di Luca Bartolucci
Cons. St., sez. III, 3 luglio 2020, n. 4288 – Pres. Frattini, Est. Ferrari
Così come più volte ribadito nella sua giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha di nuovo chiarito che il termine previsto dall’art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 per l’approvazione del bilancio ha natura ordinatoria.
Oggetto dell’appello, in particolare, è stata la sentenza del Tar Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020, che ha accolto il ricorso proposto, tra l’altro, avverso la nomina del Commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Angri e l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.
Il Consiglio di Stato richiama così l’art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 (applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis) che ha previsto che “quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio”.
Il termine di cui si è appena detto, è stato interpretato da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso di introdurre un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà” (Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917). Il Consiglio di Stato chiarisce infatti che deve intendersi come perentorio soltanto quel termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa.
Il Consiglio di Stato ha altresì richiamato un’altra sentenza (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826) nella quale si chiarisce che la legge non collega all’inosservanza del termine ordinario di cui all’art. 175, comma 3, alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, bensì la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio. Procedimento che può poi anche condurre all’adozione della misura dello scioglimento dell’organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine bensì la constata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio.