Il danno da violazione del patto di stabilità interno.

Il mancato rispetto del patto di stabilità comporta una responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori locali.

Quando vengono posti in essere, con l’approvazione del rendiconto, artifici contabili consistenti nell’occultamento dello sforamento del patto di stabilità, sussiste una ipotesi di occultamento del danno e, quindi, l’esordio del termine quinquennale di prescrizione coincide, non con il verificarsi del danno, ma con la scoperta dello stesso avvenuta con la deliberazione della Sezione regionale di controllo che costituisce notitia damni.

Del danno derivato dall’approvazione di un rendiconto con occultamento del mancato rispetto del patto di stabilità rispondono i Consiglieri comunali che hanno approvato il rendiconto, il Segretario comunale per le funzioni di garante della conformità degli atti alla legge, allo statuto e ai regolamenti e di organo di consulenza giuridico-amministrativa e il responsabile del servizio finanziario che ha espresso il parere contabile favorevole. In presenza di pareri contrari del Revisore contabile la responsabilità è dolosa.  .

Costituisce danno erariale il maggiore esborso che si è sostenuto a causa della mancata applicazione delle limitazioni finanziarie conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno, in quanto l’ente viene a sostenere una spesa normativamente vietata a causa del superamento dei vincoli di finanza pubblica ( in senso conforme Sez. giur. Piemonte, 16 gennaio 2013, n. 6; Sez. III Appello, 6 ottobre 2016, n.482).

Nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità, le limitazioni finanziarie si applicano sempre se non è prevista una espressa deroga normativa. Non assume alcun rilievo la necessità di assicurare servizi essenziali per la collettività rientranti tra i compiti ineludibili di una amministrazione comunale. Spetta a ciascun ente individuare i servizi che riesce a garantire in base alla effettiva situazione finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, sulla scorta delle previsioni di legge. Gli enti che subiscono limitazioni devono stabilire una graduatoria di importanza delle attività da svolgere nel rispetto delle disposizioni normative, valorizzando al massimo grado le risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (Sez. giur. Piemonte, 16 gennaio 2013, n. 6).

SENT 611/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per la PUGLIA

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia composta dai seguenti magistrati:

OREFICE        dott. Mauro          PRESIDENTE

RAELI            dott. Vittorio        CONSIGLIERE RELATORE

DADDABBO  dott. Pasquale      CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. 33456 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale contro:

1) F.R.;

2) F.S.;

3) C.G. n. c.;

4)  MG;

5) EA,

6) MC,

7) RA

9) SD;

Udita nella pubblica udienza del 22 marzo 2018 la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli;

Uditi il Procuratore regionale, nella persona del vice Procuratore Generale dott. Carlo Picuno, e gli Avv.ti delle parti costituite;

Viso l’atto di citazione depositato in segreteria in data 6 ottobre 2017, relativo al fascicolo istr. N. 1206/12/PCN;

Esaminata la documentazione in atti.

Considerato in

FATTO

1.– Con l’atto di citazione, in epigrafe indicato, ritualmente notificato e preceduto dall’invito a presentare deduzioni ex art. 67 D.Lgs. n.174/2016,  la Procura regionale chiede la condanna degli odierni convenuti, come sopra generalizzati, al pagamento, in favore del Comune di Melissano, della somma complessiva di € 1.568.244,81, così ripartita, in via solidale:

-Euro 147.818,94 a carico di FR, CG, MC, MG, FS, R A, SD;

-Euro 753.058,42 a carico di FR, CG, MC MG, FS, RA, EA, SD;

Euro 667.367,43 a carico di FR, CG, MC, MG, FS, EA, RA, RG;

con contestuale conversione in pignoramento del sequestro conservativo di cui all’ordinanza n.98 del 28 giugno 2017, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

2. La Procura regionale premette di avere acquisito specifica e concreta notizia di danno della delibera n. 01/PRSP/2014 della Sezione di Controllo della Corte dei conti (SRC), con la quale è stata rigettata l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Melissano (LE), adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 del 06/07/2013 e n. 38 del 09/09/2013. A tal fine riporta ampi stralci di tale pronuncia, nella quale l’Organo regionale di controllo  richiama la propria deliberazione n. 108/PRSP/2012 del 18/10/2012 – inerente l’esame del rendiconto dell’esercizio 2010 del predetto Comune – di accertamento di gravi irregolarità contabili e violazioni di legge, ritenuti indici di una situazione di grave squilibrio finanziario dell’Ente, tra cui, in particolare: mancata osservanza del patto di stabilità interno nell’esercizio 2010; notevole ammontare di debiti fuori bilancio nell’esercizio 2010 e 2011 per l’importo di circa un milione di euro; – notevole “anzianità” di residui attivi e passivi e lieve capacità di riscossione dei residui attivi costituiti in anni antecedenti all’esercizio 2006; violazione dell’art. 228, comma 3, del Tuel che impone agli Enti locali di effettuare annualmente le operazioni di riaccertamento dei residui; disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2010 di ammontare pari a € 505.852,72; sussistenza, nel mese di ottobre 2012, di crediti, certi, liquidi ed esigibili di terzi nei confronti del comune di Melissano per l’importo complessivo di € 1.352.917,14; costante e reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria e scoperture per tali anticipazioni alla fine di ogni esercizio dal 2006, a significazione della situazione di profonda crisi di liquidità dell’Ente e dell’incapacità di far fronte ai normali pagamenti; violazione del principio di annualità, veridicità, integrità del bilancio e trasparenza del bilancio; sussistenza, al termine dell’esercizio finanziario 2009, di sei parametri di deficitarietà strutturale, e al termine dell’esercizio finanziario 2010, di almeno quattro parametri di deficitarietà strutturale rilevati ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Decreto del Ministero dell’Interno 24/09/2009; violazione della normativa dettata dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 in materia di spesa del personale.

La Sezione di controllo, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 06/09/2011 n. 149, invitava il comune di Melissano ad adottare, entro sessanta giorni, le dovute misure correttive.

Con successiva deliberazione n. 79/PRSP/2013 del 28/03/2013, la Sezione regionale, esaminato il piano di risanamento approvato dall’Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 20/03/2013 (peraltro munito del parere sfavorevole dell’Organo di revisione, rilasciato con verbale n. 65 del 19/03/2013), ne rilevava la incongruità e la non idoneità a superare i rilievi contestati, sotto molteplici profili.

Pertanto, accertato l’inadempimento da parte dell’Ente dell’adozione di misure correttive adeguate e di un piano di rientro contabilmente plausibile, avvertiva l’Ente che il perdurare dell’inadempimento all’adozione delle misure correttive avrebbe messo in moto la procedura prevista dalla prefata normativa, che comporta la diffida del prefetto al Consiglio comunale a deliberare, entro venti giorni, il dissesto finanziario.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale dell’8 maggio 2013 n. 25, il Comune attivava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale richiedendo l’accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, secondo il disposto degli articoli 243-bis e 243-ter del TUEL. A tal fine, l’Ente chiedeva alla SRC la sospensione della predetta procedura di “dissesto guidato”.

Con deliberazione del 28/05/2013 n. 103/PRSP/2013, la SRC disponeva la sospensione della procedura di dissesto guidato, conformemente all’indirizzo espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione del 03/01/2013 n. 1/SEZAUT/2013/QMIG.

Con successiva deliberazione consiliare del 06/07/2013 n. 35, l’Ente approvava nel termine di legge il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (nel prosieguo, “PR”), di durata decennale, anche in questo caso esitato negativamente dall’Organo di revisione contabile con verbale n. 80 del 02/07/2013.

Il predetto piano era trasmesso, giusto l’art. 243- quater del Tuel alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall’art. 155, le cui risultanze istruttorie venivano recepite nella deliberazione consiliare n. 38 del 9 settembre 2013 avente ad oggetto “piano di risanamento pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 adeguato alle osservazioni ministeriali del 14.08.2013 approvazione”. Anche in tal caso, tuttavia, con verbale n. 84 del 05/09/2013, l’Organo di revisione contabile esprimeva parere sfavorevole.

Anche la citata Commissione, nella sua relazione afferente al PR del comune di Melissano, rilevava che (come emerge dalle pag. da 27 a 30 del Piano) il Comune non avesse rispettato il patto di stabilità interno per gli anni 2010, 2011 e 2012 e che in quest’ultimo esercizio non avesse nemmeno osservato la sanzione recante il divieto di impegnare, nell’anno successivo a quello del mancato rispetto del patto, spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio.

