La Sezione regionale di controllo per il Lazio (pronuncia di accertamento n. 60/2021/PRSP, clicca qui, depositata in data 15 giugno 2021), ha effettuato alcune interessanti riflessioni sulla struttura del giudizio sui piani di riequilibrio (PRFP), stimolate dalla circostanza che la relazione ministeriale è giunta con grave ritardo. In ragione di ciò ha ritenuto di dovere procedere all’analisi della situazione finanziaria aggiornata, come da costante giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, ampiamente richiamata, effettuando il controllo sul bilancio dell’ente e sul piano di riequilibri sia per quel che concerne la legittimità dell’avvio della procedura (omologazione del Piano) sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243-quater comma 7 TUEL). Tale riflessione lega insieme aspetti procedurali e sostanziali.
La Sezione, infatti, in coerenza con quanto già osservato da altre sezioni (SRC Campania n. 11/2020/PRSP e ordinanza di remissione alla Corte di giustizia n. 37/2021/PRSP) e dal giudice della nomofilachia del controllo di legittimità regolarità (SS.RR. spec. comp. sentenza n. 32/2020, sentenza n. 5/2021 e ordinanza di remissione alla Corte di giustizia n. 5/2021) ricostruisce la “forma” del controllo sui piani di riequilibrio in modo conforme alla più recente giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 18/2019, n. 89/2017, n. 39/2014), valorizzando il principio di continuità del bilancio in uno con l’imperativo della garanzia del diritto di difesa.
Il giudizio sul bilancio pubblico si svolge infatti con “forme e modalità” (art. 20 comma 2 della L. n. 243/2012) che mirano per garantire la celerità del giudizio del bilancio, per evitare che i tempi giurisdizionali generino incertezza sui saldi di bilancio e pregiudichino la continuità del bilancio, tutelando allo stesso tempo i diritti di difesa dei soggetti interessati. Questo stesso principio di economia e continuità si revebera in entrambe le fasi dell’ “unico grado” disciplinato dal Codice di giustizia contabile (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.): la prima, necessaria, si svolge dinanzi alle Sezioni territoriali di controllo, secondo forme non contenziose, la seconda, eventuale – su ricorso di chi vi abbia interesse – presso le Sezioni riunite dove, ai sensi dell’art. 11 c.g.c., è stata concentrata, con un ruolo nomofilattico, la competenza giurisdizionale che deriva dagli artt. 100, 103 Cost e 5 L. cost. n. 1/2012 lett. a).
Tanto premesso in punto di procedura, nel controllo di omologazione del PRFP, infatti (artt. 243-bis comma 1, 243-quater comma 3 e art. 243-quater comma 7 TUEL), nel merito, Il Giudice contabile deve verificare la legittimità dell’avvio della procedura di PRFP sotto tre profili, senza che tale valutazione diventi disfunzionale rispetto al riequilibrio effettivo del bilancio. Egli deve quindi valutare, in modo aggiornato:
(a) la sussistenza della situazione di squilibrio che legittima il ricorso alla procedura (congruenza col fatto);
(b) la tempestività dell’approvazione (congruenza col tempo);
(c) congruenza dell’obiettivo e dei mezzi (congruità interna).
La congruenza col fatto deve essere “persistente” ed è quindi pregiudiziale. Ciò discende dal principio della continuità del bilancio, dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma, dall’esigenza di preservare le ragioni dei creditori ed evitare che le conseguenze dell’art. 243-quater comma 7 TUEL scattino in assenza di una “stato” effettivo di dissesto.
Inoltre, poiché la congruenza interna va valutata in relazione alla sostenibilità del rientro, in caso di ritardo della relazione ministeriale, è necessario verificare la congruità sulla base delle effettive performances. Pertanto, non è possibile, per economia dei mezzi processuali, limitarsi alla sola valutazione di omologazione, ma occorre riscontrare il raggiungimento degli obiettivi intermedi (nel tempo giunti a scadenza).
Inoltre, in caso di peggioramento degli equilibri di cassa e/o per competenza, la Sezione regionale di controllo deve adottare pronuncia ai sensi dell’art. 148-bis comma 3 TUEL, per garantire la protezione del bilancio e delle sue componenti di spesa primaria in caso di insostenibilità finanziarie e mancanza di copertura. Ciò in ragione della funzione cautelare di tale “modalità di controllo” (art. 20 L. n. 243/2012), che serve a garantire la continuità dell’azione amministrativa, dei LEP e la contemporanea tutela delle ragioni dei creditori.