Delibera 52/2019/QMIG
La Sezione controllo Trentino Alto Adige solleva una questione di massima sull’interpetazione delle norme che riguardano l’equilibrio del bilancio
La Sezione del Trentino Alto Adige/Südtirol si interroga sugli effetti della legge di bilancio 2019 sulla norma contenuta nella legge rinforzata (art. 9 e 10) che disciplina il c.d. pareggio di bilancio. La norma di attuazione costituzionale (legge n. 243/2012, adotta ai sensi dell’art. 81 comma 6 Cost.) prevede infatti il pareggio annuale tra entrate finali e spese finali; la legge di bilancio (legge n. 145/2019), invece, sembra superare tale obbligo estendendo la condizione di pareggio agli altri titoli, comprendendo le risorse che provengono dall’indebitamento.
La questione di massima investe una vicenda molto delicata sul piano del rappiorto tra fonti rinforzate ed ordinarie, già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2017 (est. Cartabia)
Il tema è quello dell rapporto esistente tra quanto disposto dall’art. 1, c. 820 e c. 821, della legge n. 145/2019 (Legge di bilancio per il 2019) e quanto prescritto dagli articoli 9 e 10 della legge n. 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
Il parere, nella remissione, esamina articolatamente la disciplina recata dalle citate norme ed analizzata la recente giurisprudenza costituzionale. Dopodiché la Sezione conclude per il permanere dell’obbligo del pareggio di bilancio ex art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge n. 243/2012 concretizzato dal saldo tra entrate finali (titoli 1-2-3-4-5) e spese finali (titoli 1-2-3) con l’aggiunta dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018), ma escludendo le entrate del titolo 6 (accensione prestiti), inserite invece nel prospetto degli equilibri di bilancio allegato 10 al rendiconto.
Infatti, la Consulta, con il dittico costituito dalle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha ritenuto che l’avanzo di amministrazione, ed analogamente il Fondo pluriennale vincolato finanziato dall’avanzo di amministrazione, devono confluire nel saldo in quanto “risorsa propria” dell’Ente territoriale e, come tale, possa essere considerata in aggiunta alle “entrate finali” ai fini del pareggio di bilancio
In nessun modo ha equiparato indebitamento e tali altri risorse.
Considerata, tuttavia, la particolare rilevanza della questione la Sezione solleva le seguenti questioni di massima:
“se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell’art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell’equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall’art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all’indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali disciplinate, in particolare, dall’art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012”.
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