3. Ad avviso della Procura, il mancato rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno (“PSI”) era già noto da tempo anche agli stessi amministratori comunali, atteso che la Sezione Regionale di Controllo (“SRC”) già con la deliberazione n. 108/PRSP/2012 del 18 ottobre 2012 dava atto, tra le altre gravi irregolarità contabili, del mancato rispetto di tale limite normativo (v. pag. 6-8 deliberazione citata), mentre la stessa SRC, con la deliberazione n. 79/PRSP/2013, aveva rilevato che, in sede di riapprovazione del bilancio di previsione 2012, avvenuta con la deliberazione consiliare n. 13 del 12/03/2013, l’Ente non aveva operato alcun richiamo alla mancata osservanza del PSI dell’esercizio 2011 e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio, come rilevato anche dall’Organo di revisione contabile (“ORC”) nel parere non favorevole reso sulla proposta di bilancio con verbale n. 62 dell’11/03/2013.

Aggiunge il P.M. che, il Revisore dei conti, con il verbale n. 80 del 02/07/2013, recante il parere sfavorevole sul PR, ha attestato che l’Ente non aveva tenuto conto della sanzione del contenimento della spesa corrente sia nell’esercizio 2012, per lo sforamento del patto nel 2011, che nell’esercizio 2013 per lo sforamento del patto nel 2012 (per effetto di maggiori stanziamenti di spesa corrente per € 172.575,64); per l’esercizio 2011, l’ORC segnala (nel predetto parere) che non è stata applicata neanche la sanzione del divieto dell’indebitamento.

L’art. 31, comma 26, della L. n. 183/2011, dispone che in caso di mancato rispetto del PSI, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, oltre ad altre limitazioni, non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio (lettera b) e non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti (lettera c).

La mancata osservanza del patto di stabilità interno negli esercizi 2010 e 2011 è stata ufficializzata a seguito della riapprovazione dei conti consuntivi degli esercizi 2010 e 2011, avvenuta in conseguenza della pronuncia n. 108/PRSP/2012 della SRC, che aveva sottolineato una preoccupante inattendibilità dei dati inerenti l’ammontare dei residui, che poteva condurre ad una quantificazione del risultato di amministrazione non veritiera e quindi a celare un disavanzo maggiore di quello riportato.

Per le sanzioni da applicarsi in sede di bilancio di previsione 2013, per effetto della mancata osservanza del patto di stabilità nell’esercizio 2012, l’Organo di revisione ha evidenziato che l’Ente, per garantire l’applicazione del regime sanzionatorio, nell’esercizio 2013 avrebbe dovuto prevedere stanziamenti di spese correnti non superiori a € 3.777.992,33 (media triennale di spesa corrente 2010-2012), mentre in realtà ha previsto un totale di spesa corrente pari a € 3.950.568,00, non rispettando la sanzione suddetta.

Dalla documentazione pervenuta alla SRC pugliese in data 19/12/2013, e in particolare dal prospetto inerente gli equilibri di parte corrente dell’esercizio 2013, la Sezione ha accertato che il totale della spesa del tit. I ammonta a € 3.950.568,00: pertanto è stato superato il limite di spesa imposto dal regime sanzionatorio per la mancata osservanza del PSI nell’esercizio 2012.

L’Ente, sia nella deliberazione consiliare n. 35 del 06/07/2013 di approvazione del piano pluriennale, sia nella successiva deliberazione consiliare n. 38 del 09/09/2013 ha sostenuto che “oltre alle riduzioni già concretizzate rispetto al rendiconto 2012 pari a € 271.902,53 non era percorribile, in sede previsionale, l’applicazione di ulteriori decurtazioni, rinviando altresì l’eventuale ed auspicabile correzione in diminuzione delle poste passive in sede di assunzione di impegni”.

La Sezione, sul punto, ha però rilevato che secondo il dettato dell’art. 31, comma 18, della L. 12/11/2011 n. 183: “il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”; e che pertanto il rispetto del PSI e quindi anche l’implementazione delle sanzioni per sforamento del patto degli esercizi precedenti deve avvenire già a livello previsionale oltre che consuntivo (cfr. deliberazioni della SRC Lombardia, n. 427/2009 e n. 605/2009; della Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 903/2012).

Di conseguenza, l’Organo esterno di controllo contabile ha accertato la violazione dell’art. 243- bis, comma 6, lett. a) del TUEL (a mente del quale il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il PSI accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti), ritenendo “che il piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Melissano non contenga alcuna misura correttiva atta a garantire l’osservanza del patto di stabilità interno e del conseguente regime sanzionatorio inerente la limitazione degli impegni di spesa corrente che non risulta applicato dall’Ente sia nell’esercizio 2012 che nel corrente esercizio 2013” (v. Del. n. 1/PRSP/2014, pag. 20-22).

4. A tale situazione di squilibrio dei conti dell’Ente locale conseguiva l’accertamento dello stato di dissesto avvenuto con deliberazione della SRC n. 174/PRSP/2016 del 10.11.2016, che comportava la “Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000” avvenuta con deliberazione consiliare del comune di Melissano n. 44 del 10.12.2016.

Di conseguenza la Procura contabile avviava, con propria delega al Nucleo P.T. della Guardia di Finanza (“G.d.F.”) di Lecce, specifica e autonoma istruttoria finalizzata ad accertare, tra l’altro, la sussistenza dei presupposti di legittimità in ordine all’assunzione di spese da parte del comune di Melissano, in considerazione dei limiti previsti dal sopra citato D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, con riferimento:

  1. a) all’ammontare della spesa sostenuta, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 del n. 78 del 2010 (conv. con modif. nella L. n. 122 del 2010), e dell’art. 1, commi 119 e 120, della L. n. 220 del 13/12/2010;
  2. b) all’applicazione delle limitazioni e delle sanzioni previste dalle norme in vigore alla stesura dei relativi rendiconti;
  3. c) all’individuazione dei relativi responsabili, identificati ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

L’attività istruttoria, sfociata nell’informativa n. 0178093/15 del 24.04.2015, è stata diretta ad accertare la sussistenza di responsabilità di carattere amministrativo-contabile originate dall’accertato sforamento del patto di stabilità da parte del comune di Melissano per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, e 2013, e a verificare le ragioni della mancata applicazione, da parte dell’Ente locale, delle misure sanzionatorie negli esercizi successivi allo sforamento, introdotte dalle seguenti disposizioni di legge:

– art. 1, commi 119 e 120 della legge 13/12/2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che prevedono il divieto i) di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; ii) di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; iii) di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi.

L’istruttoria accertava il mancato rispetto del patto di stabilità relativamente agli esercizi 2010, 2011, e 2012.

La Guardia di Finanza evidenziava che, a causa dello sforamento del patto di stabilità negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, le somme impegnate nell’esercizio seguente lo sforamento (2011, 2012 e 2013) avevano superato le medie dei trienni 2008-2010, 2009-2011, e 2010-2012, rispettivamente, di € 147.818,94 nel 2011, di € 753.058,42 nel 2012, e di € 667.367,45 nel 2013.

Secondo l’Organo requirente, tali fatti configurano una fattispecie di danno erariale sub-specie di indebita erogazione di risorse in presenza di un vincolo di natura sanzionatoria – applicato in forma di limitazione alla spesa – derivante dall’esplicita disposizione normativa di cui al richiamato art. 1 comma 119 L. n. 220 del 2010, ribadito con identica formulazione dall’art. 31 comma 26 della L. n. 183 del 2011, quale diretto precipitato delle disposizioni vigenti in tema di PSI, introdotte già con legge n. 448 del 1998.

Il P.M. richiama al riguardo la giurisprudenza resa dalla Corte dei conti in analogo caso, affermando che l’approvazione di un rendiconto da cui emerge che nel corso del precedente anno non siano stati adottati i provvedimenti utili per il ripristino di una corretta gestione finanziaria – comportandosi come se i vincoli del patto di stabilità fossero stati rispettati – determina un grave nocumento al generale equilibrio della finanza pubblica (Corte dei conti Sez. Piemonte n. 6/13 del 16 gennaio 2013, confermata da Sezione III Centrale, sent. n. 482/2016).

Ritiene dunque attribuibili particolari responsabilità ai componenti dell’Organo di gestione politico-amministrativa dell’Ente locale, le cui condotte sarebbero state perpetrate “con evidente consapevolezza della esistenza di gravissime irregolarità gestionali, puntualmente evidenziate dall’Organo di revisione”, e perciò “tali da configurare una serie di comportamenti commissivi ed omissivi, peraltro pervicacemente ripetuti nel tempo, chiaramente configuranti volontà dolosa, risultando del tutto prevedibili le gravissime conseguenze che l’approvazione dei rendiconti avrebbe comportato per le finanze dell’Ente locale, laddove risultava evidente l’avvenuto sforamento del patto di stabilità ed il conseguente mancato rispetto degli indicati limiti di spesa. Come verrà meglio di seguito specificato, in sede di approvazione dei rendiconti annuali, i fatti risultavano chiaramente ed inequivocabilmente percepibili nella loro potenzialità dannosa”.

