La Cassazione rispolvera il senso dell’art. 103 comma 2 Cost. come giurisdizione “generale” sul bilancio

Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 5595 del 28 febbraio 2020 : clicca qui

La giurisdizione della Corte dei conti sul bilancio è una giurisdizione “generale” sul bilancio e non una giurisdizione per attribuzione. La Cassazione lo fa soffermandosi sul giudizio di conto ed il giudizio ad istanza di parte, come forma primigenia di controllo e di giurisdizione sul bilancio.

Si tratta infatti dello strumento tecnico con cui, nel sistema Cavouriano, si esercitava il “controllo successivo” del bilancio di cui all’art. 100 comma 2 Cost., senza alcuna divaricazione tra “controllo” (al tempo solo quello preventivo) e giurisdizione, evidenziando che quando il controllo di è di legittimità, la differenziazione semantica attiene alle forme, non alla materia della giurisdizione ed al contenuto della funzione.

Di seguito si riportano alcune massime ricavabile dagli obiter dicta:

1) l’abrogato art. 58 r.d. n. 1038/33 (oggi art. 172 c.g.c.), mediante la previsione “di altri giudizi di parte” introduce una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile […], con l’unico limite, che si verta in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. U. 10 febbraio 2009, n. 5463) (pagg. 6 e 7) 

2) “la giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generaledotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislativein materia di contabilità pubblica (così fra le tante Cass. Sez. U. 18 settembre 2017, n. 21546) e dunque anche quanto alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra agente della riscossione ed ente locale titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato contabile finale di detti rapporti”

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