Tar Lecce 688/2019
Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto e al quale l’amministrazione non può sottrarsi attraverso una comunicazione di un ufficio.
Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. La disciplina contenuta negli articoli 191 e 194 del D.Lgs. n.267/2000 (testo unico degli enti locali) impone agli enti locali di valutare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità (ex plurimis: Cons. Stato n.6269/2013 e n.4143/2014).
Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto e al quale l’amministrazione non può sottrarsi attraverso una comunicazione di un ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui (Cons. Stato n.4143/2014). La proposta deve essere seguita da un’attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell’ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza o meno dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l’utilità e l’arricchimento per l’Ente di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza. Sulla relazione si deve pronunciare l’organo consiliare con propria deliberazione la cui adozione conclude il procedimento (ex plurimis: Cons. Stato n.6269/2013 e n.4143/2014).
Nelle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di avviare il procedimento di cui agli articoli 191 e 194 del D.Lgs. n.267/2000, il provvedimento con il quale il Responsabile del settore interessato ha disconosciuto il diritto di credito si palesa illegittimo per incompetenza, avendo il dirigente esercitato un potere che invece spetta ex lege all’organo consiliare. In tal caso, in disparte qualunque considerazione circa la fondatezza della istanza, il provvedimento di disconoscimento va annullato per incompetenza e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’avvio del procedimento di cui agli articoli 191 e 194 indicati.