Reputa, di conseguenza, di ripartire l’entità del danno, per singola annualità, sui Consiglieri comunali che votarono favorevolmente le indicate delibere di approvazione dei bilanci comunali e sui responsabili del Servizio che fornirono il proprio parere favorevole alle stesse, come di seguito:

a)Annualità 2011– Danno erariale pari ad € 147.818,94. Nel Verbale n. 11 del 03/11/2011, contenente la Relazione al Rendiconto 2010, il Revisore dei conti, dr. AP, aveva espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio, condizionato all’approvazione, da parte dell’Organo collegiale, dei seguenti rilievi: i) la correzione scritture contabili con conseguente disavanzo di € 1.677,94; ii) l’eliminazione dei residui vetusti di € 486.494,00 del Titolo I.

Con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 09/11/2011, il 1° rilievo venne accolto e votato all’unanimità da parte dei seguenti componenti: omissis; mentre il 2° rilievo non venne accolto, riportando solo n. 4 voti a favore (omissis) e n. 8 voti contrari. L’intera deliberazione emendata con il solo 1º rilievo del Revisore dei conti già approvato, venne votata favorevolmente da parte dei seguenti componenti del Consiglio Comunale: omissis.

b) Annualità 2012– Danno erariale pari ad € 753.058,42. Nella Delibera del Consiglio comunale  37 del 04/09/2012relativa alla prima approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2011, si faceva riferimento al Verbale del Revisore dei Conti n. 44/2012 e 45/2012, in cui il medesimo riteneva che l’amministrazione comunale di Melissano avesse violato i principi della competenza finanziaria, dell’annualità, e della veridicità del bilancio.

Tale violazione è stata originata dai seguenti comportamenti: i) impegni di spesa per € 129.782,95 effettuati nel 2011, di competenza di esercizi finanziari precedenti; ii) mancata contabilizzazione in bilancio di impegni di spesa di € 131.139,67 e di ulteriori € 31.000,00 originati da atti transattivi del Comune, entrambi muniti del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; iii) transazioni varie con professionisti ed aziende varie, già sottoscritte dall’amministrazione comunale per l’importo complessivo di € 83.803,78 non inserite in bilancio; iv) pagamento di € 120.000 (facente parte di un debito di complessivi € 519.134.77) inerenti una dilazione di pagamento all’Acquedotto Pugliese, inserito nel Titolo II (spese per investimenti), anziché nel Titolo I (spese correnti); v) omesso inserimento, nei residui passivi del bilancio 2010, di numerosi impegni di spesa regolarmente assunti, «trasportati» nell’esercizio 2011 usando la competenza del 2011; vi) parimenti, analoga situazione per residui passivi del 2011 «trasportati» nel successivo esercizio 2012 ed a ritroso – a detta del Revisore – di € – 163.747,41 del 2009 che sono stati impegnati e pagati nel 2010, e di ulteriori € 93.286,17 del 2008, impegnati e pagati nel 2009. Il Revisore esprimeva perciò parere sfavorevole all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011.

Nella seduta il Sindaco, dava atto che le anomalie contabili sui principi di competenza e di annualità del bilancio costituissero un modo consolidato di operare dell’amministrazione comunale, e che i rilievi contabili mossi dal Revisore al bilancio presentato dall’amministrazione comunale fossero stati accettati in parte, ad eccezione che nei seguenti importi:

i)   € 220.000,00 derivanti da una vertenza con parere favorevole in appello, a cui era seguito un ricorso in Cassazione dalla parte soccombente;

ii)  € 441.031,14 relativi ai fondi stanziati dalla Regione Puglia per opere di fogna nera, fogna bianca, spazi a verde e pubblica illuminazione;

iii) ulteriori € 129.100,65 di somme da riscuotere in materia di imposte immobiliari e sulla pubblicità, concessioni edilizie, addizionale comunale energia elettrica, consumi idrici.

L’Organo consiliare procedeva successivamente con la votazione della deliberazione così emendata, che riceveva n. 8 voti favorevoli da parte dei seguenti componenti: omissis, e n. 4 voti contrari (omissis). Tale deliberazione era munita dei pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

c)  Annualità 2013– Danno erariale pari ad € 667.367,45. Nella delibera di Consiglio comunale  31 del 17/05/2013relativa all’approvazione del rendiconto 2012 è contenuto il parere del Revisore dei conti (verbale n. 74 del 16/05/2013), in cui il medesimo riferisce sul rispetto delle disposizioni di legge di bilancio, e in particolare:

a)  sulla corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa; b) sull’equivalenza tra gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti; c) sull’avvenuto riaccertamento dei debiti fuori bilancio da parte dell’amministrazione comunale, la quale ha ottemperato alle direttive impartite dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia; d) sulla regolarità delle dichiarazioni in materia di IRAP ed IVA, di emissione delle reversali e dei mandati di pagamento; e) sull’avvenuto superamento, in 3 distinte date, del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria, con la violazione dell’art. 222 del Tuel, riconoscendo che il ricorso a tale forma di pagamento, seppur consentito dalle disposizioni, se utilizzato in modo troppo frequente e massivo, finisce con l’aggravare la gestione di competenza dell’Ente locale, che deve sopportare maggiori oneri a causa dell’indebitamento di cassa.

Ciò contribuiva a generare un disavanzo di competenza, pari ad € 773.874,60 per il 2012, esercizio chiuso al 31/12/2012 con un disavanzo di amministrazione pari a € 3.035.854,11.

Il Revisore nella relazione ha espresso i propri dubbi sulle attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio, rilasciate dai singoli responsabili di settore alla chiusura dell’esercizio finanziario, nonché sul rispetto della riduzione delle spese per incarichi e consulenze, sancito dall’art. 6, VII comma, D.L. 78/2010 e successive modificazioni.

In particolare, sebbene il tetto di spesa per le consulenze ammontava ad € 1.200,00, l’importo è stato superato con un impegno di spesa di € 11.267,20 – relativo all’onorario di una fattura per il rilascio di alcuni pareri legali nel 2011 – liquidato nel 2012 per € 10.067,20 ad un legale incaricato, in violazione al rispetto della competenza finanziaria.

A conclusione dell’analisi svolta, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere “sfavorevole” all’approvazione del rendiconto del 2012.

La delibera veniva approvata dall’Assise consiliare con i seguenti n. 8 voti a favore: omissis, munita del parere “favorevole” tecnico e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Con riferimento all’intera vicenda, la Procura reputa particolarmente gravi le condotte serbate dai Responsabili del Servizio Finanziario che, nonostante fossero dotati del bagaglio tecnico-giuridico idoneo ad impedire gli effetti dannosi conseguenti alle approvazioni dei citati rendiconti, non solo omettevano qualsiasi intervento, ma rimettevano sugli atti parere favorevole nonostante i pareri negativi resi dell’Organo di revisione.

Di conseguenza contesta le suesposte fattispecie ai sopra indicati soggetti “a titolo di dolo e in via solidale, salva la subordinata e meramente residuale qualificazione della fattispecie dannosa a titolo di colpa grave all’esito del giudizio eventualmente instaurando”.

5. Il P.M. sostiene che le suesposte argomentazioni dimostrano la fondatezza della domanda, rilevando che “nel caso di specie ci si trovi di fronte ad una serie di comportamenti dolosi, reiterati nel tempo, commessi con estremo livore e piena volontà attuativa, causativi di danno erariale certo, effettivo ed attuale”. Prospetta in conclusione un importo di danno pari a complessivi € 1.568.244,81, “che gli invitati sono tenuti a risarcire a titolo di dolo ed in via solidale ciascuno di essi per le annualità specificatamente contestate a favore del Comune di Melissano”.

6. Nelle more del giudizio, il Procuratore regionale ha chiesto, con ricorso per sequestro conservativo “ ante causam”( depositato il 12 maggio 2017), ed ottenuto  il sequestro dei beni indicati nel decreto presidenziale emesso in data 18 maggio 2017, confermato parzialmente dal Giudice designato , con ordinanza n.98/2017, depositata in data 14 agosto 2017.

