Il dissesto come “micro-sistema normativo” speciale: competenza temporale ed organizzativa per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Breve commento alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n.12/SEZAUT/2020/QMIG.

Link alla remissione: Sezione regionale di controllo per la Campania n. 57/2020/QMIG (est. Cirillo)

Link alla questione di massima decisa dalla Sezione Autonomie con delibera n. 12/SEZAUT/2020/QMIG (est. Corsetti-Franchi)

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La Sezione delle autonomie pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, superando il contrario ed unanime indirizzo delle sezioni regionali di controllo (v. deliberazioni SRC Campania n. 66/2018/PAR; n. 132/2018/PAR; SRC Sicilia n. 124/2019/PAR e SRC Puglia n. 104/2019/PAR), ha definitivamente chiarito che “per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva”.

La deliberazione in commento muove dalla ricostruzione sistematica dell’istituto del dissesto – offerta dalla Sezione remittente – come “microsistema giuridico extra ordinem” retto da un Organo straordinario ad hoc (ex art. 120 Cost) e caratterizzato da regole proprie, speciali ed inderogabili che impongono di verificare i termini concreti dell’operatività di disposizioni, come l’art. 194 del TUEL, “pensate” per operare in una situazione di fisiologica gestione in bonis dell’ente locale.

In tale contesto, quindi, ad avviso della Sezione, non si può prescindere da una lettura sistematica dell’art. 194 con l’art. 244 TUEL che definisce il dissesto come quella situazione di fatto di incontrovertibile squilibrio tale da non poter “garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero [caratterizzato dall’esistenza] nei confronti dell’ente locale [di] crediti liquidi ed esigibili di terzi” tale da non poter essere fronteggiata con gli strumenti “ordinari” quali le modalità ovvero le procedure degli artt. 193 e 194 del TUEL.

Ed allora il richiamo all’art. 194 da parte degli artt. 244, 252 comma IV e 254 TUEL è da intendersi solo con riferimento agli aspetti “sostanziali” ossia con riguardo al “numerus clausus” delle fattispecie debitorie riconoscibili e dei criteri (utilità ed arricchimento) ai quali devono informarsi le verifiche di competenza dell’OSL e non già con riferimento alla necessaria e previa deliberazione del consiglio comunale. Quest’ultima peraltro risulterebbe “ridondante” nel caso di ente dissestato, nonostante le plurime finalità cui è ordinariamente diretta quali “individuazione della fonte di finanziamento, garanzia dell’effettività del mezzo di copertura, mantenimento degli equilibri, trasmissione alla Procura erariale per eventuali profili di responsabilità. Tali esigenze assumono nel “micro sistema normativo” del dissesto diversa consistenza e modalità di realizzazione rispetto a quanto “normalmente” avviene in una gestione “in bonis”. In virtù della cd. “segregazione patrimoniale” della gestione dissestata rispetto a quella ordinaria, infatti, le risorse a copertura dei debiti devono essere reperite unicamente nella determinazione della massa attiva (v. artt. 252, comma 4, lett.b) e 255 Tuel); il controllo democratico deve essere garantito dall’OSL a cui spetta la gestione del dissesto e su cui insistono specifici obblighi alla resa del conto e di denunzia per l’accertamento di eventuali profili di danno (art. 252 comma 5 TUEL).

Il Collegio ad ulteriore conferma della fondatezza della ricostruzione prospettata dalla Sezione remittente evidenzia altri elementi sia di ordine letterale – tra cui l’espressa inclusione nella massa passiva anche dei debiti fuori bilancio “di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 254 TUEL) sia logico – il potere dell’OSL di transigere vertenze, giudiziali e stragiudiziali, relative ai debiti di cui al comma 3 della medesima disposizione ivi inclusi i debiti fuori bilancio presuppone la previa delibazione in ordine alla esistenza dei presupposti del riconoscimento: “non essendo ammissibile, pena l’elusione della norma, che possa essere oggetto di transazione una posizione debitoria maturata extra bilancio” e non oggetto di riconduzione alla gestione finanziaria dell’ente. A comprovare l’ampiezza del potere dell’OSL depone, infine, anche il comma 4 dell’ art. 254 Tuel che appresta in favore OSL “idonei strumenti istruttori per adottare le determinazioni di competenza anche con riguardo alle ipotesi di debito fuori bilancio connotate da maggiori margini di discrezionalità”. Infatti, ad avviso della Sezione delle Autonomie la competenza dell’OSL nella determinazione della massa passiva – ivi inclusi i debiti fuori bilancio da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riconducibili a ciascuna delle fattispecie di cui all’art. 194 Tuel – è da intendersi come “esclusiva”, in quanto, “diversamente opinando – ossia differenziando le fattispecie di competenza dell’OSL da quelle per le quali si riespande la competenza del Consiglio dell’ente – risulterebbe, invero, frustrato il principio della par condicio creditorum da intendersi in una accezione non solo sostanziale ma anche procedurale”.

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