4 bis, comma 2,d.lgs 6.10.2011 n. 149), volta come è noto, a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento .
Il caso, rimesso al giudizio della Corte costituzionale dalle Sezioni riunite in speciale composizione, è quello di un’ amministrazione comunale che aveva impugnato la delibera della Sezione regionale di controllo di declaratoria dell’ intempestività del piano di riequilibrio finanziario, con il conseguente avvio della procedura di dissesto; la peculiarità della vicenda , fondante la richiesta di un intervento additivo, risiede nel fatto che in pendenza del termine di novanta giorni decorrente dall’adozione, da parte del commissario straordinario della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, si era insediata una nuova amministrazione, che aveva anche dedotto il miglioramento della situazione finanziaria nel lungo arco temporale, superiore a quello ordinatorio di sessanta giorni, in cui la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali aveva svolto l’ istruttoria di sua competenza.
La Corte viene chiamata a conciliare l’esigenza del rispetto della perentorietà del termine, quale strumento che favorisce il perseguimento dell’equilibrio, con quello della responsabilità del mandato politico, da cui specularmente deriva l’opportunità di consentire e agli amministratori la possibilità di programmare il risanamento finanziario.
Esigenze che solo apparentemente si pongono in posizioni antitetiche e che, invece, nel combinato normativo costituzionalmente conforme, conseguente all’intervento additivo della Consulta, si alimentano a vicenda trovando nel principio della ragionevolezza la loro stella polare.
Non a caso, il primo profilo con riferimento al quale la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale è quello della violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., parametro utilizzato solo raramente dalla Corte costituzionale in materia economica – finanziaria.
La Corte ha rilevato l’estrema irragionevolezza e disparità di trattamento, della scelta normativa di non consentire alla nuova amministrazione la possibilità di presentare un piano di risanamento e di farle subire, con ineludibile automatismo, il dissesto, a fronte del diverso trattamento riservato all’amministrazione subentrante in pendenza del termine per l’approvazione del piano da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui all’art. 243 quater .Ai sensi dell’art.243-bis, comma 5 ,secondo periodo, infatti, l’amministrazione in tal caso ha la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio presentando la relativa delibera nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato
La Consulta ha ravvisato” l’idoneità di tale norma ad assumere la veste di tertium comparationis, perché riguarda la medesima situazione di nuovo ingresso in pendenza del procedimento di risanamento e la correlata presa in carico della gestione amministrativa contabile : ponendosi un’identica esigenza di acquisire un’apprezzabile conoscenza della reale situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente locale, nonché della misura del relativo indebitamento- elementi indefettibili per costruire un’ipotesi di risanamento affidabile e credibile, coerente con la disciplina funzionale del predissesto- risulta ingiustificato soddisfare tale necessità accordando all’amministrazione subentrante il termine per rimodulare il piano già deliberato e non anche per formularlo ex novo”
L’illegittimità è stata ravvisata anche sotto il profilo della violazione dei principi della sana gestione finanziaria, del buon andamento, dell’equilibrio di bilancio e della responsabilità di mandato- di cui agli arrt.1. 81 ,97 primo e secondo comma e 119 Cost, secondo comma.
Il vulnus dell’art. 81 cost deriva dall’automatico avvio al dissesto che non consente all’amministrazione, subentrata quando era già in corso il termine per la presentazione del piano, di acquisire gli elementi di conoscenza necessari per la sua formulazione, in tal modo pregiudicando il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalla precedente gestione.
La violazione dell’art 1 Cost. consegue al fatto che tale situazione impedisce di esercitare pienamente il mandato elettorale esponendo la nuova amministrazione ad una sorta di responsabilità oggettiva.
La violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in connessione con quello di ragionevolezza è ravvisata nel fatto che il meccanismo normativo frustra la ratio sottesa alla procedura di riequilibrio che è quella di porre riparo alla situazione deficitaria dell’ente locale.
Meritano una sottolineatura le conclusioni finali in cui la Consulta, nel valutare gli effetti conseguenti alla propria pronuncia, evidenzia il collegamento tra i principi di continuità del bilancio, di equilibrio tendenziale ,di responsabilità del mandato con l’effettività del sindacato della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel senso che la facoltà riconosciuta all’ente locale di presentazione del piano, adeguato alla situazione finanziaria riscontrata al momento dell’assunzione del mandato, consente alla giudice contabile di valutarne in modo appropriato la congruità favorendo “la doverosa tensione verso un equilibrio strutturale che si conservi nel tempo, in ossequio al principio dell’equilibrio tendenziale”.
Rimane confermata, nel segno della continuità con le precedenti pronunce, la visione del piano di riequilibrio quale strumento volto ad impedire che gli squilibri finanziari di traducano in dissesto, garantendo in un contesto di legalità finanziaria la continuità della gestione amministrativa e dei servizi dell’ente (sen n. 115/2020), ma anche come strumento volto ad esternare le decisioni in materia di acquisizioni di entrate e di gestione delle spese, al fine di garantire i servizi ai cittadini, (sen n. 181/2016).
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