7. Con ordinanza collegiale n. 128/2017, pronunciata in sede di reclamo e depositata in data 28 novembre 2017, è stata revocata l’ordinanza n.98/2017 nei confronti  di omissis, per il resto risultando confermata nei confronti degli altri convenuti.

8. Si sono costituiti, nei termini previsti nel decreto di fissazione della odierna udienza:

8.1. EA, MC, RG e RA, con separate comparse di costituzione e risposta, depositate il 1.3.2018, recanti in calce procura defensionale.

Il difensore deduce l’assenza di qualsivoglia consapevolezza dello sforamento del patto di stabilità, nel momento in cui sono stati approvati i conti consuntivi, di cui si è avuto contezza solo successivamente, a seguito della delibera della SRC della Corte e sottolinea che, nel momento iniziale, le proposte di approvazione del rendiconto erano corredate dalla certificazione del rispetto del predetto patto e dal parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario. Sottolinea che, per quanto riguarda il 2010, per il quale comunque deve ritenersi prescritta l’azione di danno, l’approvazione del rendiconto è avvenuta con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 9/11/2011.

Con riferimento all’esercizio 2012, evidenzia  che l’accertamento del mancato rispetto del patto è successivo alla delibera consiliare n. 37 del 4/9/2012 di approvazione del rendiconto 2011, e che quando è stata appresa tale circostanza il Consiglio comunale ha posto in essere una robusta attività di risanamento, ciò incidendo sull’elemento soggettivo , perché denota l’atteggiamento finalizzato a sistemare i conti del Comune, che è contrario a quello sostenuto dalla Procura a fondamento della presente azione .Tanto è vero che la delibera n. 01/2014 (fonte di notitia damni) della Sezione Regionale Controllo sopraggiunge a seguito di un’articolata attività amministrativa avviata dal comune di Melissano successivamente alla delibera della stessa sezione di Controllo n. 108/2012 del 18.10.2012 (relativa all’esame del rendiconto dell’esercizio 2010 approvato il 19.9.2011), che certifica il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2010 e porta tale dato alla conoscenza dell’odierno deducente. Dunque, il mancato rispetto del PSI per i predetti esercizi è stata attestato solo in sede di riapprovazione dei conti consuntivi dei predetti esercizi, avvenuta in epoca successiva alla già richiamata deliberazione n. 108/2012, e nell’ambito del processo finalizzato all’approvazione del piano di risanamento e del successivo piano di riequilibrio pluriennale.

Ancora, in ordine alla sussistenza del danno,  il difensore sostiene che in ogni caso le spese imputate a titolo di responsabilità amministrativa sono state impegnate per spese correnti e, quindi, sono andate a beneficio della collettività, che ha fruito di servizi istituzionali, per cui andrebbero in compensazione del preteso ed asserito danno erariale.

8.2. RG, Segretario comunale del comune di Melissano, all’epoca dei fatti contestati, si è costituito in giudizio per il tramite dell’avv.omissis, i quali hanno depositato in data 2.3.2018 una comparsa di costituzione.

I difensori asseriscono  che l’apposizione del suo parere tecnico-contabile nei vari frangenti della complessa procedura di risanamento dei conti comunali è sempre avvenuta per sostituire il Responsabile titolare del Servizio finanziario, assente dal servizio; per quanto riguarda in particolare l’approvazione del rendiconto 2012, avvenuta con deliberazione consiliare n. 31 del 17/5/2013, la sostituzione del predetto Responsabile da parte sua, che ha comportato la conseguente remissione del parere tecnico-contabile favorevole sulla proposta di deliberazione, è avvenuta “tuttavia per improvvisa assenza dal lavoro” del funzionario titolare”, sulla base del parere da questi già rimesso sulla deliberazione della Giunta comunale di approvazione della proposta al Consiglio di, approvazione del relativo rendiconto, n. 80 del 22.4.2013.

In relazione alla deliberazione consiliare n. 31 del 17/5/2013, il deducente osserva di avere rimesso i propri pareri in data 13 maggio 2013 mentre il Revisore si è – negativamente – espresso solo il giorno prima della seduta consiliare. I rilievi del Revisore sono poi solo in parte stati approvati e sui rimanenti l’Assise non ha ritenuto di richiedere “parere integrativo ai responsabili”.

Conclude ritenendo che al Segretario Comunale non possa essere contestata alcuna “responsabilità, neanche concorrente”, per la violazione del PSI atteso che l’approvazione dei rendiconti per gli anni in contestazione è intervenuta comunque sulla scorta di pareri tecnici contabili formulati dagli Uffici competenti e “sui quali non era e non è esigibile da parte dell’odierno deducente alcuna attività di specifico controllo tecnico”.

In via subordinata, hanno eccepito che i vantaggi che l’Amministrazione ha conseguito a seguito della condotta del convenuto relativi alle spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi indispensabili per l’esecuzione delle attività istituzionali della stessa.

8.3. FR e FS si sono costituiti in giudizio, con unica memoria di costituzione depositata il 22 febbraio 2018 recante in calce procura defensionale a favore omissis.

Nella memoria depositata in data 1 marzo 2018, dopo avere ripercorso i fatti che sono a fondamento dell’atto di citazione, il difensore eccepisce quanto segue.

L’approvazione degli atti, cui sarebbe conseguito il contestato “ sforamento del patto di stabilità” è sempre avvenuta sulla scorta delle certificazioni in ordine all’avvenuto rispetto del patto, formulate dal responsabile del Servizio finanziario. Si osserva, al riguardo, che la certificazione in questione è un atto tecnico-contabile estraneo non solo alla competenza (nel senso giuridico) ma anche alla capacità dei soggetti politici, cui viene imputata l’adozione degli atti deliberativi che, poi, avrebbero determinato quello sforamento. Inoltre, che l’accertamento circa il mancato rispetto del patto di stabilità si è avuto solo a seguito di riapprovazione dei conti consuntivi per le varie annualità, giusta delibera di C.C. n. 20/13. Una volta assunta la consapevolezza, inoltre, della entità della situazione a seguito della deliberazione n.108/12, l’organo consiliare ha assunto ogni iniziativa tendente al riequilibrio e risanamento dei conti. Né la presenza di un preteso contrasto tra la posizione assunta dal Revisore rispetto al Responsabile del settore può indurre ad affermare la responsabilità degli odierni convenuti, non avendo gli stessi specifiche cognizioni di merito per ritenere la prevalenza della posizione del primo rispetto al secondo. Il superamento dei limiti di spesa imposti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno era funzionale all’acquisizione di beni e servizi per attività indispensabili ad esclusivo beneficio della collettività amministrata.

8.4. Analoghe eccezioni sono state formulate dagli avv.ti omissis, nella memoria depositata in data 1 marzo 2018, in rappresentanza di M G, costituitosi in giudizio con il patrocinio legale degli stessi.

8.5. SD si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 2 marzo 2018, recante a margine procura defensionale a favore degli Avv. omissis, i quali sottolineano in premessa che il superamento dei limiti di spesa corrente imposti dal regime sanzionatorio riveniente dall’art. 1, co. 119, L. n.220/2010 e dall’art. 31, co. 26, L. n.183/2011 è dipeso esclusivamente dalla necessità di far fronte a spese legislativamente vincolate ( come il pagamento degli stipendi dei dipendenti e l’erogazione dei servizi essenziali) mentre non è stata prevista alcuna spesa per investimenti o innovazioni).

In via preliminare, si eccepisce la prescrizione dell’azione erariale relativa all’annualità 2010 , essendo stato notificato in data 29.5.2017 l’invito a dedurre ed in quanto non si verte in ipotesi di occultamento doloso del danno in ipotesi risarcibile.

Circa i rendiconti 2010 e 2011 (per il 2012 il parere è stato rimesso dal Segretario), i difensori eccepiscono che il parere favorevole reso sul primo di tali conti consuntivi è stato basato su un’erronea certificazione del rispetto del patto cagionata dall’utilizzo del programma informatico GOLEM, fornito da Telecom Italia S.p.A. Il 03.11.2011 il Revisore dei Conti aveva inoltrato il proprio parere sul rendiconto 2010, evidenziando come in realtà l’Ente non avesse rispettato il patto di stabilità per avere erroneamente omesso di detrarre le riscossioni (dalle entrate finali) ed i pagamenti (dalle spese finali) derivanti dai fondi POR. Quindi, egli ha rimesso detto parere in epoca antecedente alla relazione del Revisore contabile, in seguito alla quale è emersa l’erroneità dei calcoli realizzati dal software, tanto è vero che egli stesso in data 11.11.2011 (ciò ne denoterebbe l’assoluta buona fede) ha comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione attestante il mancato rispetto del patto di stabilità 2010, a seguito dell’accertamento delle reali voci del saldo finanziario 2010 epurate dagli errori derivanti sistema informatico. Più o meno la stessa cosa è accaduta per il rendiconto dell’esercizio 2011, dove vi è stato lo stesso problema a causa dell’utilizzo del programma informatico GOLEM, e in cui il suo parere è stato rassegnato prima della relazione del Revisore contabile. Sostengono, anche, che, in ogni caso, una differente contabilizzazione effettuata seguendo le indicazioni del Revisore dei Conti non avrebbe minimamente influito sul rispetto del patto di stabilità.

