Il prezzo sproporzionato degli alberi dell’EXPO

Sentenza Sezione giurisdizionale Lombardia 196/2019. La Corte dei Conti condanna a risarcire il danno erariale.

In base all’art. 12, co.1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie per il danno erariale cagionato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, nozione a cui è palesemente riconducibile Expo 2015 spa, sia per danni diretti prodotti da dipendenti della stessa, sia per danni “obliqui”, ovvero ad “altra amministrazione”, prodotti da dipendenti di altre distinte società in house (1).

A fronte di un danno arrecato alla p.a. o ad una società in house da una distinta persona giuridica privata (società in house nella specie), è citabile in giudizio sia la persona giuridica che le persone fisiche materialmente autrici della condotta attiva o omissiva foriera di danno (2). Tuttavia, se venissero citate le sole persone fisiche, va valutato, in sede di quantificazione del danno, ove si ipotizzi una colpa grave e non un dolo (connotato da solidarietà tra società e dipendente), il contributo concausale della società di appartenenza dei convenuti non evocata in giudizio.

Configura danno erariale patito dalla società in house Expo 2015 spa il prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato, nell’ambito di una fornitura complementare senza evidenza pubblica, alla società appaltatrice per la fornitura di essenze arboree necessarie per attuare l’importante progetto di Expo 2015.

La Corte dei conti, nel sindacare la ragionevolezza di una transazione intervenuta tra una p.a. (o tra una società in house quale Expo 2015 spa) e un appaltatore-fornitore privato, pur valutando il contesto temporale e storico (connotato da urgenza) della transazione ed il diverso “peso” negoziale delle parti contraenti, ben può valutare la congruità, secondo ordinari parametri di mercato, del valore delle voci di credito vantate dalle parti concilianti, e se le stesse fossero disancorate da detti parametri di mercato, è ben configurabile un danno erariale da transazione illogica o abnorme.

Gli spazi di reciproca rinuncia nell’ambito di una transazione sono tendenzialmente illimitati qualora a transigere sia un soggetto privato che disponga in tale contesto di denari propri, a cui potrebbe rinunciare anche in modo consistente per esigenze, anche psicologiche, di “qualità della vita” (che un contenzioso evitato innegabilmente assicura), ma se a transigere sia invece un soggetto pubblico, a cui una società in house è equiparata, i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi), a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente.

Qualora il danno contestato dalla Procura contabile sia stato concausato da soggetti privati non evocati (o non evocabili) in giudizio, il danno contestato ai convenuti va rideterminato valutando il contributo concausale dei terzi.

  1. Per la definizione di società in house v. C.conti, sez.giur.Lombardia, 9 marzo 2018 n. 49; id., sez.riun.contr., 20 giugno 2019 n.11/2019; id., sez.riun.spec.comp., 22 maggio 2019 n.16/2019, richiamate dalla sentenza massimata.
  2. Ex pluribus Cass., sez.un., 14 settembre 2017, n. 21297; id., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18991; id., sez. un., 10 settembre 2013, n. 20701; id., sez. un., 2 dicembre 2013, n. 26935; id., sez. un., 9 gennaio 2013, n. 295; id., sez. un., 3 marzo 2010, n. 5019; id., sez. un., 27 aprile 2010, n. 9963; id., sez. un., 23 settembre 2009, n. 20434; C. conti, sez. Piemonte, 13 gennaio 2015, n. 1; C. conti, sez. Lombardia, 12 luglio 2017, n. 112; id., sez. Abruzzo, 27 maggio 2015, n. 45; id., sez. III app., 10 marzo 2015, n. 138; C. conti, sez. II app., 1 giugno 2012, n. 347.

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