IL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO: un presunto contrasto di normative

Parere della Sezione Controllo Lombardia 161/2020

Con riferimento ad un dipendente pensionato e operante in un servizio nel frattempo esternalizzato il sindaco chiede di chiarire il rapporto tra due norme l’una che prevede il taglio del salario accessorio in caso di esternalizzazione (art. 6 bis del d.lgs. 165/2001) e la normativa sul salario accessorio che non ne consente la riduzione al di sono del limite iniziale. (art. 33 comma 2, d.l. 34/2019 e DM 17.3.2020)

Con il parere in commento la Sezione Lombardia risponde che le due normative non sono in contrasto. Infatti, In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

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