Per quanto riguarda il Rendiconto 2011, in particolare,  evidenziano che non è comprovata la segnalazione operata dal Revisore circa la traslazione nel 2011 di impegni di spesa relativi ad esercizi precedenti sino al 2008, e che non sarebbe stato possibile da parte del Comune di Melissano osservare un differente regime contabile, siccome tutte le spese ivi indicate fanno riferimento a servizi e prestazioni insopprimibili e legislativamente vincolati.

All’odierna udienza, il P.M. ed i difensori hanno concluso come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte con riguardo all’ipotesi di danno erariale prospettata dal P.M. per il complessivo ammontare di € 1.568.244,81(oltre interessi e rivalutazione monetaria), collegato ad indebite condotte poste in essere dai sopra indicati soggetti, nei termini in cui sono state riportate nella narrativa in fatto.

2. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla annualità 2010, atteso che l’approvazione del relativo rendiconto è avvenuta con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 9/11/2011, mentre l’invito a dedurre è stato notificato ai deducenti in data 29.5.2017..

L’eccezione è infondata.

Come emergerà meglio in seguito, sul piano espositivo, non è revocabile in dubbio che gli odierni convenuti hanno posto in essere veri e proprii artifici contabili, consistiti nell’occultare scientemente e volontariamente lo “ sforamento” del patto di stabilità,  con l’approvazione del succitato rendiconto, e con l’approvazione dei successivi rendiconti. E ciò al fine di far comparire una diversa realtà contabile. Si verte, dunque, in ipotesi di occultamento doloso, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n.20/1994, sposta “ in avanti”, per così dire, l’esordio del termine quinquennale di prescrizione, facendolo coincidere ( non già con il verificarsi del danno , ma) con la “ scoperta “ dello stesso, che, nel caso di specie, si è avuta con la delibera n.01/PRSP/2014 della Sezione Regionale di Controllo della Puglia, che costituisce la notitia damni.

3. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Deve premettersi che costituisce danno erariale il maggior esborso che si è sostenuto a causa della mancata applicazione delle limitazioni finanziarie conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, in quanto l’ente viene a sostenere una spesa normativamente vietata a causa del superamento dei vincoli di finanza pubblica (Sez. Giur. Piemonte, sentenza n. 6 del 16/1/2013, confermata da Sez. III Appello, sentenza n. 482 del 06/10/2016).

Basti qui rammentare – a confutazione delle eccezioni di parte – che in mancanza di espressa deroga normativa, non può assumere alcun rilievo l’invocata necessità di assicurare servizi essenziali per la collettività, rientranti tra i compiti ineludibili dell’amministrazione comunale, posto che, come correttamente osservato dalla Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 6/2013 cit. «spetta a ciascun ente individuare i servizi che riesce a garantire in base all’effettiva situazione finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, sulla scorta delle previsioni di legge. Ciò significa che gli enti che subiscono limitazioni o che non possono effettuare assunzioni devono stabilire una sorta di “graduatoria di importanza” delle attività da svolgere, nel rispetto delle disposizioni normative, valorizzando al massimo grado le risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa».

Al riguardo poi, è appena il caso di soggiungere che nessuno dei resistenti, al di là delle apodittiche asserzioni difensive, ha dato dimostrazione della “indispensabilità” e inderogabilità delle spese finanziate con i maggiori impegni non consentiti, i quali, in assenza di prova contraria, potrebbero essere stati destinati a sostenere anche spese non strettamente funzionali ai bisogni primari ed essenziali per la vita della comunità amministrata (quali ad es. contributi, organizzazione di eventi, incarichi, assunzioni, missioni, spese di rappresentanza, spese del personale, queste ultime peraltro realmente effettuate parimenti in violazione del disposto normativo in parola, come è stato accertato nel corso delle indagini della G.d.F.).

A proposito delle citate limitazioni finanziarie, va richiamata la costante interpretazione della Corte dei conti in sede consultiva (ex multis, cfr. Sezione Lombardia, parere n. 601/2011), la quale ha da tempo chiarito che “le sanzioni o “limitazioni amministrative” a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati.

Tanto premesso, la fattispecie dedotta nel presente giudizio attiene alla condotta di amministratori che, avallati dai competenti funzionari pubblici, hanno approvato un rendiconto inveritiero, comportandosi come se il patto di stabilità dell’esercizio di riferimento fosse stato rispettato nonostante le contrarie evidenze contabili segnalate dall’organo di revisione contabile (“ODV”), evitando di applicare le conseguenti limitazioni finanziarie e consentendo, per l’effetto, l’effettuazione di spese vietate, in presenza di un vincolo di natura sanzionatoria – applicata in forma di limitazione alla spesa – derivante da esplicita disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 119, L. n.220/2010 e reiterato con identica formulazione dall’art. 31, comma 26, L. n.183/2011.

Coerentemente con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti in vicenda analoga può, inoltre, affermarsi che l’approvazione di un rendiconto da cui emerge che nel corso del precedente anno non siano stati adottati i provvedimenti utili per il ripristino di una corretta gestione finanziaria – comportandosi come se i vincoli del patto di stabilità fossero rispettati – determina un grave nocumento al generale equilibrio della finanza pubblica. Deve aggiungersi, inoltre, che l’approvazione di un rendiconto inveritiero ha impedito l’adozione di variazioni di bilancio per l’esercizio successivo, che avrebbero riportato entro i limiti di legge l’assunzione degli impegni di spesa, impedendo così lo “ sforamento” del patto di stabilità.

Trattandosi di una violazione di tale gravità – e, nel caso che occupa, per rilevanti importi aggiunge il Collegio, specie in relazione agli esercizi finanziari successivi al primo – non può assumersi che gli odierni convenuti non si siano avveduti dello “sforamento” del ridetto PSI, specie alla luce degli specifici rilievi via via interposti dall’organo di revisione contabile: i cui pareri sulle proposte di bilancio e di rendiconto in argomento dovevano assumere, alla luce dei compiti ad esso intestati per legge – che lo collocano sicuramente in una posizione di maggiore “terzietà” e “obiettività” rispetto allo stesso Responsabile del Servizio finanziario – natura obbligatoria e vincolante, salva adeguata contro-motivazione (supportata dagli organi tecnici interni) in caso di mancata conformità alle misure proposte, che, nel caso di specie, sembra mancare del tutto.

Ritiene dunque questo giudice che i documenti versati in atti comprovino sufficientemente che gli odierni prevenuti, nel momento in cui hanno posto in essere i comportamenti contestati in termini di approvazione dei rendiconti degli esercizi finanziari relativi al triennio 2010-2012, avessero a disposizione tutti gli elementi di giudizio e di valutazione inerenti al mancato rispetto del PSI per ciascuna delle annualità considerate. Ciò nonostante i predetti, pur non avendo l’Ente rispettato per ciascuno dei tre anni precedenti i parametri imposti dal Patto di Stabilità Interno, hanno consentito di sostenere, negli esercizi successivi allo sforamento del citato obiettivo finanziario, le spese ricomprese nelle limitazioni imposte dai commi 119 e 120 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2011, già previste dal D.L. n. 112/2008, applicabile ratione temporis all’esercizio finanziario 2010.

4.1. – Per quanto riguarda, in particolare, il primo degli esercizi finanziari in esame, vale a dire il 2010, il parere emesso dal Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto 2010, sfociata nella delibera consiliare n. 40 del 9/11/2011, si esprimeva in termini netti e chiari in punto di mancato rispetto del vincolo in parola. A pag. 14 di detto parere (cfr. il verbale n. 11 del 3.11.2011), nel paragrafo relativo alla “Verifica del patto di stabilità” il Revisore scrive: “L’Ente non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2010 avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista (dati in migliaia di euro) … L’Ente, per l’anno 2010, non ha rispettato il patto di stabilità.   L’Ente in data 29.03.2011 inviava il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010 certificando che: il patto di stabilità interno per l’anno 2010 è stato rispettato con il seguente prospetto

Le differenze scaturiscono, principalmente, dal fatto che, l’Ente, non ha detratto le riscossioni (dalle entrate finali) ed i pagamenti (dalle spese finali) derivanti dai fondi POR (che ammontavano rispettivamente ad € 2.781.430,50 ed € 1.091.244,19) e da variazioni negli impegni ed accertamenti”.

