La correzione di errore materiale

Commento a Sez. I giurisd. centr. di appello, ord. 28.5.2021, n. 19

Premessa

L’ordinanza in commento ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza di appello: l’errore era relativo alla indicazione del quantum di condanna dei convenuti.

In particolare, con la pronuncia di primo grado (Sez. giur. Regione Puglia, sent. 22 luglio 2019, n. 487) la statuizione di condanna aveva riportato inequivocabilmente l’importo a carico dei convenuti, in solido, di “euro 1.000.000,00 (unmilione/00)”; la decisione di secondo grado (Sez. I giur. centr. di appello, sent. 12 ottobre 2020, n. 263), nell’accogliere il motivo relativo alla parziale compensatio lucri cum damno, ha disposto, nella sola motivazione, la riduzione dell’importo della condanna alla (apparentemente inesistente) “misura di € 500.00,00”.

A fronte della errata indicazione, la Procura generale ha proposto istanza di correzione materiale della pronuncia ai sensi dell’art. 113 del Codice di giustizia contabile (d. lgs. n. 174 del 2016) “nel senso di indicare correttamente la somma in € 500.000,00”.

All’istanza è conseguita l’ordinanza di accoglimento (della stessa Sez. I giur. centr. di appello, 28 maggio 2021, n. 19) con la quale, “per l’effetto, l’importo della condanna di cui alla sentenza n. 263/2020 deve leggersi € 500.000,00 (cinquecentomila/00)”.

L’ordinanza di correzione 28.5.2021, n. 19

Gli argomenti posti a fondamento dell’ordinanza sono sostanzialmente tre: in primo luogo, la Sezione ha rilevato che “la cifra così corretta si configura assolutamente in linea con le motivazioni della sentenza [di appello] la quale-– lungi dal discostarsi dalle valutazioni nel merito del giudice di prime cure con il quale condivide appieno il carattere illecito (rectius, illecitamente continuativo) della condotta causativa di danno – si appalesa coerente con la valutazione complessiva effettuata dal Collegio”. In altri termini, “chiari sono gli intendimenti del giudice dell’appello di non variare la considerazione della condotta in esame rispetto a quanto statuito in primo grado, ma unicamente di valutare, più benevolmente ancora, la compensatio lucri cum damno, pur sempre con una proporzione tale da non svilire all’eccesso tale indulgenza, tanto da ridurla ad una cifra simbolica, quale quella letta dalle parti private. Dall’esame complessivo della sentenza di appello, si ricava che la cifra di risarcimento è quella di € 500.000,00 e non € 50.000,00”, come preteso dai convenuti soccombenti.

Inoltre, sia pure “ad abundantiam”, nell’ordinanza si richiama la “memoria storica” della camera di consiglio propedeutica alla decisione da emendare, stante l’identità dei componenti che hanno redatto la sentenza oggetto di correzione: “il Collegio che ha emesso la sentenza impugnata ed oggi soggetta ad istanza di correzione di errore materiale, è il medesimo (tranne uno solo dei componenti) dell’odierna udienza e ben rammenta la decisione adottata nella precedente occasione”. Ricordo collegiale che, evidentemente, aveva orientato la decisione per la riduzione alla metà (e non ad un ventesimo) della condanna di primo grado.

Infine, la Sezione ha fatto ricorso all’argomento a contrario: ove avesse inteso ridurre l’importo a 50 mila Euro, come preso dai convenuti, “il punto doveva essere apposto dopo le cifre “50” (€ 50.000,00) e non “500” (€ 500.000,00), come risulta dal tenore dell’atto oggetto di istanza di correzione per errore materiale”.

Di qui l’accoglimento dell’istanza della Procura generale.

La correzione dell’errore materiale nella teoria generale del processo

La curiosa vicenda in commento offre l’occasione per ripercorre la disciplina della correzione dell’errore materiale contenuta nel Codice di giustizia contabile, il quale – a sua volta – ha fatto tesoro dell’ampia elaborazione in materia della dottrina e della Corte di Cassazione.