Tale documento era agli atti del Consiglio. Ne consegue dunque la piena conoscenza, da parte di tutti gli addetti ai lavori (sindaco, consiglieri e funzionari coinvolti nel procedimento), del mancato rispetto del vincolo finanziario in parola. Conoscenza che è resa ancor più evidente dallo specifico dibattito svoltosi sul punto in seno alla stessa Assise consiliare: nel documento allegato sub “A” al verbale della deliberazione di approvazione del rendiconto 2010, la n. 40 del 9/11/2011 – di cui è stata data lettura in adunanza – alcuni consiglieri evidenziano, dopo aver richiamato nella prima pagina il parere del Revisore, che il patto di stabilità nel 2010 non è stato rispettato; a pag. 2 del documento, con enfasi politica, si dice infatti che “come si fa a dichiarare in data 29/03/2011 il rispetto del Patto di Stabilità 2010, affermando che lo stesso sarebbe stato rispettato con una ‘differenza tra risultato e obiettivo annuale e saldo finanziario’ pari ad € 1.870.000,00, quando poi invece il risultato effettivo e reale è quello del non rispetto del patto di Stabilità per una ‘differenza tra risultato e obiettivo annuale e saldo finanziario’ negativo di E 69.000,00?” (idem nella pagina seguente in cui, nel richiamare le conseguenze di tale sforamento, i firmatari del documento indicano anche il limite alle spese correnti per cui è questione in questa sede). Nell’allegato “B” al medesimo verbale di deliberazione, a firma del gruppo consiliare di maggioranza, richiamato dal sindaco-presidente in replica al documento sopra indicato, si afferma (nel paragrafo dedicato al “Patto di stabilità 2010”) quanto segue: “dal certificato trasmesso dall’ente in data 29-3-2011, in effetti si è riscontrato che non sono state detratte le riscossioni e i pagamenti derivanti dai fondi POR. In tal modo, dalla rideterminazione del patto, è risultata una differenza tra risultato obiettivo annuale e saldo finanziario di -69.000,00 euro. Lungi dal voler sminuire tale circostanza negativa ed esimersi da responsabilità che, sinceramente, sono di ‘difficile’ attribuzione alla parte elettiva considerati gli aspetti strettamente tecnico-contabili dei fatti in questione, 1’Ente ritiene difficile, se non impossibile, rispettare il vincolo di stabilità interno, poiché le modalità di costruzione dell’obiettivo assegnato, a ciascun ente, in base alle vigenti normative, non tiene conto della circostanza che i pagamenti dei Comuni sono conseguenza necessaria degli impegni di spesa assunti per obbligazioni legittimamente perfezionate anche negli esercizi precedenti soprattutto in relazione alle spese di investimento. L’aspetto più stringente che interessa l’intero territorio nazionale è, appunto, inerente alla limitazione esistente per i pagamenti riferiti al titolo 2 della spesa, cioè i pagamenti per interventi infrastrutturali, le opere pubbliche e qualsiasi altra spesa per investimenti. Il limite ai pagamenti esiste sia per la cosiddetta competenza, che per i cosiddetti residui passivi. Il Comune di Melissano, infatti, con i fondi POR ha finanziato opere pubbliche di fondamentale importanza quali fogna bianca e nera del centro abitato. L’Ente, per quanto di nostra competenza, assume l’impegno di monitorare costantemente il patto 2011 per evitare il ripetersi di tale situazione che penalizzerebbe l’intera collettività. Al riguardo sarà chiesto al responsabile dei Servizi Finanziari relazionare periodicamente”.

Emerge, perciò, la piena consapevolezza del mancato rispetto del PSI nel 2010 da parte dei Consiglieri presenti, del segretario comunale che assisteva l’Assise e del ragioniere stesso, nonostante la certificazione “formale” di osservanza del predetto vincolo da quest’ultimo rassegnata, che conduceva all’approvazione di un rendiconto non attendibile, sì da consentire nell’esercizio successivo la non applicazione delle conseguenti limitazioni finanziarie previste dalla normativa di settore tra le quali tra le spese vietate per cui è questione.

Va affermata, pertanto, in relazione a tale annualità, la responsabilità dei consiglieri presenti e votanti la deliberazione, oltre che del segretario comunale (questi nella veste di garante della conformità degli atti alla legge, allo statuto e ai regolamenti e di organo di consulenza giuridico-amministrativa del Comune, giusto l’art. 97 del TUEL) e del responsabile del servizio finanziario.

Reputa, difatti, il Collegio che, in presenza di siffatto parere, e del dibattito che ne è scaturito, i predetti convenuti avrebbero dovuto darsi carico, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare un documento contabile che avrebbe dovuto dare evidenza del mancato rispetto del PSI e di quant’altro segnalato dal Revisore; evidenze che poi sono state recepite dal Comune solo dopo i rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei sopra citati atti formali di risanamento dei conti e di riapprovazione degli stessi documenti contabili.

Alle stesse conclusioni si giunge esaminando i documenti relativi ai due successivi esercizi finanziari.

4.2. – Circa l’approvazione del rendiconto 2011, nella deliberazione consiliare n. 37 del 4/9/2012 vi è precipuo richiamo ai verbali del Revisore dei conti n. 44/2012 e n. 45/2012, in cui tale Organo ha attestato il mancato rispetto del PSI; tuttavia, a causa dell’inattendibilità dei conti, non è stato in grado di quantificare lo sforamento con precisione. Nel secondo dei verbali citati, in particolare, l’ORC afferma (nel paragrafo relativo alla “Verifica del patto di stabilità”): «L’Ente ritiene di aver rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2011 stabiliti dall’art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista (dati in migliaia di euro): … Con verbale n. 44 del 22.08.2012, l’Organo di Revisione chiedeva al Responsabile del Settore Finanziario se concordava sulle seguenti minori entrate, in caso contrario di darne giustificata motivazione: … Non è pervenuta alcuna risposta dal Responsabile del Settore Finanziario. Si ritiene, comunque, che sussistano minori entrate per E 31.611,72. Rideterminando il prospetto del patto di stabilità abbiamo: Differenza tra risultato obiettivo annuale e saldo finanziario -23. Questo è quello che risulta dalla contabilità dell’Ente ma, appare chiaro che tale situazione non è veritiera, in quanto spese rilevanti che dovevano essere allocate nella parte corrente del bilancio e quindi influenti ai fini del calcolo del patto di stabilità non sono state inserite in contabilità… L’Organo di Revisione sottolinea come, il Responsabile del Settore Finanziario, abbia inserito maggiori entrate correnti per € 263.305,24, successivamente alla variazione di assestamento generale al bilancio che consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione, sulla base delle indicazioni comunicate dai vari Responsabili dei Settori e dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente che ha, nello specifico, il compito di eseguire tutti gli aggiornamenti contabili delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Se tali maggiore entrate (già conosciute da tempo) fossero state inserite nell’assestato si sarebbe potuto ricondurre all’interno del sistema del bilancio dell’Ente le spese suindicate ammontanti, complessivamente, ad E 245.943,45. Ciò, però, avrebbe comportato il non rispetto del patto di stabilità dell’Ente riveniente anche dalla contabilità ben superiore a quello precedentemente indicato.    Qualsiasi Ente potrebbe “giocare” in questo modo e, cioè, una volta resosi conto che il patto non veniva rispettato, avrebbe potuto “dirottare” spese di competenza dell’esercizio finanziario eccedenti a quelle consentite dal patto all’esercizio successivo.   In considerazione di quanto sopra esposto, l’Organo di Revisione, non è in grado di attestare il “quantum” dello sforamento del patto di stabilità 2011 visto l’inattendibilità delle scritture contabili[grassetto originario]   Si rammenta che si configura come fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. In particolare, l’articolo 31, comma 30, della Legge 183/2011 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall’Ente che si configurino elusivi delle regole del patto. La Circolare del MEF n. 5 del 14 febbraio 2012 afferma che “… rientrano tra le fattispecie elusive l’imputazione delle spese di Competenza da un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest’ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non previste di cui l’ente era a conoscenza entro il termine dell’esercizio di riferimento (da cui l’obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto”. … Le nuove sanzioni, per il non rispetto del patto di stabilità, sono: … – divieto di impegnare nell’anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio; …».

Anche in questo caso vi è stato un puntuale dibattito, come si evince dall’intervento della consigliera M. e del consigliere C., il quale segnala la discrasia tra quanto certificato, in termini di rispetto del PSI, dal Responsabile del Servizio finanziario e quanto rilevato dal Revisore, il cui intervento in Assise (in quanto presente in aula), richiesto dallo stesso Consigliere, viene negato dal sindaco-presidente. Negli stessi sensi l’intervento del consigliere Parata a nome del proprio Gruppo, il quale (v. punto 4) evidenzia il mancato rispetto del PSI accertato dal Revisore per € 23.000: importo che però a causa dell’inattendibilità dei conti potrebbe variare.

È appena il caso di sottolineare che, in tale frangente, la condotta del Ragioniere appare colorata di maggiore gravità, atteso il suo silenzio sulle specifiche richieste in punto di minori entrate sollecitate dal Revisore con il verbale n. 44 del 22.08.2012, come risulta dal successivo verbale n. 45/2012, sopra trascritto anche in parte qua.

4.3. – In relazione al rendiconto 2012, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 17/05/2013, il mancato rispetto del patto di stabilità nell’annualità 2012 risulta anche dalla dichiarazione dello stesso Sindaco-Presidente, il quale “per il mancato rispetto del Patto di stabilità fa presente che l’amministrazione comunale non è colpevole di alcuna omissione”. Al riguardo il parere del Revisore dei conti, rimesso con verbale n. 74 del 16/05/2013, recita “Verifica del patto di stabilità. L’Ente non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2012 stabiliti dall’art. 31 della Legge n. 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista (dati in migliaia di euro): … Di conseguenza viene rideterminato lo sfioramento del patto di stabilità 2012 come da tabella: Differenza tra risultato obiettivo annuale e saldo finanziario 1.008.   Le sanzioni, per il non rispetto del patto di stabilità, sono: b. divieto di impegnare nell’anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio; … L’Ente non ha rispettato le sanzioni rivenienti dalla sforamento del Patto di Stabilità 2011 precisamente la sanzione prevista al punto b). Le spese correnti impegnate ammontano ad e 4.222.470,53 mentre, l’importo annuale medio dell’ultimo triennio (2009/2011) è pari ad e 3.468.962,18 con un differenziale di spesa corrente pari ad £ 753.508,35” (grassetto originario).

Nonostante tale conclamata verità, l’Ente non ha applicato nel 2013 le limitazioni conseguenti alla mancata osservanza del patto di stabilità nell’esercizio 2012, come attestato dall’ORC nel verbale n. 80 del 2.7.2013 (cfr. il sup. par. 3 della parte espositiva).

In relazione alla deliberazione consiliare n. 31 del 17/5/2013, va rigettata l’argomentazione difensiva del Segretario comunale (che, in qualità di Responsabile del Settore finanziario, ha rimesso il parere di regolarità tecnica e contabile in data 13 maggio 2013), il quale, a suo dire, si sarebbe trovato nell’impossibilità di replicare alla relazione sfavorevole del Revisore perché rimessa successivamente ai suoi pareri e un solo giorno prima della seduta consiliare. Aggiunge anche al riguardo che il Consiglio comunale, chiamato a deliberare sui rilievi espressi dall’ORC (in parte accogliendoli) non ha ritenuto di richiedere “parere integrativo ai responsabili”.

Reputa il Collegio che egli, una volta resosi conto del parere negativo del Revisore dei conti, aveva il preciso obbligo giuridico di svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti del caso sui conti comunali, anche in presenza di un’eventuale certificazione positiva del rispetto del PSI resa dal ragioniere comunale. La sua responsabilità in tale occasione è molteplice, perché da un lato sedeva in Consiglio comunale come Segretario Comunale (per le relative responsabilità v. sup. par. 5.1), dall’altro svolgeva le funzioni di Responsabile del Settore finanziario proponente la deliberazione e remittente i pareri favorevoli ex art. 49 del TUEL, giusto decreto sindacale di conferimento delle relative funzioni n. 1/2013, prodotto dallo stesso resistente. Sotto altro profilo, la sua responsabilità è aggravata dal fatto che tale deliberazione era successiva non solo ai rilievi mossi dalla Corte dei conti con la pronuncia n. 108/2012 citata, ma anche alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 20 del 20 marzo 2013 (avente ad oggetto: “Deliberazione della Corte dei Conti n. 108/PR.SP/2012 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nell’adunanza dei 18/10/2012. Adempimenti. Approvazione Piano di risanamento”); n. 25 del 08 maggio 2013 (avente ad oggetto: “Approvazione ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL e richiesta accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL”), che certificavano la grave situazione di disequilibrio economico-finanziario dell’Ente e del mancato rispetto del PSI negli esercizi precedenti. E non è ultroneo sottolineare che su tali richiamate delibere egli stesso aveva espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile e rivestito il ruolo di proponente al Consiglio (come da lui stesso affermato). Il che avrebbe dovuto chiamarlo ad una maggiore attenzione e diligenza.

Ciò vale, mutatis mutandis, per gli stessi Consiglieri presenti e votanti la predetta deliberazione n. 31 del 17/5/2013 di approvazione del rendiconto 2012, perché anche per loro era accertata la consapevolezza dello sforamento del patto inerente all’esercizio 2010 e seguenti, in quanto oggetto di accertamento dalla citata Sezione Regionale di Controllo, nonostante la certificazione positiva sul punto del Responsabile del Servizio finanziario (“RSF”), e l’ormai accertata situazione di squilibrio dei conti, emergente: dalla predetta deliberazione della SRC; dalle testé richiamate delibere del Consiglio comunale; dalla delibera n. 2 del 17 gennaio 2013 (con cui si procedeva alla riapprovazione del Conto consuntivo 2010, antecedente di ben 4 mesi rispetto a quella di approvazione del rendiconto 2012). Tutti questi atti dovevano, ad avviso del giudicante, mettere in guardia i predetti attori della programmazione economica e finanziaria dell’Ente circa la violazione del PSI anche in relazione al rendiconto dell’esercizio 2012 e l’applicazione delle conseguenti sanzioni finanziarie.

4.4. – Lo sforamento del PSI nel triennio 2010-2012 è stato, dunque, “ufficializzato” dallo stesso Comune con la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 14.1.2013, recante la proposta al Consiglio di riapprovazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, e la conseguente deliberazione consiliare n. 2 del 17.1.2013, che ha accolto la proposta della Giunta e la determinazione del RSF n. 55 del 15.1.2013 di riapprovazione dei residui attivi e passivi, attestante un disavanzo di amministrazione di € 975.261,81. Tali atti sono stati adottati a seguito della citata deliberazione n. 108/2012 della SRC, che aveva accertato il mancato rispetto del PSI ed altre gravi irregolarità finanziarie per l’esercizio 2010. Da tali documenti peraltro emerge che lo sforamento del PSI interno nel 2010 non è stato pari a – 69.000,00 euro ma a – 198.000,00 euro. Aggiungasi anche che, come richiamato dal P.M., la mancata applicazione delle limitazioni finanziarie negli esercizi 2011, 2012 e 2013, successivi a quelli in cui vi è stato lo sforamento dell’obiettivo in argomento, è stata rilevata anche dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, chiamata ad esprimersi sulla deliberazione consiliare del 06/07/2013 n. 35, con cui l’Ente aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale, e dall’Organo di revisione con il verbale n. 80 del 02/07/2013, recante il parere sfavorevole su tale delibera.

Ragion per cui, non può non condividersi la tesi accusatoria secondo cui il comune di Melissano, obliterando puntualmente l’applicazione di principi generali e di disposizioni imperative in materia di finanza pubblica e di contabilità degli enti locali, ha approvato rendiconti “formalmente” rispettosi del patto di stabilità per il triennio 2010-2012, disattendendo di conseguenza l’applicazione delle dovute “sanzioni”.

4.5. – Né le argomentazioni difensive sono tali da confutare o incrinare l’attendibilità degli assunti contenuti nell’atto introduttivo del presente giudizio e posti a fondamento della connessa richiesta di sequestro conservativo. In particolare sono infondate:

– la difesa del Segretario R. basata sull’assunto secondo cui avrebbe sempre rimesso i pareri tecnico-contabili sulle deliberazioni consiliari in materia contabile, ivi compreso quella di approvazione del rendiconto 2012 (la n. 31 del 17/5/2013), per sostituire il Responsabile titolare del Servizio finanziario rag. S, assente dal servizio, e nel citato frangente “tuttavia per improvvisa assenza dal lavoro del funzionario titolare” sulla base del parere da questi già rimesso sulla deliberazione della Giunta comunale di approvazione della proposta al Consiglio di approvazione del relativo rendiconto, n. 80 del 22.4.2013.