Invero, ogni processo (civile, penale, amministrativo, contabile) ha una propria disciplina espressa della correzione degli errori materiali eventualmente contenuti nella pronuncia: persino il giudizio innanzi alla Corte costituzionale ha una previsione per la correzione degli errori materiali cui dovesse incorrere, e nei fatti incorre, il Giudice delle leggi (art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Ciò in quanto la correzione degli eventuali errori materiali è esigenza imprescindibile di ogni statuizione giurisdizionale, volta a consentire un rapido emendamento della decisione senza necessità di esperimento di un ulteriore grado di giudizio.

Tradizionalmente si osserva come l’errore materiale si sostanzi in un lapsus calami, una svista materiale: non deve trattarsi di un’inesatta valutazione giuridica o di un vizio della motivazione resa, i quali – ai fini della riforma – postulano l’impugnazione in successivo grado di giudizio (sempre che ne sussistano le condizioni).

Tale concezione, per così dire descrittiva, dell’errore materiale è stata affinata dalla dottrina processualcivilistica [G. Tombari Fabbrini, 2004], che ha individuato l’errore correggibile in forza di due criteri: a) l’errore materiale non scaturisce mai da un’attività valutativa o di giudizio del giudice; b) l’errore materiale deve essere riconoscibile a prima vista dalla lettura del provvedimento. In sostanza, “per errore materiale deve intendersi l’errore che non comprende tra le sue cause determinanti un difetto di esercizio della libera attività valutativa del giudice, in quanto si riferisce ad elementi che sono ormai sottratti alla sua valutazione”.

In sostanza, l’errore materiale è rinvenibile laddove il giudice, nella decisione, ha in precedenza già chiaramente “autovincolato” il proprio convincimento, non potendosi dunque dubitare della natura di refuso della indicazione difforme.

Dalla (pacifica) natura non contenziosa del procedimento di correzione dell’errore materiale discendono rilevanti conseguenze pratiche: in primo luogo, è ritenuto insussistente un particolare obbligo motivazionale dell’ordinanza di correzione, se non l’esternazione delle ragioni a fondamento della correzione; inoltre, non è dovuta pronuncia sulle spese, non venendo in rilievo una decisione giurisdizionale su situazioni soggettive controverse.

La disciplina del Codice di giustizia contabile: i presupposti per la correzione

Il d.lgs. n. 174 del 2016 dedica alla correzione dell’errore materiale due articoli (112 e 113).

In particolare, l’art. 112 indica i presupposti sostanziali per la correzione dell’errore: evocando l’art. 287 c.p.c., la disposizione prevede che deve sussistere un “errore materiale o di calcolo” in una “sentenza” o in una “ordinanza non revocabile”.

Gli errori materiali sono comunemente individuati dalla prassi giurisprudenziale in errate indicazioni delle parti o dei relativi dati, ovvero dei rappresentanti processuali presenti in udienza, in omesse trascrizioni delle conclusioni o nella mancata intestazione della pronuncia alla Repubblica Italiana: come si vede dalla rapida esemplificazione, si tratta di errori di penna o lapsus calami prima facie indentificabili come refusi, non inficianti – in nessun capo – l’iter logico giuridico seguito dal Collegio per la decisione, che deve risultare comunque inequivoco, nonostante la manifesta svista.

Non deve trattarsi, naturaliter, di ipotesi di omissioni che inficiano la validità della sentenza, tassativamente enumerate all’art. 39, comma 3, del Codice: tali vizi, se sussistenti, possono essere fatti valere solamente con l’impugnazione ordinaria della pronuncia (art. 49 del Codice).

Il codice di giustizia contabile, al pari del codice del rito civile, appare distinguere tra errori materiali ed errori di calcolo: in realtà, l’errore di calcolo è da ricondurre al genus degli errori materiali, di talché la duplice indicazione deve ritenersi pur utile pleonasmo (gli errori di calcolo sono errori materiali): in ogni caso, l’errore di calcolo si sostanzia in un errore nell’individuazione del risultato di un’operazione matematica certa, non in un’errata “impostazione giuridica” del computo (in quest’ultimo caso si tratterebbe di error in iudicando, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione).

Come detto, l’errore materiale deve affliggere una “sentenza” o una “ordinanza non revocabile”: gli ulteriori provvedimenti del giudice (ordinanze, decreti) non sono suscettibili di ricorso per correzione in quanto – ove necessario – in ogni tempo rivedibili (le ordinanze, come noto, sono sempre modificabili e revocabili dallo stesso collegio ex art. 102, comma 2, del Codice).