Sul punto, si osserva – ad integrazione di quanto già considerato nel prec. par. 4.3 – innanzitutto che nel 2013 il deducente svolgeva il ruolo di Responsabile titolare del Settore finanziario e non certo di supplente o vicario (giusto decreto n. 1 del 2103 del Sindaco, allegato sub 6 alla memoria dello stesso R). Peraltro, la deliberazione di Giunta n. 80/2013 richiamata dal deducente reca il parere di regolarità tecnica rimesso dallo stesso Ria come Responsabile del Settore, e del rag. S. solo quale Responsabile del Servizio, come previsto dal decreto sindacale n. 3 del 2103 (allegato sub 7 alla memoria dello stesso R), con il quale lo S. è stato nominato, per il 2013, Responsabile del predetto Servizio Finanziario, addetto all’istruttoria e responsabile dei procedimenti inerenti tale Servizio (comprendente gli uffici: Programmazione e bilancio – Entrate patrimoniali, e involgente “ogni attività istruttoria e procedimentale, compresa la formulazione di proposte e il perfezionamento dei relativi atti complementari”);

– le eccezioni sollevate dal rag. S, secondo cui:

a) l’erronea certificazione del rispetto del patto per il rendiconto sia del 2010 che del 2011 sarebbe stata cagionata dall’utilizzo del programma informatico GOLEM, fornito da Telecom Italia S.p.A.;

b) che in ogni caso egli avrebbe rimesso i propri pareri sempre in epoca antecedente alla relazione del Revisore contabile.

In relazione al primo aspetto, la predetta asserzione difensiva è smentita dalla documentazione versata in atti dallo stesso S, da cui emerge che il contratto con Telecom Italia S.p.A.: afferisse non al software di contabilità ma all’“aggiornamento del sistema informatico Comunale con implementazione area segreteria”; fosse stato sottoscritto (solo) in data 14/10/2011, mentre i pareri di S. sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del RC 2010 recano la data del 4.11.2011. Di conseguenza, anche in considerazione della circostanza che il provvedimento del Responsabile del Settori Affari istituzionali e legali n. 184/2012 R.G. del 14.3.2012, di risoluzione del citato contratto con Telecom Italia, ha attestato il totale inadempimento della controparte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (“non è dato mai seguito a quanto previsto nel summenzionato contratto”), non è plausibile che la citata società abbia avuto il tempo di creare disguidi al sistema di contabilità comunale in così breve lasso temporale e di fronte ad una patente e generale trasgressione dei doveri contrattuali. Né, tanto meno, nell’atto di risoluzione si fa cenno alcuno ai problemi causati dal software Golem al sistema di contabilità dell’ente locale.

Sotto il secondo profilo, è appena il caso di richiamare quanto spiegato nel sup. par. 5.3 a proposito del Segretario R, e cioè che la posterità temporale del parere emesso dall’ORC non esimeva il funzionare titolare del Settore finanziario a sottoporre a revisione critica gli atti contabili sottoposti all’approvazione del supremo consesso comunale, ancor più alla luce della gravità dei rilievi sollevati dal Revisore dei Conti e dalla funzione da quest’ultimo esercitata.

Meritano di essere smentite anche le ulteriori argomentazioni sollevate a difesa dal citato deducente.

In particolare, all’affermazione secondo cui la differente contabilizzazione delle poste contabili evidenziate dal Revisore non avrebbe comunque influito sul rispetto del patto di stabilità, è agevole opinare che la violazione in parola è stata talmente consistente da non poter essere emendata nemmeno attraverso gli accorgimenti contabili suggeriti dall’ORC e che, in ogni caso, l’osservanza e il monitoraggio del rispetto del PSI sono appannaggio in primis del Responsabile del Settore finanziario, tenuto alla corretta applicazione delle norme di settore in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti locali.

Nemmeno coglie nel segno la successiva deduzione, relativa al Rendiconto 2011, secondo cui non vi sarebbe alcuna comprova della traslazione nel 2011 di residui vetusti. In primo luogo, la relazione del Revisore sul punto appare probabile e verosimile e non è confutata, al di là della predetta generica affermazione, da argomentate spiegazioni che sarebbe stato corretto attendersi da un tecnico della materia. Va soggiunto che la citata questione dei residui, sia attivi che passivi, è stata rilevata ed accertata anche dalla SRC di questa Corte nelle delibere via via intervenute (a partire dalla ridetta delibera n. 108/2012, dalla successiva n. 1/2014, e così via: cfr. al riguardo i precedenti par. 3 e 3.1 della parte espositiva e i precedenti par. 5.3.e 5.4) sui documenti contabili del comune di Melissano, nelle quali ha attestato la «notevole “anzianità” di residui attivi e passivi e lieve capacità di riscossione dei residui attivi costituiti in anni antecedenti all’esercizio 2006»; la «violazione dell’art. 228, comma 3, del Tuel che impone agli Enti locali di effettuare annualmente le operazioni di riaccertamento dei residui». Lo stesso Comune ha poi provveduto a riaccertare i residui attivi e passivi, con determinazione del RSF n. 55 del 15.1.2013, attestante un disavanzo di amministrazione di € 975.261,81 (propedeutica alla deliberazione di Giunta n. 13 del 14.1.2013, recante la proposta al Consiglio di riapprovazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, e alla conseguente deliberazione consiliare n. 2 del 17.1.2013, che ha accolto la proposta della Giunta).

Infine, non può essere esclusa la sua responsabilità in relazione al rendiconto 2012, come da lui auspicato, atteso che, se è vero che il rag. Scarlino non ha rimesso i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla deliberazione consiliare n. 31 del 17/5/2013, è pur vero che egli ha espresso il suo parere come Responsabile del Servizio e del procedimento “Programmazione e Bilancio – Entrate patrimoniali” sulla proposta di deliberazione della Giunta n. 80/2013 (di approvazione dello schema di rendiconto) in virtù del sopra richiamato decreto sindacale n. 3/2013.

5. Sussistono, quindi, elementi di responsabilità a carico degli odierni convenuti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, rappresentato dal dolo, che è ravvisabile nel pervicace atteggiamento di proseguire nella condotta illecita nonostante ben tre pareri contrari del revisore, in assoluto spregio alla normativa vigente in tema di vincoli derivanti dal patto di stabilità.

6. Il Collegio condanna, pertanto, in favore del Comune di Melissano, in relazione alle annualità specificamente contestate:

– al pagamento, in via solidale, di Euro 147.818,94: omissis;

– al pagamento, in via solidale, di Euro 753.058,42: omissis;

– al pagamento, in via solidale, di Euro 667.367,45: omissis.

Il tutto in favore del Comune di Melissano, oltre rivalutazione monetaria e interessi, alle condizioni di legge.

Deve disporsi la conversione in pignoramento del sequestro autorizzato con decreto presidenziale emesso in data 18 maggio 2017, nei limiti di cui alle ordinanze n. 98/2017 ( depositata in data 14 agosto 2017 ) e n. 128/2017 ( depositata in data 28 novembre 2017), ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n.174/2016 e dell’art. 686 c.p.c..

Le spese di giustizia sono liquidate dalla segreteria con nota a margine della presente sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, D.Lgs. n.174/2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Puglia, definitivamente pronunciando, in conformità alla domanda del Procuratore regionale,

CONDANNA

– al pagamento, in via solidale, di Euro 147.818,94: omissis;

– al pagamento, in via solidale, di Euro 753.058,42: omissis;

– al pagamento, in via solidale, di Euro 667.367,45: omissis

Il tutto in favore del Comune di Melissano, oltre rivalutazione monetaria e interessi, alle condizioni di legge.

E’ convertito in pignoramento il sequestro autorizzato con decreto presidenziale emesso in data 18 maggio 2017, nei limiti di cui alle ordinanze n. 98/2017 ( depositata in data 14 agosto 2017 ) e n. 128/2017 ( depositata in data 28 novembre 2017)

Le spese di giustizia sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine della presente sentenza.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventidue marzo duemiladiciotto.

IL PRESIDENTE                                              IL GIUDICE EST.

( f.to M. Orefice )                                                  ( f.to V. Raeli )

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 14.268,61.

Depositata in segreteria il 31/08/2018

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato.

Diritto e Conti è un'associazione senza fini di lucro. Sostienici.

Torna in alto