Segue: il procedimento

Il procedimento di correzione dell’errore materiale è descritto dall’art. 113 del Codice, il quale prescrive che sia introdotto con ricorso: anche nel processo contabile, al pari del rito civile, occorre però distinguere a seconda che il ricorso sia promosso unitariamente da tutte le parti del giudizio definito con il provvedimento da emendare (nel qual caso il giudice provvede con decreto), dall’ipotesi – nei fatti più frequente – in cui la correzione sia richiesta da una soltanto (o comunque non da tutte) le parti del giudizio; in tale ultima evenienza alla correzione si provvede con ordinanza, in esito ad udienza ad hoc fissata con decreto da notificarsi, unitamente al ricorso, alle parti del giudizio nel quale è stato assunto il provvedimento da correggere.

Segue: l’impugnazione del provvedimento di correzione

L’ordinanza di correzione, da notificarsi alle altre parti a cura del ricorrente, è “ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette”: non possono, dunque, riaprirsi i termini per l’impugnazione della decisione originaria, ove decorsi, potendosi solamente gravare l’ordinanza di correzione, limitatamente ai profili concernenti l’emendamento apportato.

Per mezzo del gravame potrà dunque contestarsi l’ordinanza di correzione dell’errore anche per l’ipotesi in cui questa, travalicando i limiti del provvedimento, si sia sostanziata in una (inammissibile) revisione della decisione già adottata.

Per ragioni di economia processuale, ove la sentenza da emendare sia stata gravata in appello “la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell’appello” (art 113, comma 3, c.g.c.): si tratta di ragionevole soluzione alternativa, che consente alla parte di richiedere la correzione direttamente al Collegio investito dell’appello, senza esperire autonomo procedimento di correzione, sulla falsariga di quanto indicato dalla Corte costituzionale in relazione al codice di procedura civile (sent. 10 novembre 2004, n. 335).

Conclusioni: ancora sull’ordinanza in commento

La soluzione offerta dalla Sezione centrale d’appello con l’ordinanza n. 19 del 2021 appare aver correttamente applicato i principi in materia: non deve essersi trattato, tuttavia, di decisione semplice, giacché la quantificazione dell’importo della condanna, sicuramente ridotto, non era espressamente indicata in nessun passo della decisione da emendare, neppure nei criteri da assumere a base del calcolo. Solamente una lettura sistematica della pronuncia già resa ha pertanto consentito al Collegio di riconoscere (e correggere) l’errore materiale, sul rilievo che il solo importo dimezzato, seppure erroneamente indicato nella trascrizione numerica, si sarebbe rivelato “coerente con la valutazione complessiva [già] effettuata”, mentre diverse soluzioni, comportanti riduzioni esorbitanti della condanna, in contrasto con la ratio decidendi della pronuncia assunta, sarebbero apparse prima facie implausibili.

Si tratta di soluzione in linea con le acquisizioni della dottrina processualcivilistica in tema di individuazione degli errori suscettibili di correzione: dal momento che il Collegio, con la sentenza da emendare, aveva dichiarato di voler accogliere solo parzialmente l’appello in relazione alla dedotta compensatio lucri cum damno, la soluzione finale, di liquidazione del quantum di condanna, non avrebbe potuto comportare una sostanziale negazione (o totale stravolgimento) dell’accoglimento della pronuncia di condanna.

Gli ulteriori argomenti recepiti, ad abundantiam, nell’ordinanza di correzione non appaiono, invece, di per sé dirimenti: la memoria storica del Collegio è circostanza sicuramente utile ai fini dell’identificazione dell’errore materiale, ma si tratta di evenienza occasionale (l’identità fisica dei componenti) e, comunque, ab externo difficilmente verificabile; ed anche il riferimento ad una diversa allocazione del segno grafico nell’ambito della cifra indicata in sentenza, che sarebbe dovuta intercorrere ove fosse stata da accogliere la prospettazione dei convenuti, appare poco pertinente, giacché è proprio l’errata scrittura dell’importo, con l’interposizione inesatta del punto, a sostanziare l’errore da emendare.

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